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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02586 presentata da AGOSTINI ROBERTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 08/04/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02586 presentato da AGOSTINI Roberta testo di Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207 ROBERTA AGOSTINI e LENZI . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: la legge n.40 del 2004 non prevede alcun divieto di diagnosi preimpianto; con il decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 16 agosto 2004 contenente le linee guida sulla procreazione assistita, il Ministero della Salute ha tentato di colmare il vuoto lasciato dalla legge n.40 e ha vietato, di fatto, con un atto amministrativo la diagnosi preimpianto prevedendo che essa sia di «tipo osservazionale». Un divieto, non deciso dal legislatore, e che ha costretto molte coppie a rivolgersi all'estero e molte altre ad intraprendere battaglie legali; il 21 gennaio 2008 il Tar del Lazio dichiara illegittime le linee guida del 2004, ritenendo che la possibilità di indagine esclusivamente di tipo osservazionale sia un limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40; le nuove linee guida adottate dal Ministero della salute l'11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile 2008, eliminano i commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale; negli anni diversi tribunali si sono espressi sulla vicenda: dalla sentenza 151/2009 della Corte costituzionale che implicitamente ha legittimato l'uso della diagnosi genetica (come riconosciuto dal tribunale di Bologna, ordinanza 29 giugno 2009) alle pronunce dei tribunali ordinari che hanno esplicitamente legittimato l'uso della diagnosi preimpianto (trib. Firenze, ordinanza 17 dicembre 2007; ord. trib. Salerno, 13 gennaio 2010). La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 28 agosto 2012 (poi confermata dalla sentenza 11 febbraio 2013 della Grande Camera), ha condannato lo stato italiano per l'ingerenza in scelte attinenti la vita privata e famigliare mediante talune disposizioni della legge 40 del 2004) e ha stabilito la legittimità della diagnosi preimpianto, essenzialmente in base alla coerenza che deve caratterizzare l'ordinamento nazionale. Siccome per tutelare la salute della donna ed al fine di permettere una volontà consapevole in materia procreativa, si possono legittimamente eseguire diagnosi prenatali per conoscere la salute del feto, analogamente, secondo la Corte europea, si possono eseguire diagnosi preimpianto per conoscere la salute dell'embrione. Infine, con ordinanza del 9 novembre 2012, il tribunale di Cagliari afferma che la procreazione medicalmente assistita costituisce un trattamento medico, che la coppia ha diritto a ricevere una completa informativa funzionale ad una procreazione libera e consapevole e la diagnosi preimpianto ha come scopo proprio quello di consentire alla donna una decisione informata e consapevole in ordine al trasferimento degli embrioni formati ovvero al rifiuto di detto trasferimento. Nell'ambito di tale prospettiva, la diagnosi preimpianto dovrà accertare le condizioni di salute dell'embrione che siano legate da uno stretto nesso eziologico con l'integrità psicofisica della donna. Pertanto l'azienda sanitaria locale deve eseguire, nell'ambito dell'intervento di procreazione medicalmente assistita, l'esame clinico e diagnostico sugli embrioni e trasferire in utero, qualora richiesto dalla donna, solo gli embrioni sani o portatori sani delle patologie da cui i genitori risultino affetti, mediante le metodologie previste in base alla scienza medica e con crioconservazione degli ulteriori embrioni; qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell'impossibilità di erogare la prestazione sanitaria tempestivamente in forma diretta, tale prestazione deve essere erogata in forma indiretta, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie; nonostante tutto ciò effettuare la diagnosi preimpianto nei centri pubblici presenti in Italia è molto difficile–: se sia vero che nei centri pubblici non viene praticata la diagnosi preimpianto e quali iniziative intenda assumere il governo alla luce di quanto descritto in premessa per far sì che la diagnosi preimpianto venga garantita a tutti nei centri pubblici del sistema sanitario nazionale. (5-02586)

 
Cronologia
lunedì 7 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Ucraina viene proclamata la repubblica separatista di Donetsk. Segue, il 28 aprile, quella di Lugansk. Si produce un aspro conflitto militare tra le autorità ucraine ed i ribelli, che ricevono aiuti di vario genere dalla Federazione russa.

mercoledì 9 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva la proposta di legge recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (C. 2213), licenziata dal Senato il 20 marzo (legge 22 aprile 2014, n. 65).