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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03202 presentata da MOLINARI FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 07/01/2015

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03202 presentata da FRANCESCO MOLINARI mercoledì 7 gennaio 2015, seduta n.369 MOLINARI, COTTI, VACCIANO, CASALETTO, BOCCHINO, CAMPANELLA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: con lettera circolare n. 37/0008367/MA007.A001 emanata il 2 maggio 2012, la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si proponeva di fornire chiarimenti in merito ai requisiti necessari alle Casse edili perché queste fossero competenti a rilasciare validamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC); in materia di rilascio del DURC da parte delle Casse edili (enti privati a struttura paritetica e bilaterale) si è assistito ad una stratificazione normativa ormai consolidata che muove dalla definizione di ente bilaterale di cui all'art. 2 lett. h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, che li definisce "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative", sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro anche attraverso "la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva"; il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 specifica che sono tenute al rilascio del DURC le Casse edili "costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (art. 2, comma 2); le Casse edili sono tenute ad osservare, oltre al suddetto principio di rappresentatività, il cosiddetto principio di reciprocità, in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, esiste un mutuo riconoscimento degli accantonamenti operati presso ciascuna di queste; all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 viene affermato che "le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva", qualità, pertanto, ritenuta essenziale dal legislatore affinché la Cassa edile possa partecipare legittimamente alla formazione del documento unico; allo stato attuale, ed ormai da diversi anni, esiste un numero di casse edili abilitate al rilascio di tale documento tra le quali vi è un raggruppamento di casse edili territoriali aderenti al sistema privato della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) e un'altra cassa edile territoriale, la Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna (CAES); la CAES è costituita dalla Confartigianato imprese Sardegna e da UGL (Unione generale del lavoro) Sardegna, dirette articolazioni regionali delle rispettive confederazioni nazionali, sicuramente rappresentative a livello nazionale. Essa accede sin dall'avvio dell'attività (anno 2006), in forma telematica, allo sportello unico previdenziale attivato dall'INAIL, previa convenzione stipulata con la stessa INAIL e l'INPS, al fine di poter procedere direttamente alla certificazione di regolarità. I passaggi che hanno caratterizzato questo modello organizzativo sono identici per ogni cassa edile operante in Italia e sono stati tutti scanditi da attività ovvero documenti di provenienza ministeriale; si sono verificate nel tempo alcune criticità nell'applicazione del principio di reciprocità, sollevate dalle casse edili aderenti al sistema CNCE nei confronti della CAES, sempre risolte con interventi della magistratura ordinaria e finanche della suprema Corte di cassazione, che hanno confermato il quadro di casse abilitate al rilascio del DURC, riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed attualmente vigente; considerato che: la stessa direzione generale che ha proceduto a emanare la circolare citata ha, invece, introdotto un elemento derogatorio al quadro normativo consolidatosi nei modelli organizzativi e nelle pratiche riconosciute affermando nella circolare medesima che il principio di reciprocità sia "(...) assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE)" e che gli organismi "(...) non in possesso del requisito della reciprocità assicurato dal collegamento con la CNCE non possono definirsi Casse Edili ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di Regolarita contributiva"; a giudizio degli interroganti tali insolite, se non arbitrarie per lo strumento che le veicola, affermazioni sono passibili di influenzare negativamente il settore economico interessato, ingenerando incertezze sul ruolo e l'attività della Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna che, pur non facendo parte della CNCE, continua ad essere abilitata all'accesso allo sportello unico previdenziale; risulta agli interroganti che, ad oggi, la CNCE abbia negato alla CAES la possibilità di interscambio dei dati, rifiutando ogni tentativo di interazione da parte di quest'ultima, così pregiudicando proprio la realizzazione di quel fondamentale principio di reciprocità nei comportamenti tra le casse edili appartenenti ai diversi sistemi contrattuali, utile a garantire la trasparenza e la completezza di informazione nelle dichiarazioni di regolarità contributiva fatte da ciascun soggetto nei confronti degli aventi diritto, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto esposto in premessa, al di là della grave introduzione con mezzi impropri di elementi confliggenti con la ratio della normativa vigente, sia configurabile come una grave lesione dei principi di libertà garantiti costituzionalmente ed alteri in modo surrettizio ed a vantaggio di una parte, a giudizio degli interroganti quasi affidandogli una sorta di conventio ad excludendum , la libera scelta del cittadino nell'individuare chi può meglio rappresentare i suoi interessi. (4-03202)

 
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