Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04466 presentata da PAGLIA GIOVANNI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 14/01/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04466 presentato da PAGLIA Giovanni testo di Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362 PAGLIA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: secondo quanto si apprende da organi di stampa, nel marzo 2009 la società Chil srl ottiene dal Credito cooperativo di Pontassieve un mutuo chirografario senza garanzie accessorie dell'importo di euro 496.717,65; tale finanziamento senza garanzie si deve supporre condizionato all'assistenza di Fidi Toscana, che arriva nel giugno 2009, con copertura dell'80 per cento del rischio; in assenza di tale condizione, non sarebbe, infatti, possibile comprendere per quale ragione un confidi dovrebbe intervenire su un mutuo già assegnato e perfezionato; si ricorda peraltro che Fidi Toscana è una società partecipata da provincia e comune di Firenze e che l'unico dirigente, seppur in aspettativa, della società Chil srl ricopriva nel periodo considerato la carica di presidente della provincia di Firenze e, senza soluzione di continuità, era in procinto di ricoprire quella di sindaco di Firenze; anche nel caso dei dirigenti, l'aspettativa non è ritenuta nella prassi condizione sufficiente a determinare l'interruzione di un rapporto di interesse, che nel caso in oggetto sarebbe rafforzato dalla presenza negli organi amministrativi apicali della società di parenti di primo grado dello stesso; la società pubblica Fidi Toscana ad avviso dell'interrogante è intervenuta, dunque, a supporto di un'operazione da chiari ed elevati profili di rischio, visti i bilanci di Chil srl, garantendo il massimo della copertura, cioè un inusuale 80 per cento, su un'operazione di importo elevato e priva di garanzie reali e accessorie, in condizione potenziale di conflitto di interessi, senza nemmeno verificare l'esistenza di clausole che prevedano il rimborso anticipato del mutuo in caso di mutamenti significativi degli assetti societari; questi ultimi si sono peraltro già verificati allorquando la società, preventivamente svuotata e gli attivi a favore della consociata «di fatto». Eventi 6, viene ceduta a fine 2010, per poi essere dichiarata fallita nel febbraio 2013, e le rate del suddetto finanziamento cessano di essere pagate a partire da giugno 2011; inoltre, a seguito di tale cessione a società Chil Srl ha cambiato residenza, perdendo in tal modo i requisiti necessari per avere rapporti con Fidi Toscana, che da statuto deve operare solo con aziende localizzate nella propria regione, senza che tale cambiamento sia fatto valere da Fidi Toscana in opposizione alla richiesta di rispondere dell'avvenuta perdita; sull'operazione in questione ed a favore di Fidi Toscana opera il Fondo centrale di garanzia, necessariamente in condizione di contro garanzia, data l'ubicazione di Chil Srl che rende impossibili altre forme di intervento, presumibilmente a prima richiesta, smista la tempistica del rimborso, per un importo pari all'80 per cento della garanzia erogata dal Confidi; già solo questo fatto richiederebbe un chiarimento circa le effettive cifre, visto che la stampa riporta in oggetto una garanzia escussa a Fidi Toscana per 263.114,70, coperta dal Fondo centrale di garanzia per 236.803,23, pari all'80 per cento; le suddette contro garanzie offerte dal Fondo centrale di garanzia hanno una clausola di inefficacia stabilita ai punti G1 delle disposizioni, laddove essa venga concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità al Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto vanificare con la dovuta diligenza professionale, ovvero laddove il soggetto richiedente non avesse comunicato al gestore variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della garanzia; a parere dell'interrogante la suddetta carenza di diligenza è certamente venuta a verificarsi nel momento in cui non si è provveduto ad alcuna revoca in presenza di eventi potenzialmente compromissori sul piano della solidità patrimoniale, e di un trasferimento di residenza che in se stesso avrebbe dovuto essere causa automatica di revoca; occorrerebbe chiarire se Fidi Toscana abbia provveduto ad informare diffusamente e tempestivamente di tutto ciò il gestore–: alla luce di quanto esposto sulla base di quali procedure il Fondo centrale di garanzia, dato il delicato ruolo che esso ricopre a tutela dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, provveda a versare le controgaranzie richieste, in particolare, se non esista l'obbligo di istruttoria finalizzato a ricostruire la validità di tali richieste sul piano formale e sostanziale e se non ritenga, alla luce delle novità emerse e per quanto di competenza di riconsiderare le disposizioni attuate nel caso in oggetto, rivalendosi su Fidi Toscana, avviando a tale scopo una ricognizione sulle procedure, per evitare il ripetersi di situazioni similari, a tutela del buon utilizzo delle risorse pubbliche. (5-04466)