Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04120 presentata da TERZONI PATRIZIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 20/03/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04120 presentato da TERZONI Patrizia testo di Giovedì 20 marzo 2014, seduta n. 194 TERZONI e DE ROSA . — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (cosiddetto Codice dei contratti) che regolamenta gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede la costituzione di cauzioni a favore dell'ente appaltante, nella misura del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione, anche mediante fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i quali svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; anche i comuni riconoscono valide le fidejussioni rilasciate da questi intermediari quando prestate per garantire la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione dovuti; l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è subordinato all'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.115; da quanto risulta dal decreto ministeriale 2 aprile 1999 e dal decreto ministeriale del 13 maggio 1996, i requisiti di detti intermediari vengono valutati, oltre che sulla base di minimi patrimoniali, con disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia; i criteri adottati dalla Banca d'Italia, derivati direttamente dalle pratiche di controllo del mondo bancario, fanno esplicito riferimento ai criteri Basilea 2, sono, a parere degli interroganti, poco idonei a valutare l'attività di soggetti operanti prevalentemente nella stipula di fidejussioni, in quanto tale attività non comporta intermediazione finanziaria tra un fornitore di capitali ed un utilizzatore degli stessi, caratteristica dell'attività bancaria; infatti sembra un azzardo consentire ad una società di assumere in proprio rischi eccedenti per oltre 12 volte il patrimonio di vigilanza, con l'unico obbligo di non impegnarsi in singole garanzie che eccedano il 25 per cento del patrimonio; di più, per soggetti dal patrimonio modesto è facile cadere nella tentazione di lucrare oltre le proprie capacità, ovvero di soddisfare le esigenze di un cliente importante, sfornando i già inadeguati parametri prudenziali; si porta ad esempio di tali comportamenti un caso documentato in cui la società Finworld, regolarmente iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex articolo 107, ha rilasciato ad unico cliente fidejussioni per un importo di 24.600.000 a fronte di un patrimonio di vigilanza — dichiarato dalla stessa società nell'informativa al pubblico Basilea 2-terzo Pilastro del 2011 — di 14.886.000; la stessa società è stata sanzionata dalla Banca d'Italia nel 2012 per: a) carenze nelle istruttorie e nel monitoraggio delle pratiche di fido; b) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; c) carenze nei controlli da parte del collegio sindacale e violazione della normativa in materia di concertazione dei rischi; d) omessa segnalazione di un grande rischio dell'O.d.V; tale sanzione di carattere pecuniario non appare risolutiva delle problematiche in essere, in quanto per la sospensione dell'iscrizione all'albo occorre che i comportamenti segnalati si protraggano per almeno tre esercizi, a norma del decreto-legge 1 o settembre 1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)–: se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e se non si ritenga necessario prendere atto della situazione, ossia dell'inadeguatezza dei criteri di derivazione bancaria per la determinazione del patrimonio di vigilanza per intermediari che esercitano prevalentemente l'attività di rilascio fidejussioni, e intraprendere un percorso che porti all'adozione delle necessarie modifiche normative allo scopo di evitare il ripetersi di abusi come quello segnalato, da parte delle società che svolgono in prevalenza l'attività di costituire garanzie fideiussorie in proprio. (4-04120)