Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04522 presentata da ROMANINI GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 21/01/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04522 presentato da ROMANINI Giuseppe testo di Mercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367 ROMANINI . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: il 20 gennaio 2015, da parte del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III – concorsi e assunzioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 – IV serie speciale – Concorsi ed esami, un avviso di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, per la copertura di complessivi n.1031 posti a tempo pieno e indeterminato, vari profili professionali, presso il Ministero della giustizia; in particolare l'avviso si propone di coprire, attraverso la procedura di mobilità volontaria esterna, posti vacanti degli uffici giudiziari così suddivisi: COD. 1 – n.88 posti di direttore amministrativo – area III; COD. 2 – n.739 posti di funzionario giudiziario – area III; COD. 3 – n.8 posti di funzionario contabile – area III; COD. 4 – n.29 posti di cancelliere – area II; COD. 5 – n.7 posti di assistente informatico – area II; COD. 6 – n.160 posti di assistente giudiziario – area II; tale avviso ha generato, come era giusto ed auspicabile, l'attenzione e l'interesse dei personale delle province dal momento che queste sono oggetto di un processo di riforma che comporterà una massiccia riduzione di organico delle stesse. Il comma n.421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 prevede infatti che «la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n.56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n.56, in misura pari al 30 e al 50 per cento, e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n.56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo»; l'interesse del personale delle province in esubero ha trovato un limite invalicabile nell'articolo 4 dello stesso avviso che, nel definire le modalità e i termini di presentazione delle domande, prevede, al punto 4) che: «Il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri dovrà allegare, altresì, una dichiarazione della propria amministrazione, con la quale la stessa si impegna “a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento”, secondo le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 30, comma 2.3 del decreto legislativo n.165 del 2001, in corso di perfezionamento»; i tagli già operati ai bilanci degli enti province e quelli introdotti con la legge di stabilità 2015 fanno facilmente prevedere che difficilmente si potrà trovare una amministrazione provinciale in grado di garantire l'impegno a corrispondere il 50 per cento del trattamento economico del dipendente che si trasferisce–: se non si ritenga quanto meno opportuno, che l'avviso di mobilità di specie non debba contribuire ad alla realizzazione del processo di ridimensionamento dell'organico delle province indicato al comma 412 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015; se non si ritenga utile, a tal fine, di sospendere i termini dell'avviso di mobilità del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 20 gennaio 2015, IV serie speciale – concorsi ed esami, al fine di rivedere i termini di ammissione delle domande con particolare riguardo al requisito di cui all'articolo 4, punto 4) in quanto confliggente con l'obiettivo della riduzione, per mobilità, del personale delle province chiaramente indicato dalla legge di stabilità 2015 all'articolo 1 comma 412. (5-04522)