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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04476 presentata da BONAVITACOLA FULVIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 15/01/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04476 presentato da BONAVITACOLA Fulvio testo di Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363 BONAVITACOLA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: con decreto prot. 449 del 27 ottobre 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la sospensione cautelare dell'ingegner Donato Carlea, dirigente di prima fascia, dal servizio e dall'incarico ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del CCNL Area 1 della dirigenza comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 per il quadriennio normativo 2006/2009; tale sospensione veniva motivata con riferimento: a) alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale nei confronti dell'ingegner Carlea, connesso a presunte irregolarità nell'esecuzione delle opere per il disboscamento in area del comune di Casamicciola – Terme Bosco della Maddalena, sottoposta a vincolo paesaggistico – dichiarata di notevole interesse pubblico – per i reati di cui agli articoli 41, 100 e 81 cpv, articolo 44 lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 – 41, 100 c.p. e 181 comma 1- bis lettera a) decreto legislativo n.42 del 2004 – 41, 110 e 734 c.p. e 479 c.p. (falsità ideologica commessa da p.u. in atti pubblici) di cui ai capi d'imputazione a) , b) , c) ed e) della richiesta di rinvio a giudizio; b) al successivo decreto n.41164/09 del 16 luglio 2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell'ingegner Carlea per i reati a lui ascritti; le contestazioni di cui innanzi riguardano presunte irregolarità nella localizzazione e realizzazione (previo disboscamento del sito) di una costruenda caserma del Corpo forestale dello Stato, alla cui realizzazione era stato preposto il Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania e Molise, retto dall'ingegner Carlea dal 20 settembre 2007 al 14 settembre 2010; l'appalto dei lavori è risalente all'anno 2005, con l'evidente conseguenza logica e fattuale che tutte le problematiche localizzative precedono di molto l'assunzione della carica di provveditore da parte dell'ingegner Carlea, mentre è altrettanto agevole considerare che tali problematiche sono pertinenti ad aspetti esecutivi di spettanza di altri organi e uffici operativi del provveditorato, non potendo occuparsene direttamente il provveditore in persona; la contraddittorietà del quadro accusatorio è confermata dalla formulazione del capo d) che vede, invece, il provveditore ingegner Carlea quale parte lesa di un inganno nei suoi confronti perpetrato da soggetti invece qualificati coimputati del Carlea negli altri capi a) , b) , c) , e) ; a fronte di un quadro accusatorio palesemente contraddittorio e, comunque, privo di qualsiasi contestazione nei confronti dell'ingegner Carlea in ordine ad illeciti interessi personali nella vicenda, sarebbe stato logico da parte del Ministero sospendere l'azione disciplinare nei confronti dell'ingegner Carlea, in attesa delle risultanze del procedimento penale; ed invero, correttamente, con nota ministeriale n.905/Ud del 15 aprile 2014 veniva attivato e, contestualmente sospeso ai sensi dell'articolo 55- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il procedimento disciplinare a carico dell'ingegner Carlea, connesso a quello penale di cui ai citati capi d'imputazione a) , b) , c) , e) ; tale decisione si poneva in linea con la circolare Mit 446 UD del 18 maggio 2011, a firma del direttore generale, con cui sono state illustrate le novità in tema di responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici, ivi compresi i titolari di qualifica dirigenziale, a seguito delle modifiche al decreto legislativo n.165 del 2001 introdotte dal decreto legislativo n.150 del 2009; tra dette modifiche vanno richiamati ai fini della vicenda in esame: a) l'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 (sanzioni disciplinari e responsabilità), nel testo così sostituito dall'articolo 68 del decreto legislativo n.150 del 2009: «1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55- octies , costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro»; b) l'articolo 55- ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n.150 del 2009: «1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55- bis , comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55- bis , comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55- bis . Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1- bis , del codice di procedura penale»; dal citato contesto normativo è agevole ricavare che: a) le norme del decreto legislativo n.159 del 2009 sono inderogabili quanto al procedimento disciplinare ed ai suoi rapporti con l'eventuale procedimento penale, con la conseguenza che alla disciplina dei CCNL è riservato solo la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, mentre le eventuali norme della contrattazione collettiva relative ad aspetti procedimentali in contrasto con la norma primaria sono ope legis sostituite dalle norme procedimentali previste dallo stesso decreto legislativo n.159 del 2009; b) rientra nella facoltà dell'Amministrazione, per i casi riguardanti fatti complessi da accertare in sede penale, sospendere il procedimento disciplinare e riprenderlo solo in esito alla conoscenza di sentenza irrevocabile inerente i fatti a base dell'attivazione del procedimento disciplinare; tale procedimento non è stato seguito nella vicenda in esame, in quanto alla sospensione iniziale ha fatto seguito l'irrogazione di una