Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07259 presentata da LATRONICO COSIMO (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 11/12/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07259 presentato da LATRONICO Cosimo testo di Giovedì 11 dicembre 2014, seduta n. 348 LATRONICO e PALESE . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: i mezzi d'informazione riportano, a cadenza sempre più frequente, notizie di gravi sinistri occorsi a piloti (e/o a loro accompagnatori e/o a trasportati) dei cosiddetti aerei ultraleggeri (detti anche U.L.M.), nell'ambito della pratica del volo da diporto o sportivo; dall'esito di una ricerca curata dal Centro studi «Aerohabitat» del 18 aprile 2012, risulta che, solo dall'anno 2003 all'anno 2011, sono stati ben 197 gli incidenti mortali che hanno interessato chi pratica la predetta disciplina; da ultimo, in data 26 novembre 2014, un ennesimo grave incidente mortale ha visto coinvolto un ultraleggero, sconvolgendo l'abitato di Cirò Marina (KR), dove un velivolo da diporto è precipitato sul tetto di un ristorante, causando la morte sul colpo del pilota e il ferimento grave del trasportato; la disciplina del volo da diporto, attività in grande espansione, è attualmente regolata dalla legge n.106 del 25 marzo 1985 (intitolata «Disciplina del volo da diporto o sportivo») e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.133, il quale ha recentemente sostituito il precedente regolamento del 1988; il predetto regolamento, pur approvato solo nel 2010, pur contenendo un intero Capo (Capo V, articoli 20-22) dedicato alla «Assicurazione», della quale è confermata l'obbligatorietà «per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo» (articolo 20), nulla prevede per i casi tutt'altro che remoti in cui l'assicuratore del pilota – danneggiante fallisca o venga posto in liquidazione coatta amministrativa; per casi analoghi, che vedono coinvolti soggetti impegnati nell'esercizio di attività parimenti «pericolose», ma ugualmente – si aggiunge – meritevoli di tutela e necessitanti di essere idoneamente regolamentate, come la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e la caccia, la legge offre, invece, un'apposita tutela per il danneggiato: infatti, il codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 prevede che, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del danneggiante, i danni siano liquidati da parte di un apposito fondo: il «Fondo di garanzia per le vittime della strada» oppure il «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» a seconda dei casi; non sussiste alcuna motivazione ragionevole per la quale chi riporta danni durante l'esercizio del volo da diporto non debba ricevere medesima tutela, attesi anche i molteplici profili di analogia tra la circolazione stradale, la circolazione dei natanti e la caccia, da una parte e il volo da diporto, dall'altra parte; trattasi di attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria da parte dell'esercente, nonché azione giudiziale diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile; un'interpretazione costituzionalmente orientata (rispettosa, quindi, del principio del diritto di uguaglianza tra i cittadini, del principio del diritto di difesa e del principio del diritto alla salute) del codice delle assicurazioni private, il quale, peraltro, ha mito l'indiscutibile pregio di condensare in un unico testo normativo il variegato sistema assicurativo, imporrebbe un'estensione della tutela di cui al summenzionato fondo per le vittime della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti anche a chi esercita il volo da diporto (si tratta della cosiddetta aviazione minore; i sinistri il più delle volte si verificano a terra, durante le fasi di decollo o di atterraggio; l'impatto sui terzi può essere molto drammatico come nel caso di un investimento stradale: si veda il recente già citato caso di Cirò Marina); e ciò attraverso un'applicazione estensiva o analogica delle norme del codice delle assicurazioni private (articoli 302-304), oppure attraverso un intervento normativo ad hoc , che sani tale grave lacuna; ad esempio, istituendo un fondo ad hoc (tenuto conto che attualmente i fondi presso la Consap sono almeno 5-6); bisogna infatti considerare i numerosi incidenti che rischiano di rimanere senza tutela per il danneggiato; gli interpellanti sono infatti a conoscenza di casi in cui, anche dopo l'esito vittorioso di una causa in giudizio, conclusasi con il riconoscimento di un certo danno, non vi è stata, proprio per mancanza di una normativa chiara, la possibilità di ottenere un effettivo risarcimento; a fronte della gravità dei casi privi di tutela, il rimedio appare agevole e di rapida applicazione, essendo sufficiente estendere a tali casi una tutela già esistente e prevista dalla legge in casi analoghi–: quali siano gli orientamenti del Governo per ovviare alla predetta lacuna normativa, la quale si traduce in veri e propri casi di denegata giustizia nei casi segnalati in premessa; se intendano adottare opportune iniziative in merito, anche proponendo interventi sul codice delle assicurazioni private, ricomprendendo nella tutela anche le fattispecie «scoperte» denunciate in, premessa, o comunque chiarendo e specificando che nella sfera di applicazione del fondo di garanzia per le vittime della circolazione stradale e dei natanti rientra anche il risarcimento dei danni alle vittime del volo da diporto o sportivo, nel caso in cui l'assicurazione del danneggiante fallisca o venga posta in liquidazione coatta amministrativa, fino all'ipotesi di istituire un apposito fondo; se, con riferimento ai casi già verificatisi, intenda assumere iniziative ad hoc , ove ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, per garantire ai terzi danneggiati in incidenti provocati da velivoli da diporto il giusto risarcimento. (4-07259)