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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04527 presentata da GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 21/01/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04527 presentato da GALLO Luigi testo di Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367 LUIGI GALLO , MARZANA , VACCA , SIMONE VALENTE , ALBERTI , DI BENEDETTO e BRESCIA . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: i dati ufficiali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'anagrafe degli studenti per l'anno scolastico 2014/2015 hanno mostrato che, per il secondo anno consecutivo, gli studenti frequentanti i corsi di studi della scuola italiana sono aumentati in modo considerevole: rispetto all'anno precedente si tratta di 25.546 unità in più alle superiori e di 9.216 alla primaria, con un leggero calo (–785) nella scuola secondaria di primo grado. Anche nel 2013 vi fu un incremento di circa 30.000 iscritti; dai dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato si scopre che tra il 2007 e il 2012 il personale della scuola ha perso oltre 124 mila posti (–10,9 per cento): da 1.137.619 unità si è passati a poco più di un milione; in base al punto 5, «Misure per l'evacuazione in caso di emergenza», e, nello specifico, al punto 5.0, «Affollamento», dell'allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1992, «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», il massimo affollamento ipotizzabile per un'aula scolastica è fissato 26 persone; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dispone: all'articolo 5, comma 2, che «le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni»; all'articolo 9, comma 2, che «le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26»; all'articolo 10 che, «salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti»; all'articolo 11, comma 1, che «le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità»; all'articolo 11, comma 2, che «si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità»; all'articolo, 16 comma 1, che «le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi [...]»; all'articolo 16, comma 2, che «gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe» e che «si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità»; all'articolo 17, comma 1, che «le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22»; la precedente normativa vigente in materia, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, di cui sopra, era rappresentata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, «disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», specificamente e rispettivamente: articolo 10, commi 1 e 2; articolo 14, commi 1 e 2; articolo 15, comma 1; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 18, comma 1; articolo 19, comma 1; le attuali disposizioni vigenti hanno modificato radicalmente i criteri di formazione e numerosità delle classi, comprese quelle in cui sono iscritti alunni con disabilità, innalzando sensibilmente il rapporto alunni/classe in base ad una logica finalizzata al risparmio che ha regolato la politica scolastica italiana negli ultimi 20 anni; il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione terza), con sentenza n.02250/2014, in merito al ricorso registro n.00401/2014 presentato da genitori e studenti, ha sdoppiato, nel corso dell'anno scolastico, una classe quarta di un liceo palermitano formata da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, derivante dalla fusione di due classi più piccole entrambe con alunni con disabilità, perché composta da un eccessivo numero di studenti. Secondo il Tar l'eccessivo numero di alunni oltre a compromettere la sicurezza degli stessi, va ad incidere negativamente sulla qualità della didattica e non permette la piena inclusione dei disabili. La sentenza mette in discussione i criteri con cui vengono formate le classi imponendo, per la prima volta con una sentenza al riguardo, il rispetto del tetto massimo di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato dall'articolo 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. La decisione del Tar Sicilia è stata motivata in questo modo: «[...] la circostanza che il regolamento di che trattasi contempli l'ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità [articolo 24, “Educazione”, commi 1, 2, 3, 4 e 5]. Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le “classi iniziali” debba considerarsi valido per tutte le classi. [...] È indubbio che [...] l'allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative»; in riferimento ai dati e alla normativa descritti in premessa, quella delle cosiddette «classi pollaio» è un'emergenza quanto mai attuale, pronta a minare la qualità della formazione e dell'educazione offerte agli alunni del nostro paese, specie se affetti da disabilità–: se, alla luce delle riflessioni scaturite dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione terza), alcuni estratti della quale sono stati descritti in premessa, si ritenga necessario un'iniziativa normativa atta a rimodulare oltre che chiarificare le disposizioni in materia di formazione e numerosità delle classi scolastiche relative, in particolare, agli articoli 5, 9, 10, 11, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, descritti in premessa, al fine di garantire a tutti gli alunni degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado standard adeguati di sicurezza, qualità della didattica e del rapporto docente/studente, inclusione e integrazione, specie per gli alunni con difficoltà, anche mediante un ritorno alla precedente legislazione, rappresentata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, in particolare per quanto disposto agli articoli: 10, commi 1 e 2; 14, commi 1 e 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 18, comma 1; 19, comma 1. (5-04527)

 
Cronologia
giovedì 15 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Siria vengono liberate Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, le due cooperanti rapite ad Aleppo il 31 luglio 2014.

giovedì 22 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    La BCE annuncia l'avvio di un programma di acquisto di obbligazioni emesse da amministrazioni centrali dei paesi dell'area dell'euro, agenzie situate nell'area dell'euro e istituzioni europee (c.d. quantitative easing), per un totale di 60 miliardi di euro.