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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06259 presentata da IMPEGNO LEONARDO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/10/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06259 presentato da IMPEGNO Leonardo testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302 IMPEGNO e SARRO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: con nota C(2009) 0328 del 29 gennaio 2009 la Commissione europea comunicava l'avvio, in danno della Repubblica italiana, della procedura di infrazione 2008/4908 ex articolo 226 del Trattato CE (attualmente articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), avendo ravvisato in alcune previsioni dell'articolo 37 del codice della navigazione e dell'articolo 9 della legge regionale Friuli – Venezia Giulia 13 novembre 2006, n.22, una violazione dell'articolo 43 del Trattato CE (attualmente articolo 49 TFUE). In particolare, si censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative, fosse basata su un sistema di preferenza per il titolare uscente (cosiddetto diritto d'insistenza) che, di fatto, determinava un rinnovo sostanzialmente automatico delle concessioni esistenti; con nota del 7 aprile 2009 le autorità italiane si impegnavano a modificare le disposizioni di legge contestate dalla Commissione al fine di conformare il quadro normativo disciplinante le concessioni per stabilimenti balneari, al diritto comunitario; la direzione generale del mercato interno e dei servizi, con lettera del 4 agosto 2009, nel sollecitare il perfezionamento delle citate modifiche normative entro tempi certi e predefiniti, evidenziava che il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni, così come contemplato dall'ordinamento italiano, oltre a confliggere con il citato articolo 43 del Trattato CE, si poneva in contrasto anche con l'articolo 12, comma 2, della direttiva 123/2006/CE, relativa alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, dal che un ulteriore motivo per giungere, il più rapidamente possibile, alla cancellazione di tali norme; il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota del 1 o dicembre 2009, informava la competente direzione generale della Commissione europea dell'intendimento del Governo italiano di superare la procedura di infrazione, abrogando immediatamente il diritto di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione prevedendo, contestualmente, una proroga transitoria fino al 31 dicembre 2015 delle concessioni già in scadenza o che sarebbero venute a scadere entro tale data, per consentire agli operatori di agire in un quadro di maggiore certezza fino all'emanazione delle nuove discipline di settore di competenza delle regioni, alla stregua di quanto contemplato dalla legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di federalismo fiscale; avendo gli uffici della Commissione europea espresso favorevole avviso rispetto alla soluzione in questi termini prospettata, veniva emanato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, il cui articolo 1, comma 18, prevedeva che «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data»; in sede di conversione la citata disposizione veniva però modificata nei seguenti termini «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 -bis , del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n.494»; con nota C(2010) 2734 del 5 maggio 2010 la Commissione europea osservava che attraverso un sistema di rinvii successivi contenuti nell'articolo 03, comma 4 -bis , del decreto-legge n.400 del 1993, veniva sostanzialmente privata di ogni effetto utile la disposizione con la quale si eliminava la preferenza in favore del concessionario uscente nel procedimento di attribuzione delle nuove concessioni, reintroducendosi il meccanismo del rinnovo automatico, in aperto contrasto con l'ordinamento comunitario, formalizzandosi, di conseguenza, la messa in mora ex articolo 258 del TUEF nei confronti della Repubblica italiana; per ovviare alle segnalate contestazioni si decideva di inserire nella legge 15 dicembre 2011, n.217 (legge comunitaria 2010) una disposizione, modificativa del decreto-legge n.400 del 1993, per eliminare definitivamente dal quadro della normativa italiana il diritto di insistenza per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; tanto è avvenuto con la previsione di cui all'articolo 11, comma 1; lettera a) , della citata legge n.217 del 2011, che ha consentito di chiudere la procedura di infrazione, ufficialmente archiviata dalla Commissione in data 27 febbraio 2012; con il medesimo articolo 11 della legge n.217 del 2011, si è inoltre delegato il Governo ad emanare entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime; il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è stato tuttavia più volte prorogato, da ultimo al 15 ottobre 2014 con il comma 732 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n.147, (legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 12 -bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66; nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.194 del 2009, fissato al 31 dicembre 2015, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 34 -duodecies del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n.179; i ripetuti interventi normativi e le modifiche succedutesi in rapida evoluzione hanno determinato una non sempre lineare applicazione dell'istituto della proroga, generando situazioni limite così come, ad esempio, per circa 20 stabilimenti balneari situati sul litorale marittimo dei comuni di Giugliano e Pozzuoli (Na) laddove si è contestata l'occupazione abusiva di spazi del demanio marittimo assumendosi con i gestori di tali stabilimenti balneari sarebbero privi di concessione demaniale, dato che agli stessi non sarebbero state rilasciate autorizzazioni all'esito dell'entrata in vigore della legge comunitaria 2010, né troverebbe per loro applicazioni l'articolo I, comma 18, del decreto-legge n.194 del 2009, in quanto siffatta disposizione riguarderebbe le concessioni in essere da intendersi quali nuove concessioni e non già quelle prorogate; dalla ricostruzione degli atti intervenuti nel corso della richiamata procedura di infrazione e, segnatamente dalla interlocuzione avutasi tra le autorità italiane e quelle europee risulta, da un lato, che tutti gli interventi normativi sono tra loro connessi e perseguono la comune finalità di superare la contestata infrazione e, dall'altro, che la proroga riguarda tutte le concessioni, anche quelle precedentemente rinnovate automaticamente, così come si evince, anche, dalla sentenza di Consiglio di Stato sez., VI n.2024/14 del 24.04.2014–: se, alla luce degli atti intervenuti a seguito della procedura di infrazione 2008/4908, la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.194 del 2009 riguardi tutte le concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo in essere in quel determinato momento sulla base di un titolo contrario al diritto comunitario; se la suddetta proroga ope legis trovi applicazione automatica, senza cioè necessità dell'espletamento di uno specifico procedimento amministrativo. (4-06259)

 
Cronologia
giovedì 2 ottobre
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 323 voti favorevoli, 168 contrari e 9 astenuti, nel testo delle Commissioni senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recanti disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 2616-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



mercoledì 8 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 165 voti favorevoli, 111 contrari e 2 astenuti, l'emendamento 1.800 interamente sostitutivo degli articoli del d.d.l. recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (S. 1428), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.