Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01921-AR/099 presentata da TERZONI PATRIZIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/02/2014
Atto Camera Ordine del Giorno 9/01921-AR/099 presentato da TERZONI Patrizia testo di Martedì 4 febbraio 2014, seduta n. 166 La Camera, premesso che: il decreto-legge in esame, come precisava il CdM nel licenziarlo – «nasce dalla necessità ... di affrontare il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività», ed ha come obiettivo quello di «diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere»; per la seconda volta in un anno il Governo in carica ricorre alla decretazione d'urgenza per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri. Un primo tentativo era stato fatto all'inizio di luglio con il decreto-legge 1 o luglio 2013, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.94; la tutela delle vittime di reato attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e costituisce uno degli aspetti essenziali cui occorre avere riguardo sia nell'ambito dei procedimento giudiziario, sia, soprattutto, nelle fasi preliminare e successiva ad esso; in questo senso, la normativa internazionale riconosce la necessità di rispondere alla globalità dei bisogni della vittima, dei suoi familiari e degli eventuali testimoni del reato, e sulla base di questi presupposti intende tutelarla sia in quanto persona, attraverso l'accoglienza, la tutela, l'informazione, la protezione e la possibilità di dispone di forme di mediazione con il reo, sia in quanto soggetto processuale, mediante l'accompagnamento nel processo penale ed il risarcimento; con riguardo a tutti questi aspetti nel nostro Paese si verificano, purtroppo, ancora molti ritardi, malfunzionamenti e inadempienze; con specifico riguardo alla fase risarcitoria, ad esempio, si può rilevare che, mentre le normative internazionali e comunitarie allargano la tutela a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, quella italiana si occupa di predispone fondi di risarcimento solo in favore di alcune categorie di vittime (essenzialmente vittime del terrorismo, della criminalità organizzata di richieste estorsive e di usura) limitando, quindi, la tutela alle mere fasi processuale e risarcitoria, impegna il Governo con specifico riferimento alla fase processuale ad assumere iniziative volte a prevedere una disciplina risarcitoria da parte dello Stato, laddove l'autore del reato sia tornato a delinquere perché rilasciato dal carcere a seguito di provvedimenti di clemenza alternativi alla detenzione adottati dallo stesso e a modificare la disciplina inerente al pagamento delle spese giudiziarie, affinché esse non possano più gravare proprio sulle vittime o sulle loro famiglie. 9/1921-A-R/ 99 . Terzoni .