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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00885 presentata da VACCIANO GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 08/04/2014

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00885 presentata da GIUSEPPE VACCIANO martedì 8 aprile 2014, seduta n.225 VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, FUCKSIA, GIROTTO, CATALFO, BERTOROTTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: il 19 marzo 2014, in un servizio televisivo del programma "Le Iene", un consulente commerciale avanzava le lamentele di correntisti rispetto ad ambiguità relative ad alcune voci di spesa nel contratto di sottoscrizione con la Banca di Sassari, in particolare, tali dubbi si concentravano sull'impossibilità di chiarire il criterio di applicazione della voce "scritture"; in sostanza, presso questo istituto bancario il costo di un bonifico on line pattuito per contratto a 1,10 euro che viene detratto in tempo reale congiuntamente alla somma da versare al destinatario dell'operazione, raggiungeva il totale di 4,90 euro, a causa dell'aggiunta di due righe di testo descrittive dell'operazione all'interno dell'estratto conto cartaceo, che hanno comportato una maggiorazione totale di 3,80 euro, ossia 1,90 euro per ciascuna riga descrittiva dell'operazione; stesso discorso per il pagamento attraverso il modulo F24, strumento gratuito presso la maggior parte degli sportelli delle imprese che erogano servizi finanziari, messo a disposizione del contribuente per il pagamento di tasse dovute allo Stato. Nel caso preso in considerazione, il modello F24 viene nominato nel contratto di sottoscrizione come operazione gratuita, alla quale però viene aggiunto lo stesso tipo di addizionale di 1,10 euro, comunque non legata anche in questo caso ad alcuna operazione prettamente bancaria; come ultima informazione saliente nel servizio televisivo viene sottolineato che i sottoscrittori di conti correnti presso la Banca di Sassari sono all'incirca un milione e mezzo, il che fa pensare che l'ammontare di questi introiti dubbi possa aggirarsi ipoteticamente intorno al milione di euro; considerato che: con il provvedimento del 9 febbraio 2011, "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", la Banca d'Italia richiama un insieme di criteri volti a garantire nei confronti dei clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli, inoltre, la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti, facilitando la confrontabilità con altre offerte affini. Infatti, a parere degli interroganti, può accadere che la documentazione elaborata dagli intermediari, sia nella fase precontrattuale che postcontrattuale, sebbene completa nei contenuti, non risulti intuitivamente comprensibile; in merito ai costi di un conto corrente, essi dovrebbero essere esatti come controprestazione all'obbligazione adempiuta ai sensi del contratto sottoscritto, tuttavia è opinione degli interroganti che negli estratti conto periodici a volte emergano dei costi che sono collegabili solo in maniera indiretta ad un servizio specifico reso al cliente dalla banca, voci di costo risibili, indicate tra le spese di cui il cliente è passibile, ma difficilmente individuabili nella vera e propria sommatoria economica delle varie prestazioni bancarie. Un chiaro esempio è costituito dalle "scritture", come esemplificato sopra; sempre riguardo all'ammissibilità di tali scritture associate al servizio di bonifico, pare che essa entri palesemente in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 6: "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", poiché anche se il loro costo è comunque esplicitato nel contratto di sottoscrizione, non è sicuramente pubblicizzato congiuntamente alla tariffa standard del servizio. Continuando, sulla base del successivo comma 7, alla lettera b) , la normativa sancisce: "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: (...) b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto". A rafforzare la necessità di chiarezza, si richiama di nuovo il provvedimento della Banca d'Italia sulla trasparenza, sezione II, paragrafo 3 - Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui, in cui si legge: "Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo"; secondo l'art. 127, comma 1, del testo unico bancario, la Banca d'Italia "può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni" affinché sia salvaguardata la "trasparenza delle condizioni contrattuali" e la "correttezza dei rapporti con la clientela"; inoltre il testo unico concede al cliente 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'estratto conto per proporre reclamo contro errori della banca. Trascorsi i 60 giorni l'estratto conto si intende approvato dal cliente. Dall'altra parte la legge (art. 1832 del codice civile) concede però più tempo, 6 mesi dalla ricezione dell'estratto conto, per contestare eventuali errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. Qualora poi l'errore sia sostanziale, ad esempio il cliente contesta le spese che ritiene non dovute per contratto, i termini per la contestazione possono arrivare anche a 10 anni (i termini di prescrizione dipendono qui dal diritto leso); oltre alla mancata trasparenza delle comunicazioni al cliente per il servizio erogato, i fatti accaduti presso la Banca di Sassari evidenziano che i due servizi, quali bonifici e F24, hanno un prezzo diverso da quello pubblicizzato e la normativa di riferimento si limita all'obbligatorietà della trasparenza e della pubblicità; la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, all'art. 32, rubricato "Spese inerenti all'informazione", prevede: "Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell'informazione ai sensi del presente titolo"; inoltre il prestatore e l'utente "possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all'utente di servizi di pagamento. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento", data l'obbligatorietà della comunicazione informativa, come stabilito dall'art. 48 della direttiva; nella stessa direttiva si trova una distinzione in merito a chi potrebbe essere il destinatario dell'ambito di applicazione delle regole sulle singole operazioni di pagamento. L'art. 30 così recita: "Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore", quando per consumatore si intende "una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale" (art. 4), mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, che a prescindere dalla forma giuridica rivestita eserciti un'attività economica. Quindi sono microimprese anche gli artigiani e le imprese familiari di dimensioni ridotte; da ultimo, al comma 2 dell'art. 30 della direttiva viene precisato che "Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori", comma che, di fatto, comporta a parere degli interroganti una mancata attuazione da parte dello Stato membro italiano, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; se non ritenga che in forza dell'art. 127 del testo unico bancario la Banca d'Italia possa disporre tutto ciò che è in suo potere per garantire l'adeguata trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela da parte degli istituti bancari; quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto all'applicazione dei costi aggiuntivi delle singole operazioni di pagamento, comunque non associate al prezzo pubblicizzato ai clienti, di modo che tutti gli istituti di credito possano attenersi ad una linea di comportamento chiara e non fraintendibile; se intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di rivedere la normativa di riferimento prevedendo l'estensione alle microimprese, oltre che ai consumatori, delle disposizioni del titolo III della direttiva 2007/64/CE inerente alla "Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento". (3-00885)





 
Cronologia
lunedì 7 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Ucraina viene proclamata la repubblica separatista di Donetsk. Segue, il 28 aprile, quella di Lugansk. Si produce un aspro conflitto militare tra le autorità ucraine ed i ribelli, che ricevono aiuti di vario genere dalla Federazione russa.

mercoledì 9 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva la proposta di legge recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (C. 2213), licenziata dal Senato il 20 marzo (legge 22 aprile 2014, n. 65).