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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00814 presentata da SOTTANELLI GIULIO CESARE (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 07/05/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00814 presentato da SOTTANELLI Giulio Cesare testo di Mercoledì 7 maggio 2014, seduta n. 224 SOTTANELLI e ANTIMO CESARO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'Agenzia delle entrate, solo in base a quella che all'interrogante appare un'irrilevante ed inutilizzabile sentenza di mero rito della cassazione del 2005 (addirittura successiva all'estinzione di qualsivoglia obbligazione nel periodo 1992/2003 e dichiarante solo la inammissibilità del ricorso all'avviso di mora), unico pretesto per la riscossione di un titolo inesistente, tramite Equitalia pretende ancora pagamenti dal signor Diego Armando Maradona, nonostante non sia mai esistita alcuna violazione fiscale, alcuna notifica dell'accertamento fiscale e della cartella originaria nei suoi confronti (ma solo avvisi di mora dichiarati non impugnabili); qualunque obbligazione sorta in quel periodo risulta già estinta dal 2003, per pagamento tramite condono del datore di lavoro Società sportiva calcio Napoli che ha liberato ogni suo dipendente; la vicenda tributaria che ha coinvolto la Società sportiva calcio Napoli Spa, che ancora oggi coinvolge il signor Diego Armando Maradona, è stata originata da una attività di accertamento secondo l'interrogante errata espletata dall'Agenzia delle entrate nel 1991, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'Irpef sui presunti maggiori redditi da lavoro dipendente, pretesi dalla Società sportiva calcio Napoli Spa, nella qualità di datore di lavoro del Maradona, per gli anni d'imposta dal 1985 al 1990; il presupposto dell'obbligazione tributaria in questione, era stato ravvisato dall'Agenzia delle entrate, operante in sede di accertamento d'ufficio, nella ipotizzata ma mai provata sussistenza di un accordo di interposizione fittizia intercorrente tra la Società sportiva calcio Napoli Spa e diverse società estere di sponsor , (dapprima «Diego Armando Maradona Productions Establishment» e poi «Diarma Establishment»), presuntivamente finalizzato, a far pervenire maggiori integrazioni stipendiali al calciatore, sottraendoli agli obblighi tributari di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 relativamente al versamento delle ritenute alla fonte Irpef per redditi da lavoro dipendente; come noto, ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro, Irpef e addizionali, attraverso il sistema delle ritenute alla fonte, che avviene tramite il datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto d'imposta, ha l'obbligo di effettuare, all'atto del pagamento delle somme, una trattenuta delle imposte dovute dal dipendente; nel caso di specie, ovvero delle imposte dovute a titolo di Irpef sui presunti maggiori redditi da lavoro dipendente, la soggettività passiva intesa quale centro d'imputazione dell'obbligazione tributaria deve essere riconosciuta sia al sostituito contribuente (in forza della realizzazione del presupposto della stessa ed in ragione della manifestata capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione), sia in capo al sostituto d'imposta, il quale, pur essendo terzo rispetto al presupposto, non lo è rispetto all'adempimento dell'obbligazione tributaria, che lo vede appunto, coobbligato in solido con il sostituito; pertanto l'Agenzia delle entrate, ritenendo (di fatto erroneamente) integrato un presunto indice di maggiore capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione in capo al contribuente Diego Armando Maradona, relativamente ai maggiori redditi da lavoro dipendente che avrebbe percepito dal suo datore di lavoro Società sportiva calcio Napoli Spa per il tramite delle società estere presuntivamente interposte, ha di fatto recuperato a tassazione Irpef ex articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, gli importi contrattualmente dovuti e di fatto versati, in forza di legittimi accordi bilaterali, dalla Società sportiva calcio Napoli Spa alle predette società di sponsor ; tale attività di accertamento è stata espletata nella errata applicazione dell'articolo 37, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 (di fatto aggiunto dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, e quindi entrato in vigore successivamente all'attività di accertamento espletata dall'ufficio), in base al quale «In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»; l'operatività della norma richiamata, come anche della derivante pretesa fiscale, è quindi condizionata alla necessaria prova posta a carico dell'ufficio accertatore ed ammessa anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, non solo «della presunta interposizione fittizia» ma anche dell'effettivo «possesso» delle somme che si intende recuperare a tassazione, in capo al contribuente; nel 1991 l'Agenzia delle entrate ha notificato alla Società sportiva calcio Napoli Spa, nella qualità di sostituto d'imposta, sei avvisi di accertamento relativi all'omesso versamento dell'Irpef sui predetti ed ipotetici