Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01607 presentata da MONTEVECCHI MICHELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/02/2015
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01607 presentata da MICHELA MONTEVECCHI mercoledì 4 febbraio 2015, seduta n.386 MONTEVECCHI, BULGARELLI, BERTOROTTA, SERRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, DONNO, TAVERNA, PAGLINI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che: in data 7 gennaio 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di numerosi direttori museali decretando i criteri attraverso i quali vengono effettuati i conferimenti per gli istituti museali elencati nel decreto medesimo; il meccanismo statuito dal decreto di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi prevede all'art. 4 che il Ministro nomini una commissione di valutazione senza individuare alcun criterio per la scelta dei commissari, al contrario di quanto accade per altre evidenze pubbliche di eguale importanza o per il conferimento della cattedre universitarie; all'art. 5, comma 1, lettere a)-c) , sono elencati i criteri di valutazione che la commissione stessa dovrebbe applicare, senza che venga definito un punteggio per le singole voci elencate, ma piuttosto con il comma 2, si concede alla commissione la possibilità di "individuare ulteriori criteri di valutazione e provvedere alla distribuzione di punteggio tra tutti i criteri, fermo restando che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti della cultura"; considerato che, a giudizio degli interroganti: è di tutta evidenza che la scelta dei direttori dei poli museali del ricchissimo patrimonio artistico italiano è demandata ad un'arbitraria scelta della commissione valutatrice, la quale attraverso criteri vaghi ed imprecisi è incaricata di individuare una terna di candidati per ogni istituto da sottoporre al Ministro o al direttore generale per i musei; il meccanismo dell'individuazione di una terna è del tutto nuovo e singolare per un bando pubblico, e perciò lo stesso rischia di dare adito a contestazioni in sede amministrativa. In questo caso sarà il Ministro, assieme al direttore generale per i musei, che sceglie tra i candidati delle terne conferendo l'incarico di direttore dei singoli istituti, ancora una volta senza statuire criterio alcuno (art. 5, comma 4, del decreto di selezione); con tale selezione pubblica di conferimento non si ravvisa la garanzia che la scelta del direttore, ricadrà sul candidato più meritevole e che abbia dimostrato delle attitudini e delle capacità professionali degne del ruolo e degli impegni che dovrà assumere e che tenga comunque conto dei risultati conseguiti in precedenza in ruoli analoghi, ma la discrezionalità della commissione, inevitabilmente, giocherà un ruolo decisivo; la disarmante arbitrarietà nella selezione pubblica statuita rimanda alle numerose polemiche suscitate in generale dalle nomine ministeriali (anch'esse fatte in base a simile arbitrarietà), ricordando come proprio le ultime nomine alle Direzioni generali del Ministero nel mese di dicembre 2014 siano state stigmatizzate dalla stampa e abbiano già causato ben 2 ricorsi presso il Tribunale amministrativo regionale; la discrezionalità di scelta e dell'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati dovrebbe essere frutto di una valutazione oggettiva, su profilo ed esperienze del candidato, in modo concreto e trasparente, al di là di ogni ragionevole dubbio nonché condivisibile dalla maggior parte della platea degli esperti d'arte, si chiede di sapere: quali siano le logiche che hanno ispirato i contenuti ed i criteri individuati nel comma 2 dell'art. 5 del decreto di selezione pubblica del 7 gennaio 2015; se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rimuovere il principio secondo il quale la designazione del direttore generale e non generale possa essere definito con l'ampio potere discrezionale definito e contenuto nell'art. 5, comma 2, del decreto stesso. (3-01607)