Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04559 presentata da PRODANI ARIS (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 23/01/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04559 presentato da PRODANI Aris testo di Venerdì 23 gennaio 2015, seduta n. 369 PRODANI . — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che: l'articolo 3 della legge n.97 del 6 agosto 2013 – nota come «legge europea 2013» – è intervenuto sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a possibili violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) in materia di libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea; le disposizioni previste stabiliscono la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro; in linea generale, i cittadini dell'Unione europea che abbiano ottenuto l'abilitazione in un altro Stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale – ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati con decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; tale decreto avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge il 4 settembre 2013; l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n.83 del 31 maggio 2014 noto come «decreto Cultura», convertito – con modificazioni – dalla legge n.106 del 29 luglio 2014, ha sostituito la scadenza sopracitata con il termine del 31 ottobre 2014. Scadenza – quest'ultima – entro cui sarebbero stati individuati anche i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio; il termine del 31 ottobre 2014 è stato superato senza che il summenzionato decreto attuativo sia stato adottato; il 18 dicembre del 2014 ha avuto luogo la seduta della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.97 del 2013, sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure di rilascio della stessa; nel resoconto di tale seduta si fa riferimento a una raccomandazione di proseguire il confronto sullo schema di decreto al fine di pervenire a una regolamentazione di una figura di «guida turistica generica»; tale qualifica non risulta corrispondente alle disposizioni tecniche del Comitato europeo di formazione (CEN) in materia di «terminologia del turismo» (CEN EN 13809/2003), sottoscritte dall'Italia, nonché potenzialmente discordante con le stesse priorità in materia stabilite dalle modifiche al «decreto Cultura» da parte dalla legge n.106 del 2014. Contraddice inoltre la definizione della professione adottata dalla tradizione giuridica italiana (nazionale e regionale), come stabilita dalla Federazione europea (FEG) e dalla Federazione mondiale (WFTGA) delle guide turistiche, dove si fa sempre riferimento ad un'area specifica di competenza per l'esercizio della professione–: cosa si intenda per «guida turistica generica» nella bozza dello schema di decreto che individua i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure di rilascio della stessa, e se tale figura sia complementare o sostitutiva a quella della guida turistica prevista dalla legge. (5-04559)