maggiori redditi da lavoro dipendente ascritti al contribuente Diego Armando Maradona; la Società sportiva calcio Napoli Spa, che al contrario di Maradona ha ricevuto notifica dell'infondato accertamento fiscale, ha tempestivamente proposto opposizione dinanzi ai giudici tributari, ai sei avvisi di accertamento notificatele, deducendo in giudizio l'infondatezza dell'intera pretesa tributaria, evidenziando l'inesistenza degli elementi presuntivi di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, nonché dei maggiori redditi sui quali l'Agenzia aveva presunto e contestato l'omesso versamento delle ritenute alla fonte; l’ iter giudiziario instaurato ha visto un primo accoglimento delle tesi difensive esposte dalla Società sportiva calcio Napoli con la sentenza n.126/01/1994, emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, e la loro successiva conferma con la sentenza n.598/01/2013, emessa dalla Commissione tributaria centrale in sede di appello; da tali pronunce sono emersi i seguenti incontrovertibili elementi: a) non vi sono prove idonee a dimostrare l'interposizione fittizia ipotizzata dall'amministrazione finanziaria; b) non vi sono prove della effettiva percezione delle maggiori somme da parte di Diego Armando Maradona, integranti il maggior reddito da sottoporre a tassazione Irpef; c) non vi sono elementi legittimanti la prosecuzione della pretesa tributaria azionata dal fisco; anche le indagini preliminari svolte dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli hanno accertato che «...nella specie non sussistono elementi e riscontri concreti... per ritenere che i corrispettivi versati dalla S.S.C. Napoli alle società D.A.M.P., T.W.W. e D.I.A.R.M.A., costituiscano in realtà elargizione di compensi al calciatore e che pertanto quest'ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrispostigli dalla S.S.C. Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele»; inoltre, la risoluzione n.56/1064 del 16 ottobre 1990 del Ministero delle finanze, ha affermato testualmente che «l'Ufficio non potrà insistere nelle proprie richieste ove non disponga di ulteriori elementi probatori, che giustifichino aliunde l'accertamento tributario»; gli esiti dei predetti iter giudiziari hanno quindi: a) accertato l'inesistenza del presupposto – fatto costitutivo – fondante la pretesa tributaria azionata dall'Agenzia delle entrate in sede di accertamento d'Ufficio; b) escluso l'operatività dell'articolo 37, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 per la mancata produzione delle prove legittimanti il recupero a tassazione di quanto preteso dall'Agenzia delle entrate; c) escluso la configurabilità dell'indice di maggiore capacità contributiva stante l'inesistenza di maggiori redditi da recuperare a tassazione Irpef; da ciò deriva che la presunzione che aveva generato l'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate nei confronti della Società sportiva calcio Napoli Spa nella qualità di datore di lavoro e sostituto d'imposta, avente ad oggetto il maggior reddito da lavoro ascritto al contribuente Diego Armando Maradona nella qualità di lavoratore e sostituito d'imposta, – è rimasta al rango di mera ipotesi, risultando di fatto gli accertamenti in questione tutti integralmente annullati dai giudici competenti tributari e penali fin dal 1992; si rileva che l’ iter giudiziario intrapreso dalla Società sportiva calcio Napoli Spa non ha beneficiato della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impositivi impugnati, ragion per cui, in applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, l'Agenzia delle entrate nel 1992 iscriveva le medesime somme in un ruolo speciale a carico del contribuente Diego Armando Maradona; difatti, il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 vigente all'epoca (prima della modifica ad opera dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.46 del 1999) prevedeva la formazione di quattro tipologie di ruoli: a) principale per le iscrizioni delle imposte liquidate in base alla dichiarazione ex articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, nonché dell'Ilor sui redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari liquidati dall'Ufficio in base alla rendita catastale; b) suppletivo per l'iscrizione delle imposte liquidate a seguito di accertamento d'ufficio o in rettifica delle dichiarazioni; c) straordinario per la iscrizione delle imposte quando vi era fondato pericolo per la loro riscossione; d) speciale per le iscrizioni delle ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e liquidate in base ad accertamenti d'Ufficio o in rettifica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta; l'estratto di ruolo formato nel 1992 a carico del contribuente Diego Armando Maradona, recante l'indicazione della lettera «L» (ruolo speciale), conferma la natura dell'obbligazione sottesa alla sua formazione (iscrizioni delle ritenute alla fonte) e l'identità della stessa con quella azionata preventivamente nei confronti della Società sportiva calcio Napoli, ossia l'omesso versamento delle ritenute alla fonte per Irpef; posto quanto sopra, nel corso del giudizio definitosi con la sentenza n.598 del 