Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01002 presentata da MONTEVECCHI MICHELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 03/06/2014
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01002 presentata da MICHELA MONTEVECCHI martedì 3 giugno 2014, seduta n.253 MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, PAGLINI, VACCIANO, SIMEONI, DONNO, MORONESE - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: con avviso di vendita immobiliare del 23 gennaio 2013, Equitalia dichiarava di voler sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la prima ed unica casa di proprietà del signor Stefano Tassinari, sita a Ravenna, dove questi risiede anagraficamente con il suo nucleo familiare, composto dalla nonna ultracentenaria, dalla madre in precarie condizioni di salute e dalla sorella con grave disabilità psichica ed invalida al 100 per cento; purtroppo, tale avviso di vendita veniva consegnato in data 28 gennaio 2013 nelle mani del padre del signor Stefano Tassinari, malato terminale di cancro, deceduto poco tempo dopo; l'avviso di vendita non è stato poi consegnato al signor Tassinari e la casa, andata all'asta nella totale insaputa dello stesso, è stata acquistata alla metà del suo valore dall'immobiliarista ravennate Giovanni Ballardini; considerato che: nelle more del procedimento esecutivo, tuttavia, con l'art. 52, comma 1, lettera g) , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, veniva promulgata la disposizione che sancisce l'impignorabilità della prima casa e che così dispone: "Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente"; dal tenore letterale ( ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile), è evidente che la normativa si riferisca anche ai procedimenti "in corso", come stabilito dal Tribunale di Rovigo con sentenza del 21 novembre 2013, con la quale, nell'interpretare la disposizione, ha infatti ritenuto che la stessa fosse retroattiva ai procedimenti in corso, in quanto "norma di ordine pubblico e, pertanto, in un'ottica politica di salvaguardia del diritto all'abitazione", dal momento che il legislatore ha infatti utilizzato, in relazione all'ipotesi di cui alla lettera a) del citato art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, la locuzione "dare corso all'espropriazione", non facendo riferimento all'impulso della procedura esecutiva, quanto piuttosto alla prosecuzione. Ciò giustifica la lettura offerta: la volontà legislativa di inibire l'inizio o la prosecuzione delle procedure esecutive esattoriali promosse nei confronti della "prima abitazione" sol che si ritenga il sostantivo "espropriazione" metonimia del concetto di "esecuzione"; considerato inoltre che, per quanto risulta: nonostante l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 69 del 2013 , che impone di "non dare corso all'esecuzione", il decreto di trasferimento del bene immobile, in data 10 luglio 2013, veniva trascritto presso l'Ufficio provinciale di Ravenna Territorio dell'Agenzia delle entrate, il Tribunale di Ravenna, ed in data 18 luglio 2013, allo stesso, la cancelleria del Tribunale civile di Ravenna apponeva la formula esecutiva di rito; pertanto, il 23 aprile 2014, il procuratore di parte ha presentato un ricorso in opposizione all'esecuzione, evidenziando i numerosi vizi intervenuti nell'esecuzione immobiliare, tra cui la violazione della normativa sull'impignorabilità della prima casa e la grave assenza, all'interno del fascicolo, dei titoli esecutivi rappresentati dalle cartelle di pagamento, in base alle quali Equitalia ha proceduto all'esecuzione, circostanze che avrebbero dovuto bloccare il pignoramento; il giudice dell'esecuzione, preso atto di quanto sopra, non ha proceduto alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita della casa ed ha rinviato il procedimento all'udienza del 24 settembre 2014, per consentire l'esame dell'opposizione; inoltre, sempre il 23 aprile, veniva presentato ricorso in opposizione allo sfratto intimato dal compratore dell'immobile ed il giudice ha fissato l'udienza per il giorno 4 giugno 2014; considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti: nel contempo, in presenza dei gravi motivi evidenziati nel ricorso e della vigenza della disposizione sull'impignorabilità della prima casa, che impone di "non dar corso all'esecuzione", veniva proposto ad Equitalia di rinunciare al pignoramento sulla prima casa di Stefano Tassinari, dietro pagamento in 120 rate del debito (magari ridotto di aggio, compensi ed interessi moratori, che lo hanno notevolmente aggravato), ed al compratore Giovanni Ballardini di accettare la restituzione della somma pagata per l'acquisto dell'immobile, così da evitare lo sfratto fissato dall'ufficiale giudiziario per il 30 maggio 2014, come richiesto dall'acquirente Ballardini; purtroppo, Equitalia e Ballardini, pur dichiarandosi disponibili, non hanno ancora manifestato il loro formale assenso alla proposta, con chiaro atteggiamento defatigatorio; della grave e spiacevole vicenda si sono già occupati la trasmissione televisiva "La Gabbia" su "La7" del 16 marzo e 7 maggio 2014, il Tg3 e altre testate giornalistiche nazionali e locali, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quali misure di competenza intendano assumere per evitare il pignoramento della prima casa di tutti i cittadini che, loro malgrado ed a causa di condizioni familiari e personali, si trovino a far fronte a situazioni di disagio di tale natura; quali interventi urgenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano porre in essere al fine di impedire il protrarsi di una situazione di disagio come quella indicata e quali atti normativi intendano adottare al fine di impedire la consumazione di un'ingiustizia annunciata, peraltro superabile con la semplice applicazione della legge, affinché situazioni analoghe non debbano più leggersi negli annali della cronaca giudiziaria. (3-01002)