Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01540 presentata da MOLINARI FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 23/01/2014
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01540 presentata da FRANCESCO MOLINARI giovedì 23 gennaio 2014, seduta n.174 MOLINARI, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, BIGNAMI, PETROCELLI, ORELLANA, SERRA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, PEPE, VACCIANO - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella città di Reggio Calabria, come si evince dalla stampa ("il Dispaccio Reggio Calabria" on line del 5 novembre 2013), veniva affidato provvisoriamente per un periodo di tempo pari a 180 giorni, alla società AVR SpA mediante ordinanza n. 86 del 31 ottobre 2013, emessa dalla commissione straordinaria del Comune di Reggio di Calabria; gli atti relativi alla procedura d'appalto con successiva definitiva aggiudicazione del servizio di raccolta non risultano pubblicati, come previsto dalle leggi in vigore, sul sito istituzionale dell'ente comunale; la normativa ex art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 contempla le fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di aggiudicazione degli stessi, in particolare: il comma 2 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici devono decretare o determinare formalmente il contratto d'appalto, attraverso specifico provvedimento conforme al proprio ordinamento, nel quale indicare espressamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; i commi 3,4 e 5 dell'art. 11 dettano le regole di carattere generale attinenti alla fase precedente, corrente e seguente la procedura di affidamento di un appalto pubblico. In particolare, il comma 3 afferma che la selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento deve avvenire mediante uno dei sistemi previsti dal codice; il comma 4 sancisce che la procedura di affidamento è finalizzata alla selezione della migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal codice e il comma 5 stabilisce che la stazione appaltante (verificata e approvata l'aggiudicazione) provvede all'aggiudicazione definitiva; per gli enti locali il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede all'art. 192 (rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure") che: "1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano"; si tratta, nel caso di specie, di un servizio superiore (visto l'importo, IVA compresa, di 9.496.636,07 euro), alla soglia di rilevanza comunitaria; considerato che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire mediante: gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al decreto legislativo 163 del 2006; affidamento società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddeta a doppio oggetto); c) affidamento diretto a società cosiddette in house , o affidamento diretto, anche non in house , per il trasporto ferroviario regionale (regolamento (CE) n. 1370/2007); considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti: la commissione straordinaria che governa il Comune di Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni mafiose con provvedimento del 10 ottobre 2012, motiva nell'ordinanza n. 86 del 31 ottobre 2013 come di seguito indicato; il 12 giugno 2013, con la deliberazione n. 117, l'amministrazione comunale rescindeva ogni rapporto contrattuale con la Leonia SpA e, con la medesima deliberazione, la Commissione incaricava il competente dirigente dell'adozione di ogni opportuno atto di natura gestionale diretto all'affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata e non, dei rifiuti; il dirigente delle politiche ambientali, con la nota prot. 26081 del 28 giugno 2013, evidenziava circostanze ostative nell'individuazione di nuovo operatore mediante le procedure previste dal codice dei contratti in tempi compatibili con la superiore necessità di garantire l'igiene e la salute pubblica, rappresentando quale rimedio la possibilità d'intervento secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il medesimo dirigente, al fine di giustificare l'impossibilità di ricorrere ad una gara di evidenza pubblica adduceva "la mancata collaborazione della società controllata, infiltrata dalla criminalità organizzata"; al fine di giustificare l'affidamento diretto alla società AVR veniva richiamato il regolamento (CE) n. 1370/2007; i commissari prefettizi hanno omesso la predisposizione, approvazione ed attuazione della relazione di cui all'art. 34, comma 14, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevista, peraltro, proprio a rispetto della disciplina europea, il cui regolamento (CE) n. 1370/2007 viene indicato tra i motivi dell'affidamento diretto, comunque necessaria al fine di dare contezza della modalità di gestione del servizio e del dettaglio dei suoi costi, sui quali dovranno articolarsi successivamente le tariffe da esigere dai cittadini; gli interroganti rilevano, sotto il profilo formale, l'abnormità dell'ordinanza n. 86 del 2013 e, sotto quello contenutistico, lo stravolgimento della normativa ordinamentale degli enti pubblici territoriali, che sconfinano in un'interpretazione praeter legem , se non contra legem , all'unico apparente fine di introdurre deroghe altrimenti non ammissibili e non giustificabili alla normativa ordinariamente applicabile, si chiede di sapere: se ai Ministri in indirizzo risultino quali siano le ragioni della mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'ordinanza in questione; se i Ministri ritengano appropriato il compendio che l'ordinanza realizza, liberamente e senza vincoli, che a parere degli interroganti sfocia nell'interpretazione "promiscua" di norme legislative di fonti ed ordinamenti diversi in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, normalmente previste in modo stringente e non passibili di deroghe e/o interpretazioni analogiche; quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici soprattutto alla luce dell'urgenza di procedere per ragioni di igiene e sanità pubblica, atteso il non breve lasso di tempo intercorso tra la rescissione del contratto con la ditta Leonia SpA, infiltrata dalla mafia (giugno 2013) ed il nuovo affidamento (ottobre 2013); quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di valutare le anomalie sollevate e garantire il rispetto di quanto previsto ex art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (che stabilisce che la competenza a determinare il sistema di gara ed i criteri prescelti per individuare la migliore offerta spettino al dirigente responsabile del procedimento di spesa) ovvero da altra normativa astrattamente applicabile richiamata dal codice dei contratti (come, ad esempio, quella relativa alla procedura ex art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che avrebbe comunque assicurato un minimo di concorrenza tra gli operatori economici che avrebbero dovuto essere invitati e selezionati dallo stesso dirigente competente per materia). (4-01540)