2013, la Società sportiva calcio Napoli Spa (nelle more dichiarata fallita), pur nulla dovendo al fisco per tale errato ed infondato accertamento, ha estinto l'obbligazione tributaria concernente l’«omesso versamento delle ritenute Irpef per maggiori redditi da lavoro dipendente», aderendo al condono previsto dall'articolo 16 della legge n.289 del 2002 ed oggetto del ruolo speciale formato nel 1992 a carico del contribuente Diego Armando Maradona al quale, in adempimento di quanto previsto dal comma 10 della citata articolo 16, dovevano essere estesi i relativi effetti in quanto coobbligato in solido per le medesime somme; oltre all'estensione degli effetti del condono predetto, il pagamento del quantum riscosso dall'Agenzia delle entrate a titolo di ritenute Irpef alla fonte – ed a titolo d'imposta –, di fatto poi versate dal sostituto d'imposta – SSCN Spa, stante altresì l'assenza di redditi diversi ascritti al Maradona, avrebbe dovuto comportare la detrazione corrispondente di quel quantum dal ruolo formato a carico del sostituito stesso: tale effetto avrebbe dovuto verificarsi quand'anche le ritenute pagate dal datore di lavoro fossero state ab origine qualificate alla stregua di «ritenute a titolo di acconto», e ciò per lo stesso rapporto di lavoro esistente tra la Società sportiva calcio Napoli Spa e il calciatore Diego Armando Maradona, che ha originato l'intera vicenda tributaria a carico di entrambi; di fatto, in entrambi i casi, l'applicazione sia dell'articolo 16, comma 10, della legge n.289 del 2002, sia degli articoli 49 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi comporta l'elisione del ruolo speciale formato a carico del contribuente Diego Armando Maradona, stante l'identità dell'obbligazione tributaria (Irpef su redditi da lavoro dipendente); l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 ante riforma prevedeva la notifica preliminare di un avviso (cosiddetto avviso di mora) al Contribuente da parte dell'esattore alla riscossione, contenente l'indicazione della pretesa tributaria per la quale era stata effettuata la preventiva iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore; l'unico avviso di mora giunto nella sostanziale conoscenza del signor Diego Armando Maradona è stato a questi materialmente recapitato nel 2001, ed avverso lo stesso è stato attivato il contenzioso tributario conclusosi con la pronuncia di mero rito di sola inammissibilità del ricorso, priva di qualsivoglia accertamento negativo in ordine al merito delle imposte, tra l'altro già annullate dai giudici nel 1994 ed addirittura estinte per condono nel 2003, e soprattutto priva di qualsiasi statuizione di condanna ai danni del contribuente in ordine all’ an ed al quantum di quanto ancora oggi si pretende dallo stesso; tale pronuncia di mero rito ancora oggi secondo gli interroganti pretestuosamente utilizzata dal fisco come unico presupposto dell'infondata pretesa, ha avuto ad oggetto l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente Diego Armando Maradona (successivamente al giudizio instaurato dal suo sostituto d'imposta ed ancora pendente all'epoca), in quanto ritenutesi perfezionatesi in un luogo in cui Maradona non ha mai avuto la sua residenza le notifiche di precedenti avvisi di mora, presumibilmente trasmessi dall'Agente della riscossione, sebbene in applicazione del principio di conoscenza formale, tra l'altro disconosciuto recentemente dalla Corte costituzionale con la sentenza n.258 del 2012, con la quale è stata statuita la necessità del pedissequo rispetto di tutte le fasi dell’ iter di notificazione degli atti tributari, in ossequio al principio di conoscenza sostanziale che deve sottendere l'azione di riscossione proprio per la maggiore incisività della stessa; il calciatore Diego Armando Maradona in realtà non ha mai avuto una residenza italiana, essendo stato solo ed esclusivamente domiciliato presso il campo di calcio dove eseguiva gli allenamenti (sito in Napoli alla via Vicinale Paradiso n.70), ad opera di un vecchio ragioniere della Società calcio Napoli in occasione della comunicazione dati per la compilazione della busta paga; inverosimilmente, tale pronuncia di mero rito di sola inammissibilità del ricorso, nonostante non contenga alcuna statuizione di condanna, rappresenta ad oggi l'unico e ad avviso degli interroganti irrilevante e pretestuoso atto su cui l'Agente della riscossione fonda il preteso adempimento dell'obbligazione tributaria fin qui descritta, unitamente all'estratto ruolo, il cui contenuto letterale e di calcolo concerne importi già pagati, che, come testé evidenziato, ne esclude la legittima prosecuzione; in ambito tributario la fonte delle obbligazioni, ovvero del rapporto giuridico d'imposta tra fisco e contribuente, può essere esclusivamente legislativa; l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale «Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge» esprime il cosiddetto principio della riserva di legge in ambito tributario, da intendersi in senso assoluto quanto all'individuazione degli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria (presupposto, soggetti passivi, principi di determinazione delle