Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04546 presentata da TERROSI ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 22/01/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04546 presentato da TERROSI Alessandra testo di Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368 TERROSI e CAUSI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: gli adempimenti fiscali relativi all'imposta sul valore aggiunto in caso di contratto di soccida presentano alcune problematicità e disomogeneità territoriali; la soccida è un contratto diretto a costituire un'impresa agricola a natura associativa, per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividere tra le parti gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese che ne derivano; contratto di soccida, disciplinato dal libro quinto, sezione IV, del codice civile, dagli articoli da 2170 a 2186, è distinto in tre tipologie: la soccida semplice, la soccida parziale e la soccida con conferimento di pascolo; nella soccida semplice il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario presta l'attività necessaria all'allevamento, mentre gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dal contratto o dagli usi; nel rapporto di soccida la vendita di bestiame pone in essere un'operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, con la conseguente facoltà di detrarre l'IVA eventualmente pagata per l'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività; tuttavia, non sono univocamente fissati i criteri per l'esatta individuazione dei soggetti passivi dell'IVA che, conseguentemente, sono legittimamente abilitati ad effettuare le detrazioni per le spese relative all'allevamento; da quanto riferito dagli allevatori, risulta all'interrogante che, nelle varie aree di allevamento in Italia, vi siano in merito interpretazioni difformi da parte delle diverse filiali della Agenzia delle entrate; nella provincia di Viterbo, dove l'istituto del contratto di soccida è molto diffuso tra le aziende del settore dell'allevamento avicolo, fino al 2012, l'IVA relativa agli acquisti veniva regolarmente esposta nella relativa dichiarazione come IVA a credito e in alcuni casi compensata o richiesta a rimborso; i rimborsi richiesti sono stati regolarmente evasi dalla Agenzia delle entrate di Viterbo fino all'anno 2012 quando la stessa Agenzia, cambiando orientamento, disconosce completamente l'IVA sugli acquisti del soccidario e invia avvisi di accertamento a campione per il recupero dell'imposta, in tal modo applicando la normativa in maniera discriminatoria fra i vari contribuenti; gli accertamenti riguardano il recupero dell'IVA portata in compensazione, ovvero i rimborsi da poco liquidati recanti la firma dello stesso direttore che ha provveduto a firmare l'accertamento; l'Agenzia delle entrate sostiene che, essendo la commercializzazione del bestiame effettuata esclusivamente dal soccidante, il soccidario non può portare in detrazione l'IVA relativa agli acquisti in quanto, non emettendo nessuna fattura di vendita, non viene esposto alcun importo nel quadro «IVA riscossa»; tuttavia, a seguito di ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate e accolti dagli organi tributari competenti, è stato più volte rilevato che il soccidario è anch'esso soggetto passivo IVA e può quindi legittimamente effettuare la detrazione; le interpretazioni difformi da parte dei diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate rende la disciplina di difficile conoscibilità da parte dei soggetti passivi d'imposta–: quali iniziative intenda intraprendere al fine di uniformare le modalità attuative della disciplina esposta in premessa prevedendo, nei contratti di soccida, la possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti indipendentemente dal regime IVA del soccidario, sconosciuto al soccidante, e come intenda sanare la posizione dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento riguardanti gli anni in cui, per errata interpretazione condivisa dalla Agenzia delle entrate, l'IVA è stata portata in detrazione. (5-04546)