Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03326 presentata da BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/07/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03326 presentato da BOCCUZZI Antonio testo di Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271 BOCCUZZI , GNECCHI , BARUFFI , GIACOBBE , MAESTRI , BERLINGHIERI , ALBANELLA , DELL'ARINGA , ZAPPULLA , PARIS , GREGORI , GRIBAUDO , INCERTI , GIORGIO PICCOLO , CINZIA MARIA FONTANA , CARRA , MOSCATT e PORTAS . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n.201 del 2011 convertito, con modificazioni, nella legge n.214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione calcolata con il sistema retributivo relativo all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento all'anno per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento; l'articolo 6, comma 2 -quater del decreto-legge n.216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2012 ha altresì disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria e successive modificazioni positive; pur essendo sufficientemente chiara la norma, l'Inps nel liquidare la pensione anticipata di anzianità alle donne, con età inferiore a 62 anni, non riconosce il periodo di astensione obbligatoria per maternità, quando lo stesso sia intervenuto fuori dal rapporto di lavoro, comportando come conseguenza le percentuali di riduzione applicate per la determinazione della pensione; se questa è la ratio con la quale l'Inps sta applicando la norma succitata, dobbiamo immaginare che l'Inps non consideri come prestazione effettiva, anche l'assolvimento degli obblighi di leva, quando lo stesso si sia svolto prime o fuori dal rapporto di lavoro; la manovra Fornero sulle pensioni è già stata particolarmente punitiva nei confronti delle donne e questa ennesima interpretazione restrittiva dell'Inps, colpisce nuovamente le donne, nonostante la maternità sia ampiamente tutelata dalle leggi dello Stato–: se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire urgentemente nei confronti dell'Inps, per rimuovere questa ulteriore penalizzazione, vero accanimento nei confronti delle pensioni delle donne. (5-03326)