aliquote, sanzioni), in senso relativo quanto alla disciplina di tali elementi, ben potendo la stessa legge istitutiva del tributo (o altro atto ad essa equiparato) demandare ad un regolamento o ad altra fonte subordinata la disciplina dell'esecuzione del rapporto d'imposta stesso (ad esempio in ordine all'adempimento); l'individuazione del fatto generatore di ciascuna pretesa tributaria è quindi coperto da riserva assoluta di legge: è il legislatore che attribuisce la qualità di indici rilevatori di capacità contributiva a determinate circostanze, in presenza delle quali fa sorgere in capo al contribuente che le realizza l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche proporzionalmente al suo reddito (articolo 53 della Costituzione); tali circostanze costituiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria, elemento indefettibile del rapporto d'imposta, oggetto dell'imposta e fatto costitutivo della stessa; nel caso di specie, l'obbligazione tributaria ancora pretesa dall'Agenzia delle entrate, e per essa dall'Agente della riscossione, ed ancora posta a carico del contribuente Diego Armando Maradona, si fonda sulla ritenuta operatività dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, giudizialmente esclusa anche relativamente alla posizione di quest'ultimo, sia dai giudici tributari che dai giudici penali, per l'accertata insussistenza di una interposizione fittizia di persona che di fatto ha costituito il presupposto del rapporto giuridico d'imposta nascente dalla norma citata, la cui operatività ai fini della nascita del rapporto d'imposta è condizionata non solo a tale prova, ma anche alla dimostrazione dell'effettivo possesso delle somme che si ritengono presumibilmente imputabili al contribuente, anch'essa mai fornita; l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, concernente la doppia imposizione, aggiunto dall'articolo 8 della legge n.133 del 1999, prevede che «La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito»; l'articolo 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale «i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede» impone all'amministrazione di agire in ossequio al principio di tutela dell'affidamento del contribuente, comportando l'illegittimità degli atti d'imposizione emessi in contrasto con le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, se dalle circostanze del caso concreto emerge che su tali indicazioni il contribuente aveva fondato il proprio legittimo convincimento in merito all'avvenuta definizione del rapporto d'imposta; il predetto principio non risulta ad oggi onorato dall'amministrazione finanziaria stante l'omessa detrazione delle somme già pagate dal datore di lavoro a titolo di ritenute alla fonte dal ruolo speciale formato a carico del contribuente Diego Armando Maradona, come legislativamente prescritto dalle norme sopra richiamate–: in base a quale presupposto legislativo ed in base a quale indice di capacità contributiva sia ancora oggi pretesa, ai danni del contribuente Diego Armando Maradona, l'obbligazione tributaria originata dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 e di cui al ruolo n.007100718165 2351830, in ordine alla quale sono già intervenute pronunce di annullamento degli accertamenti del fisco che hanno dichiarato l'illegittima prosecuzione della stessa, oltre ad essere intervenuta dal 2003 l'estinzione di qualsivoglia obbligazione per versamento ed adesione al condono da parte del datore di lavoro del Maradona; rilevata la qualificazione dell'obbligazione tributaria stessa, quale «omesso versamento Irpef su maggiori redditi da lavoro dipendente», e stante l'estinzione di detta obbligazione da parte del datore di lavoro, soggetto passivo in ordine all'adempimento in tali termini ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, per quale motivo il contribuente Diego Armando Maradona non abbia beneficiato delle detrazioni pagate dal sostituto d'imposta, verificandosi un tentativo di indebito arricchimento ai suoi danni e di duplicazione di un illegittima imposta già pagata dal datore di lavoro nel 2003; a quale titolo e sulla base di quali atti impositivi, visto che non esiste prova dell'esistenza dell'accertamento fiscale e della cartella esattoriale, eventualmente considerabili ancora validi, nonostante quanto testé evidenziato, ancora oggi si pretende l'adempimento per l'intero di un'obbligazione tributaria destituita di ogni suo fondamento. (3-00814)

 
Cronologia
mercoledì 30 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (C. 2215), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 14 maggio (legge 16 maggio 2014, n. 79).



mercoledì 7 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 158 voti favorevoli e 122 contrari, l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (S. 1464), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



martedì 13 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 333 voti favorevoli e 159 contrari, nel testo della Commissione identico a quello approvato al Senato, l'articolo unico del d.d..l. di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208-B), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.