Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00912 presentata da LENZI DONATA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/07/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00912 presentato da LENZI Donata testo presentato Martedì 1 luglio 2014 modificato Mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 255 LENZI , POLLASTRINI , ROBERTA AGOSTINI , ALBINI , AMATO , ARGENTIN , BENI , BIFFONI , PAOLA BRAGANTINI , BURTONE , CAPONE , CARNEVALI , CASATI , D'INCECCO , FOSSATI , GELLI , GRASSI , MARZANO , MIOTTO , MURER , PATRIARCA , PICCIONE , SBROLLINI , SCUVERA , MARTELLA , ROSATO e DE MARIA . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: la Corte costituzionale chiarisce, nella sentenza n.162 depositata martedì 10 giugno 2014, le ragioni che l'hanno portata nel mese di aprile 2014 a dichiarare incostituzionale il divieto italiano di avere figli effettuando la fecondazione utilizzando ovuli o spermatozoi di una persona esterna alla coppia; il divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge n.40 del 2004 è discriminante e illegittimo e il potere della Corte costituzionale «di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne». Del resto, «nella specie sono identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in molti Paesi d'Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi»; le ragioni che hanno spinto la Corte costituzionale a schierarsi dalla parte dell'eterologa risiedono nel fatto che la formazione di una famiglia, che include la scelta di avere figli, costituisce un diritto fondamentale della coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dalla Costituzione. Del resto, si ricorda nella sentenza, obiettivo della legge n.40 del 2004 è favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità della coppia e, quindi, il divieto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge sarebbe discriminatorio ed irragionevole, in quanto tratterebbe in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l'uno o l'altro dei componenti della coppia; sarebbe, inoltre, violato l'articolo 32 della Costituzione perché il divieto in esame lederebbe l'integrità «psichica e fisica» delle coppie con più gravi problemi di sterilità o infertilità e, ricorda la Corte costituzionale, il benessere psichico, al pari di quello fisico, rientra nella nozione di «salute» sancita dall'Organizzazione mondiale della sanità; tuttavia, precisa la Corte costituzionale, «l'accoglimento delle questioni, in coerenza con il petitum formulato dai rimettenti, comporta l'illegittimità del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute»; in relazione al numero delle donazioni, poi, la Corte costituzionale sollecita «un aggiornamento delle linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto»–: alla luce delle motivazioni sopra esposte, quali misure urgenti il Ministro interrogato intenda assumere affinché il diritto alla fecondazione di tipo eterologo, riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale, possa essere concretamente esercitato dalle coppie che ne facciano richiesta. (3-00912)