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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04663 presentata da FONTANA CINZIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 05/02/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04663 presentato da FONTANA Cinzia Maria testo di Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372 CINZIA MARIA FONTANA , GNECCHI , CASATI , CIMBRO , CIVATI , COVA , FIANO , GASPARINI , LAFORGIA , MALPEZZI , MAURI , MONACO , PELUFFO , POLLASTRINI , PRINA , QUARTAPELLE PROCOPIO e RAMPI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: la legge n.147 del 2014, recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico» (cosiddetta «sesta salvaguardia»), prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nello stesso riportate, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) della legge n.147 del 2014 prolunga di un anno il termine entro il quale debbano esser perfezionati i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico da parte di categorie di lavoratori già previsti nei precedenti provvedimenti di salvaguardia, confermando di fatto i criteri e le procedure ivi disciplinati; a quanto consta agli interroganti la direzione territoriale del lavoro (DTL) di Milano, in apparente contrasto con il dettato e lo spirito della legge istitutiva della legge n.147 del 2014 e difformemente da altre Direzioni territoriali del lavoro presenti sul territorio nazionale, avrebbe deciso di considerare non riconducibili ai criteri di ammissibilità alla «sesta salvaguardia» i soggetti mobilitati il cui rapporto di lavoro si sia risolto «in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale», inviando a questi ex lavoratori, che hanno presentato domanda di ammissione secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) , della legge n.147 del 2014, un «preavviso di diniego» alle domande da essi formulate; le domande presentate con riferimento ai precedenti provvedimenti di salvaguardia, riconducibili a pari posizioni e pari requisiti di quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n.147 del 2014, sono state regolarmente accolte, anche dalla stessa Direzione territoriale del lavoro di Milano–: se il Ministro non ritenga necessario intervenire con la massima urgenza per dare indicazioni precise e chiare alla Direzione territoriale del lavoro di Milano, al fine di superare una situazione di esclusione e di profonda iniquità nei confronti dei lavoratori rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) , della legge n.147 del 2014, e considerato che altre Direzioni territoriali del lavoro hanno già deciso l'accoglimento delle istanze presentate per «pari posizioni». (5-04663)

 
Cronologia
martedì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Mattarella, davanti al Parlamento in seduta comune, presta giuramento e pronuncia il suo primo messaggio.

lunedì 9 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Un nuovo naufragio di imbarcazioni che trasportano migranti a cento miglia da Lampedusa. Si stimano oltre trecento vittime.