Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02017 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 29/01/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02017 presentato da BOBBA Luigi testo di Mercoledì 29 gennaio 2014, seduta n. 162 BOBBA e ANZALDI . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 6- bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011) ha inserito nel Testo unico bancario l'articolo 17- bis , che – dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell'articolo stesso – introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti; in particolare, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1 o luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore (sull'ammontare dello sconfinamento) ed una Commissione di istruttoria veloce (cosiddetta CIV), come si legge nel prospetto redatto dall'Associazione difesa consumatori e ambiente (http://www.adiconsum.it/files/guide-tematiche/CIV.pdf) ; la banca, per permettere al consumatore di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette «di istruttoria» (ad esempio, accesso alle banche dati, ricerche sul cliente), che vengono retribuite – appunto – con l'addebito della CIV; ci sono comunque casi di esenzione dalla CIV, per i quali la commissione non è dovuta: quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 giorni (attenzione: questa esenzione è valida per una sola volta a trimestre); quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca (ad esempio, pagamento mensile delle competenze); quando lo sconfinamento non c’è stato perché la banca non lo ha autorizzato; al di fuori di tali ipotesi, il consumatore, in caso di sconfinamento, è tenuto a pagare il costo della CIV come previsto dalla propria banca; uno studio dell'università Bocconi di Milano per il Corriere della sera , prendendo in esame sette fra i principali istituti bancari operanti in Italia, ha dimostrato che sconfinare per un solo giorno di 501 euro costa in media 33,10 euro, con una punta di 50,25 euro al Monte dei Paschi di Siena, seguito da Unicredit con 50,23 euro. Per dieci giorni, la spesa è invece 35,31 euro nella media delle sette banche e 52,55 euro nella punta ancora per Mps. Se invece si sconfina di mille euro si spendono in media 33,34 euro per un solo giorno e 37,76 euro per dieci giorni. Per Mps e Unicredit, per un solo giorno di buco chiedono rispettivamente 50,51 euro e 50,46 euro, e per dieci giorni 55 euro ciascuna. Invece Banca Intesa ha scelto di non applicare la Civ, optando per un tasso d'interesse nominale molto alto; in particolare, gli interroganti hanno appreso dalla segnalazione di un cittadino, che la Banca Unicredit, anche a fronte di un assegno versato e già in valuta, calcola ugualmente la CIV, in quanto considera la disponibilità dell'importo dell'assegno con due giorni di ritardo rispetto alla data in cui viene acquisito in valuta; risulta infatti che il CIV, nel caso di specie, abbia una data contabile del 19 giugno, il versamento dell'assegno a copertura del doppio del passivo sia stato fatto il 13 giugno con valuta 18 giugno; sempre nel caso riportato su un passivo di 228,19 è stato applicato un CIV di 50 euro, pari quindi a circa un quarto del debito; a parere degli interroganti la particolare situazione economica delle famiglie italiane è ulteriormente compromessa dall'applicazione del CIV–: se non si intenda acquisire elementi su eventuali distorsioni dell'applicazione della CIV, anche alla luce di «Basilea 3», e allo stesso tempo se non si ritenga opportuno porre in essere le necessarie iniziative di competenza, anche normative, per non aggravare la già difficile situazione economica delle famiglie italiane. (5-02017)