gravissima sanzione a carico dell'ingegner Donato Carlea sospensione sine die dal servizio) non solo in assenza di una sentenza irrevocabile, ma addirittura in assenza di alcuna sentenza, visto che tale irrogazione ha fatto seguito ad un mero decreto di rinvio a giudizio, provvedimento giudiziale privo di alcun contenuto decisorio (articolo 429 codice di procedura penale) sui fatti di cui è procedimento penale, in apparente contrasto con quanto previsto dall'articolo 55- ter , comma 4 del decreto legislativo n.165 del 2001; l'amministrazione, all'atto della sospensione del procedimento disciplinare, non ha ritenuto d'irrogare alcuna sanzione cautelare, con la conseguenza che la riapertura del procedimento (e l'irrogazione di eventuali sanzioni) restava obbligatoriamente ed inderogabilmente subordinata alla sopravvenienza di una sentenza irrevocabile di condanna, per effetto del modello procedimentale scolpito dal combinato disposto dell'articolo 55- ter , comma 1, secondo periodo e comma 4, cui il Ministero si è uniformato ed autovincolato con la decisione n.905/Ud del 15 aprile 2014, laddove veniva attivato e, contestualmente sospeso ai sensi dell'articolo 55- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il procedimento disciplinare a carico dell'ingegner Carlea, connesso a quello penale di cui ai citati capi d'imputazione a) , b) , c) , e) ; con totale mutamento di rotta, palesemente abnorme ed illegittimo a giudizio dell'odierno interrogante, il Ministro non ha affatto atteso, come avrebbe dovuto, l'esito del procedimento penale, ma ha sanzionato l'ingegner Carlea in modo davvero ingiusto al solo cospetto di un mero decreto di rinvio a giudizio, atto ininfluente e non compreso fra i presupposti di riattivazione del procedimento disciplinare precedentemente sospeso senza sanzioni cautelari; tale decisione appare ancor più abnorme ove si consideri: a) la evidente tenuità delle contestazioni al Carlea, accusato di falsa attestazione di circostanze amministrative nell'ambito di un procedimento volto esclusivamente alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse, senza che in alcun modo l'autorità inquirente abbia avuto modo di adombrare un benché minimo interesse del Carlea a compiere attestazioni da cui poter ricavare un qualsiasi interesse o tornaconto personale; b) la problematicità e apparente contraddittorietà delle contestazioni di falso mosse all'ingegner Carlea, considerato che la stessa autorità inquirente formula due capi d'imputazione che contemporaneamente, per lo stesso fatto, vedono l'ingegner Carlea autore di falso e vittima di condotte altrui che lo avrebbero dolosamente tratto in inganno in ordine allo stesso fatto; c) la pluridecennale e specchiata carriera di servitore delle istituzioni dell'ingegner Carlea, fra i più esperti e stimati funzionari del Mit, proprio di recente colpito con provvedimento n.677/ud del 17 dicembre 2013 da analoga e gravissima sanzione disciplinare in ordine a fatti (transazione con impresa Carchella) per i quali pende procedimento penale di accertamento delle effettive responsabilità e per i quali lo stesso ingegner Carlea ha prodotto specifica e dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria, al fine d'individuare le vere responsabilità, restando esclusa anche in questo caso qualsiasi contestazione all'ingegner Carlea sul perseguimento d'interessi personali o di propri vantaggi di qualsiasi natura; tali circostanze palesano uno straordinario ed immotivato accanimento sanzionatorio del Mit nei confronti dell'ingegner Carlea, che si vede sommare due abnormi sospensioni, senza soluzione di continuità, che lo estromettono dal servizio e dalla retribuzione a tempo indeterminato fino alla definizione del procedimento penale che si trova al mero stadio del decreto di rinvio a giudizio, con la prevedibile conseguenza che tale estromissione durerà numerosi anni–: se il Ministro non ritenga di attivare un'opportuna istruttoria al fine di ritirare, in via di autotutela, l'abnorme sanzione della sospensione sine die dal servizio e dalla retribuzione irrogata all'ingegner Donato Carlea, riservando la riattivazione del procedimento disciplinare in esito alla sentenza irrevocabile di definizione del giudizio, in attuazione delle norme innanzi citate; in quali casi di procedimento penale pendente sia stata irrogata tale gravissima sanzione della sospensione sine die dal servizio e dalla retribuzione, a carico di dirigenti e/o funzionari del Mit coinvolti, con riferimento a quali procedimenti e capi d'imputazione, nonché in quali fasi del procedimento penale; in quali casi di procedimento penale pendente a carico di dirigenti e/o funzionari del Mit si sia ritenuto d'irrogare sanzioni cautelari in sede disciplinare, con precisazione dei procedimenti e relativi capi d'imputazione; in quali casi di procedimento penale pendente a carico di dirigenti e/o funzionari del Mit si sia ritenuto d'irrogare sanzioni cautelari in sede disciplinare diverse da quelle irrogate all'ingegner Carlea, con precisazione dei procedimenti e relativi capi d'imputazione; se della disposta sospensione si sia anche tenuto conto in sede di procedura d'interpello interno per l'attribuzione degli incarichi di titolarità delle strutture ministeriali di primo livello, considerata la legittima aspirazione dell'ingegner Carlea ad una collocazione di primario rilievo in forza di un curriculum professionale di primissimo piano (basti riferirsi al Manuale dei lavori pubblici di cui è autore ed ai numerosi ed autorevoli attestati di stima ricevuti nel corso di una lunga carriera al servizio dello Stato). (5-04476)

 
Cronologia
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