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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03213 presentata da GELLI FEDERICO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/07/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03213 presentato da GELLI Federico testo di Venerdì 11 luglio 2014, seduta n. 262 GELLI . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: come si apprende da fonti di stampa, J.M., ragazzo di 22 anni, che vive in provincia di Firenze, ha recentemente lanciato sul suo profilo Twitter l’ hashtag #vorreiprendereiltreno in risposta ad un tweet del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore , Maria Chiara Carrozza, evidenziando ancora una volta il problema della non accessibilità dei mezzi pubblici per i cittadini affetti da disabilità; il ragazzo sottolinea, in particolare, le peripezie e le difficoltà quotidiane nel trovare un treno dotato di pedana per salirvi a bordo; l'ironia con la quale il ragazzo ha evidenziato attraverso il web il proprio disagio, ha raccolto la solidarietà e la partecipazione di molti cittadini, desiderosi di capire come risolvere il problema di J.M. e di tutti coloro che ogni giorno incontrano ostacoli insormontabili, fisici o sociali, al pieno godimento della propria vita; l'articolo 16 della Costituzione garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza e demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano impedirne la concreta attuazione; con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 mediante la legge n.18 del 2009, il diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità; al fine di dare attuazione ai principi fin qui richiamati, il nostro ordinamento prevede l'adozione da parte dei comuni di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è uno strumento di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici, previsti dalla legge del 1986, n.41, articolo 32, commi 21 e 22 e, dall'articolo 24, comma 9, della legge n.104 del 1992; questi piani avrebbero dovuto essere adottati, fin dal febbraio 1987, dagli enti centrali e locali in base alle rispettive competenze, pena, per i piani di pertinenza dei comuni e province, la nomina di un commissario ad hoc da parte della regione; in materia di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'articolo 38 della legge n.41 del 1986 al comma 21, prevede che: «per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge» ed al successivo comma 22: «Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione»; detta normativa è stata modificata ed integrata dall'articolo 24, comma 9 della legge n.104 del 1992, il quale, a sua volta, prevede quanto segue: «I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n.41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate»; il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503, recante «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», detta le disposizioni specifiche per quanto riguarda i treni, le stazioni e le ferrovie, prevedendo all'articolo 25, comma 1, che «le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato»; il comma 3 del medesimo articolo, prevede che «per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali»; il successivo comma 4 stabilisce che «l'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio “orario ufficiale”»; il comma 6 statuisce che «il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale, definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio»; infine l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.503 del 1996 prevede, al comma 7, che «le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente» –: se non si ritenga necessario provvedere ad una ricognizione delle amministrazioni pubbliche che abbiano adottato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche; se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interrogati non ritengano opportuno promuovere urgentemente iniziative normative volte ad ampliare anche alle stazioni ferroviarie ed alle fermate cosiddette «impresenziate», l'obbligo di dotarsi di infrastrutture atte a facilitare l'accesso alle stazioni e ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione; se non intendano, altresì, promuovere un tavolo di monitoraggio dell'accessibilità allo scopo di coinvolgere enti locali, soggetti gestori del trasporto pubblico e associazioni di volontariato, al fine di individuare le criticità e risolvere il problema dell'accessibilità al sistema dei trasporti per le persone affette da disabilità. (5-03213)

 
Cronologia
domenica 29 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il capo dell'organizzazione jihadista dello Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi proclama la nascita di un califfato nei territori siriani e iracheni occupati. L'organizzazione muta il suo nome in Stato islamico (IS).

venerdì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli e 1 contrario, nel testo che recepisce le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite, l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (S. 1541), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.