Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02496-A/005 presentata da MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 24/07/2014
Atto Camera Ordine del Giorno 9/02496-A/005 presentato da MAZZIOTTI DI CELSO Andrea testo di Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271 La Camera, premesso che: attualmente vige il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, ai sensi del comma 9 dell'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n.354. Tale norma non si riferisce solo ai reati di criminalità organizzata ma anche a ipotesi meno gravi, tant’è che prevede, ai commi 1- bis e 1- ter , che le misure alternative al carcere possono essere concesse «ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». Questa valutazione viene affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza e, nel caso in cui conduca ad un accertamento negativo nel senso che non sussistono legami con la «criminalità organizzata, terroristica o eversiva», il detenuto o internato, ancorché condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4- bis dell'Ordinamento penitenziario, può avere accesso ad una misura alternativa alla detenzione e, quindi, guadagnare l'uscita dal carcere; il citato articolo 4- bis da un lato, quindi, impone l'esecuzione della pena in carcere e dall'altro concede il beneficio di uscirne fruendo di una misura alternativa. Per evitare tale incongruenza sarebbe opportuno anticipare la valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, come richiesto dai commi 1- bis e 1- ter dell'articolo 4- bis dell'Ordinamento penitenziario, prima che sia emesso l'ordine di esecuzione della pena ex articolo 656 del Codice di Procedura Penale e, se tale valutazione risulta negativa – nel senso che non vi sono in essere collegamenti di sorta – disporne la sospensione al fine di un'eventuale richiesta di misura alternativa; tale «anticipo di valutazione» è stato di recente previsto per il computo delle detrazioni della liberazione anticipata ex articolo 54 dell'Ordinamento penitenziario, dal nuovo comma 4- bis all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) , n.1, del decreto legge 1 o luglio 2013, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.94, impegna il Governo a valutare la possibilità di emendare l'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n.354, nei termini sopra descritti, al fine di «evitare l'inutile transito dal carcere» di coloro che ai sensi dei commi 1- bis e 1- ter del medesimo articolo possono accedere a misure alternative e, conseguentemente, per coerenza normativa e in conformità con il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, di modificare il comma 9, lettera a) , dell'articolo 656 del Codice di Procedura Penale. 9/2496-A/ 5 . Mazziotti Di Celso , Dambruoso , Rabino .