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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04384 presentata da CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/01/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04384 presentato da CHIMIENTI Silvia testo di Lunedì 5 gennaio 2015, seduta n. 357 CHIMIENTI , LUIGI GALLO , MARZANA , VACCA , BRESCIA , SIMONE VALENTE , DI BENEDETTO e D'UVA . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: il precariato nella scuola italiana è un fenomeno di lunga data che tutt'oggi grava pesantemente sul comparto scuola; il 26 novembre 2014 una sentenza della Corte di giustizia europea ha stabilito che la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione e che il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato; all'instabilità lavorativa si sommano numerose discriminazioni perpetrate ai danni dei lavoratori con contratti a termine rispetto ai colleghi di ruolo; tra le problematiche più rilevanti per i docenti precari, che li rendono di fatto discriminati rispetto ai colleghi di ruolo, continuano a figurare la mancata monetizzazione delle ferie non godute, che i docenti precari della scuola non possono fruire durante l'anno scolastico, se non per sei giornate e previo reperimento dei propri sostituti; il mancato pagamento degli stipendi; l'impossibilità di aggiornare il proprio punteggio con il titolo abilitante conseguito in data successiva alla scadenza del decreto ministeriale n.353 del 2014, relativo alle graduatorie d'Istituto dei docenti; il diverso riconoscimento dei vari percorsi abilitanti nell'attribuzione dei punteggi per le graduatorie e il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità; in merito agli scatti stipendiali diverse sentenze di tribunale hanno sottolineato che il mancato riconoscimento ai lavoratori precari di qualsiasi progressione stipendiale è fortemente discriminante rispetto ai docenti impiegati a tempo indeterminato; al principio di non discriminazione cui fanno riferimento le sentenze in questione è sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; far percepire ai lavoratori per tutto il periodo di precariato unicamente la retribuzione di base si pone non solo in aperto contrasto con, diversi principi comunitari, primo tra tutti quello di non discriminazione sancito dalla direttiva CE 99/70, ma, anche, al diritto all'equiparazione di cui al combinato disposto degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione; la succitata clausola n.4 della direttiva CE 99/70 è stata già da tempo recepita attraverso l'articolo 6 del decreto legislativo n.368 del 2001 proprio ai fini di far prevalere il principio di non discriminazione tra il personale di ruolo e quello precario; Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato più volte condannato da diversi giudici al pagamento delle differenze stipendiali spettanti, oltre agli interessi e alle spese legali, non solo per le motivazioni succitate ma, come spiega perfettamente la sentenza n.42 del 7 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Cuneo, anche in quanto è stato ritenuto che debba ritenersi norma tuttora vigente l'articolo 53 della legge n.312 del 1980 che prevede che al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, siano attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato in ragione del 2,50 per cento calcolato sulla base dello stipendio iniziale; ciò giacché, «l'articolo 53 citato non è stato espressamente abrogato: l'articolo 72del decreto legislativo n.165 del 2001 abroga parte dell'articolo 4 e dell'articolo 6 della legge n.312 del 1980 ma nulla dice in ordine all'articolo 53, sicché esso è tuttora vigente. Altro forte argomento in favore della perdurante vigenza di tale norma è costituito dalla circostanza che l'articolo 146 CCNL 2006-2009 precisa che continua a trovare applicazione l'articolo 53». Né, precisa il Giudice «l'articolo 53 può essere interpretato nel senso, che esso operi per i soli insegnanti di religione come deduce invece il ministero»; tale differente trattamento retributivo continua a penalizzare docenti con ottime professionalità e che prestano servizio nella scuola statale da molti anni–: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sanare il mancato rispetto del principio di non discriminazione in fatto di progressioni stipendiali di cui in premessa; quali iniziative il Governo intenda intraprendere per adeguare definitivamente l'ordinamento italiano ai principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva, nonché al connesso principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE, anche alla luce del fatto che tra norme interne e norme comunitarie deve prevalere sempre, per la logica gerarchia delle fonti normative, la norma comunitaria; quali siano le proposte del Ministro interrogato per porre definitivamente fine alle discriminazioni sulla progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto maturata che, oltretutto, osterebbe alla possibilità di ricostruire la carriera del personale assunto, così come avviene invece per il personale a tempo indeterminato. (5-04384)

 
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