Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04452 presentata da CRIVELLARI DIEGO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 14/01/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04452 presentato da CRIVELLARI Diego testo di Mercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362 CRIVELLARI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: nel nostro ordinamento per i marittimi esistono due diversi regimi previdenziali a seconda delle caratteristiche oggettive della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n.250 del 1958, e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n.413 del 1984; il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata quale attività professionale con «natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda», mentre il secondo si applica ai lavoratori già iscritti alla gestione marittimi e a quelli già iscritti alla gestione speciale della soppressa CNPM, oggi tutti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Inps; la predetta differenziazione porta da sempre a diverse controversie circa l'assoggettabilità di lavoratori del settore della piccola pesca al particolare regime previsto dalla citata legge n.250 del 1958 ovvero al regime previdenziale marittimo della citata legge n.413 del 1984, con riguardo a situazioni attinenti sia i riflessi previdenziali della titolarità dell'armamento dei natanti delle cooperative della piccola pesca e sia la natura del rapporto intercorrente tra la cooperativa ed i soci della medesima; nel concreto detto conflitto si traduce per il mondo della pesca in una attività di contestazione sulla legittimità dei rapporti lavorativi in essere con gli imbarcati nei pescherecci, con la conseguente applicazione di multe salatissime; in parecchi casi i funzionari DTL, ispettori Inps e Guardia di finanza concludono le verifiche qualificando i rapporti di lavoro in essere tra il comandante, anche eventuale armatore, e gli imbarcati quali rapporti di natura subordinata nella sostanza, ancorché nella pratica autonomi in quanto svolti da pescatori aventi singole partite iva, iscritti negli elenchi della piccola pesca, soci di cooperativa che svolgono con prevalenza l'attività della pesca e non legati con rapporto di «monomandatarietà» con il peschereccio su cui al momento dell'accertamento risultavano imbarcati; il disposto normativo di cui alla citata legge n.250 del 1958 richiede un preciso requisito formale, che si basa sull'iscrizione dei pescatori nell'elenco della piccola e l'esercizio della pesca in forma autonoma o in cooperativa su natanti aventi determinate caratteristiche di stazza, laddove le verifiche ispettive non ne tengano conto, si finirebbe per considerare qualunque tipo di imbarco presupposto di lavoro subordinato, con conseguente inutilità della previsione legislativa delle leggi n.250 del 1958 e n.413 del 1984; la legge n.413 del 1984, infatti, all'articolo 6, lettera d) , dispone che «la presente legge non si applica ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n.250, e successive modificazioni ed integrazioni»; la problematica suesposta investe particolarmente la regione Veneto – in specie la fascia costiera della provincia di Rovigo – posto che l'eventuale passaggio dal regime assicurativo e contributivo della legge n.250 del 1958 a quello della legge n.413 del 1984, a seguito di verbali di accertamento, costituirebbe una difficoltà non di poco rilievo per i pescatori interessati, che rischierebbero di perdere la licenza di pesca di tipo A, come da espressa disposizione legislativa regionale (L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19)–: se il Governo possa e intenda farsi parte attiva nel risolvere tale questione, anche attraverso l'emanazione urgente di circolari esplicative dell'ambito di applicazione delle leggi n.250 del 1958 e n.413 del 1984 citate in premessa, atte a fornire indicazioni chiare ed inequivocabili ai competenti uffici della direzione territoriale del lavoro, dell'Inps e della Guardia di finanza. (5-04452)