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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02496-A/005 presentata da MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 24/07/2014

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02496-A/005 presentato da MAZZIOTTI DI CELSO Andrea testo di Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271 La Camera, premesso che: attualmente vige il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, ai sensi del comma 9 dell'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n.354. Tale norma non si riferisce solo ai reati di criminalità organizzata ma anche a ipotesi meno gravi, tant’è che prevede, ai commi 1- bis e 1- ter , che le misure alternative al carcere possono essere concesse «ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». Questa valutazione viene affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza e, nel caso in cui conduca ad un accertamento negativo nel senso che non sussistono legami con la «criminalità organizzata, terroristica o eversiva», il detenuto o internato, ancorché condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4- bis dell'Ordinamento penitenziario, può avere accesso ad una misura alternativa alla detenzione e, quindi, guadagnare l'uscita dal carcere; il citato articolo 4- bis da un lato, quindi, impone l'esecuzione della pena in carcere e dall'altro concede il beneficio di uscirne fruendo di una misura alternativa. Per evitare tale incongruenza sarebbe opportuno anticipare la valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, come richiesto dai commi 1- bis e 1- ter dell'articolo 4- bis dell'Ordinamento penitenziario, prima che sia emesso l'ordine di esecuzione della pena ex articolo 656 del Codice di Procedura Penale e, se tale valutazione risulta negativa – nel senso che non vi sono in essere collegamenti di sorta – disporne la sospensione al fine di un'eventuale richiesta di misura alternativa; tale «anticipo di valutazione» è stato di recente previsto per il computo delle detrazioni della liberazione anticipata ex articolo 54 dell'Ordinamento penitenziario, dal nuovo comma 4- bis all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) , n.1, del decreto legge 1 o luglio 2013, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.94, impegna il Governo a valutare la possibilità di emendare l'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n.354, nei termini sopra descritti, al fine di «evitare l'inutile transito dal carcere» di coloro che ai sensi dei commi 1- bis e 1- ter del medesimo articolo possono accedere a misure alternative e, conseguentemente, per coerenza normativa e in conformità con il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, di modificare il comma 9, lettera a) , dell'articolo 656 del Codice di Procedura Penale. 9/2496-A/ 5 . Mazziotti Di Celso , Dambruoso , Rabino .

 
Cronologia
domenica 29 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il capo dell'organizzazione jihadista dello Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi proclama la nascita di un califfato nei territori siriani e iracheni occupati. L'organizzazione muta il suo nome in Stato islamico (IS).

venerdì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli e 1 contrario, nel testo che recepisce le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite, l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (S. 1541), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.