Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01864 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 14/01/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01864 presentato da ZANETTI Enrico testo di Martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151 ZANETTI e SOTTANELLI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il tema delle nomine dirigenziali in seno all'Agenzia delle entrate è già da tempo all'onore delle cronache giudiziarie; in particolare, già nel 2011 il TAR del Lazio, con sentenza n.07636 aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti: in pratica, secondo il TAR del Lazio, ben 767 funzionari su 1.143 totali (più della metà) erano stati nominati in modo illegittimo; con l'articolo 8, comma 24, della legge 26 aprile 2012 n.44 è stata nella sostanza disposta una sanatoria ex post di questi incarichi affidati senza concorso pubblico e, in attesa dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali, è stata pure autorizzata l'attribuzione «diretta» di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie; il 18 novembre 2013, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5451, ha però disposto il rinvio alla Corte costituzionale della norma di cui alla legge n.44 del 2012, ritenendo non infondate le eccezioni di costituzionalità eccepite in relazione alla medesima; slegato dalla vicenda ancora pendente, ma sempre concernente la materia delle posizioni dirigenziali in seno alle Agenzie fiscali e quindi anche all'Agenzia delle entrate, si pone poi il disposto dell'articolo 23- quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ai sensi del quale la riorganizzazione degli organici deve essere «tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate»; sempre il citato articolo 23- quinquies, comma 1, stabilisce che «Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive»–: ad oggi, quanti di questi «incarichi non dirigenziali sostitutivi» sono stati attribuiti e, in particolare, quanti di questi incarichi, da attribuire «secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive», sono stati conferiti agli stessi soggetti cessati dalla posizione dirigenziale per effetto della riorganizzazione degli organici imposta dalla medesima disposizione normativa. (5-01864)