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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00915 presentata da LUCIDI STEFANO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/04/2014

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00915 presentata da STEFANO LUCIDI giovedì 24 aprile 2014, seduta n.237 LUCIDI, MOLINARI, SERRA, FUCKSIA, FATTORI, SIMEONI, MORRA, SCIBONA, MORONESE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: il registro italiano dighe (RID) è stato istituito dall'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003 quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale e soggetto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono demandati compiti di vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio delle grandi dighe (circa 545 dighe di altezza superiore a 15 metri ovvero con volume di invaso superiore a 1.000.000 metri cubi) nonché sulle condotte forzate con dighe a monte. Il registro provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari delle dighe di dimensioni rilevanti. Inoltre ad esso è affidato il compito di predisporre la normativa tecnica in materia e fornire consulenza, assistenza e perizia tecnica specialistica in favore di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del registro, avvalendosi di una apposita Direzione generale del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali; la distinzione tra piccole e grandi dighe è fissata convenzionalmente sulla base dei valori dell'altezza dello sbarramento e del volume di invaso. I criteri ed i limiti di separazione fra le varie classi possono di conseguenza variare in relazione ai diversi ambiti presi in esame. Le Regioni provvedono all'approvazione tecnica ed alla vigilanza sugli sbarramenti di altezza inferiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso inferiore a 1.000.000 metri cubi (piccole dighe); considerato che: con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 139 del 9 gennaio 2014 è stata nominata la Direzione generale per le dighe quale amministrazione competente agli interventi di messa in sicurezza delle dighe di: Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); in virtù di tale ordinanza l'attuale commissario delegato consegna la documentazione tecnica comprensiva di relazione relativa a tutte le dighe citate e contestualmente destina le risorse disponibili in ragione di 1.865.271,31 euro per le finalità future; l'ordinanza decreta inoltre che le Regioni, entro un termine di 45 giorni, dovranno manifestare interesse al mantenimento della struttura di competenza, essendo nel caso avverso prevista la dismissione delle strutture, nel qual caso la Direzione dighe provvede ad elaborare valutazioni tecnico-economiche necessarie alla successiva fase di progettazione esecutiva e definitiva; considerato inoltre che l'ordinanza di fatto ha avviato la pratica di dismissione, per quanto riguarda la gestione, delle citate dighe chiamando così in causa le Regioni che entro un breve lasso di tempo devono decidere se assumersene la responsabilità; considerato infine che: per la sola diga di Amelia (Terni) sono state inviate agli interroganti segnalazioni di preoccupazione da parte della popolazione anche in merito ad un possibile progetto di recupero del Grande Rio, denominato progetto LIFE, in quanto esso non ripristinerebbe lo stato del bacino così come era, la sua funzionalità e fruibilità da parte della comunità e prospetterebbe un impaludamento con una stagionalità dell'invaso che d'estate difficilmente potrebbe ospitare acqua. Inoltre non interverrebbe a rimuovere il principale fattore di criticità sulla stabilità della diga stessa, ovvero la spinta propulsiva provocata dal fango; in particolare per la diga di Amelia esiste un evidente sottile confine di competenze, insistendo sulla stessa le competenze della Regione Umbria sulla strada ex 205 Amerina, del Ministero delle infrastrutture per la diga stessa e della Regione sulla gestione del bacino idrico; a parere degli interroganti la Regione dovrebbe manifestare il proprio interesse per la gestione di una delle due antiche dighe del Rio Grande, quella del Ponte vecchio su cui passa la strada provinciale Amerina, considerato che senza un impegno da parte dell'ente, l'opera verrà dismessa, si chiede di sapere: quali saranno le modalità utilizzate nell'eventuale fase di dismissione delle dighe anche nell'ottica di garantire una corretta divisione delle responsabilità; se per la fase di declassificazione siano previste opportune analisi e verifiche di sicurezza delle strutture e dell'impatto ambientale, considerando inoltre che alcune strutture insistono in zona sismica; quale sia l 'iter e lo stato di avanzamento dei progetti di dismissione nonché le relative tempistiche previste, non essendo indicata nell'ordinanza alcuna scadenza; se il Governo, per quanto di propria competenza, intenda attivarsi presso l'amministrazione competente al fine di verificare l'effettivo interesse delle Regioni, considerato che nel caso della diga di Amelia questa rimarrà comunque un profilo di competenza della Regione stessa a prescindere dall'esito della vicenda; se i progetti di dismissione prevedano l'opportuno ripristino dei luoghi nelle condizioni pre-fermo nonché la destinazione idonea dei fanghi presenti nell'invaso. (3-00915)





 
Cronologia
mercoledì 23 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 344 voti favorevoli e 184 contrari, nel testo della Commissione senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



martedì 29 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 335 voti favorevoli e 186 contrari, nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (C. 2215-A/R), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.