Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01859 presentata da DE MICHELI PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 14/01/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01859 presentato da DE MICHELI Paola testo di Martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151 DE MICHELI . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: le imprese che operano nel settore della preparazione dei lubrificanti, costituiscono un comparto molto dinamico che ha scommesso sul futuro dei prodotti che non impiegano materie prime derivate dal petrolio, sostenendo importanti investimenti in ricerca e sviluppo; l'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successivamente modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, prevede una addizionale IRES «di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»; nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) e c) , la predetta disposizione si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili a tali settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti; si tratta della cosiddetta Robin Tax, una tassa sulla valorizzazione automatica delle scorte petrolifere in base alla quale i petrolieri sono tenuti a far emergere la plusvalenza realizzata dagli stock comprati a basso prezzo da sottoporre poi all'Ires, ovvero l'imposta proporzionale sul reddito delle società, che risulta così maggiorata; la nozione di «oli lubrificanti» non è univocamente definibile, in quanto esistono diverse categorie di lubrificanti di varia origine, minerali, naturali vegetali e animali, sintetici di varia natura, ed altri ancora; la sopra citata disciplina rischia, quindi, di colpire indistintamente tutti i produttori in quanto né il legislatore, né il Ministero competente hanno provveduto a fornire una definizione di «oli lubrificanti» puntuale o, ancor meglio, non hanno chiarito che sono ragionevolmente esclusi i cosiddetti prodotti «green» o quelli con una bassa percentuale di derivati dal petrolio–: se e quale iniziativa urgente intenda assumere al fine di chiarire che la disposizione indicata in premessa, nel citare i soggetti che operano nel settore della produzione o commercializzazione degli «oli lubrificanti» si riferisce esclusivamente agli «oli minerali lubrificanti» classificati con la tariffa doganale da codice 2710 19 81 a codice 2710 19 99. (5-01859)