Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04682 presentata da GIORDANO SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/02/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04682 presentato da GIORDANO Silvia testo di Venerdì 6 febbraio 2015, seduta n. 373 SILVIA GIORDANO , MANTERO , GRILLO , LOREFICE , DI VITA , DALL'OSSO e BARONI . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo; secondo l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti nei limiti dell'8 per cento dell'organico a soggetti esterni all'organizzazione; l'articolo 19, comma 1- bis del decreto legislativo n.33 del 2001 stabilisce che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta; la scelta dunque ha natura comparativa e, secondo la giurisprudenza più recente, richiede una motivazione adeguata. Infatti, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza n.26, depositata in data 21 gennaio 2014, precisa che l'atto di affidamento «avrebbe dovuto precisare le effettive motivazioni del ricorso a risorse esterne, indicare l'alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie, evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste e dare contezza della effettuata completa ricognizione delle professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione e dei percorsi di formazione e riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale non utilizzato»; l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n.33 del 2013 prevede la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Sul sito dell'AIFA non sembrerebbero presenti le ragioni dell'incarico come previste dal citato decreto legislativo, né il numero né l'identità dei dirigenti esterni assunti ex articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001; la durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni; dalla documentazione presente sul sito dell'AIFA non è possibile evincere la durata dell'incarico dei dirigenti né tantomeno se il contratto è stato in precedenza oggetto di rinnovo. Ad esempio, il dottor Mario Bruzzone è direttore dell'ufficio prezzi dell'AIFA con determina n.132 del 6 agosto 2010, quindi si supporrebbe dal 2010, ma dal resoconto della seduta presso la XII commissione del Senato del 18 gennaio 2005 risulta essere presente in qualità di direttore dell'ufficio prezzi dell'AIFA. Non è chiaro sull'incarico del dottor Buzzone duri da più di dieci anni o sia stato interrotto; la durata e il rinnovo degli incarichi sono elementi importanti, anche in virtù di quanto raccomandato dalla Corte dei conti, che stabilisce: «tale tipologia di incarichi rimane esposta ai fattori di anomalia, collegati alla invalsa prassi di operare ripetuti rinnovi del primo contratto o ulteriori attribuzioni agli stessi soggetti, contraddicendo le precipue finalità del rapporto a tempo determinato (volto a superare oggettive necessità transitorie non assolvibili con le professionalità interne) e del concorso pubblico» (determinazione n.101/2013); la Corte dei Conti, nella delibera 12/2010/G riguardante l'indagine sulla gestione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 5- bis e 6 del decreto legislativo n.165 del 2001, raccomanda «di utilizzare l'eccezionale forma di provvista per le finalità preordinate dall'ordinamento e, quindi, esclusivamente per la necessità di (...) attivare le procedure concorsuali e, comunque, ogni iniziativa preordinata dall'ordinamento a reclutare i dirigenti di ruolo necessari, scongiurando il ricorso all'istituto de quo per finalità non proprie, in particolare per sopperire alle scoperture di organico». Gli interroganti non comprendono le ragioni per cui L'AIFA abbia fatto ricorso alla proroga di contratti con soggetti esterni, nonostante l'espletamento di consistenti procedure concorsuali tenutesi nel 2010 e nel 2012; l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.192 «milleproroghe» prevede la proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001, che stabilisce che gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti da ciascuna amministrazione entro il limite dell'8 percento della dotazione organica; non si comprende quali siano le ragioni per cui l'AIFA non, debba adeguarsi come gli altri organismi di diritto pubblico alla spending review (decreto-legge n.95 del 2012), che annovera tra gli obiettivi quello di eliminare in modo graduale gli incarichi dirigenziali a tempo determinato–: se il Ministro abbia verificato il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 1- bis , del decreto legislativo n.33 del 2001, in particolare se l'Agenzia abbia avviato le procedure di comparazione necessarie per verificare l'insussistenza di personale interno presente nell'organizzazione, in grado di ricoprire i ruoli per i quali siano stati assunti dirigenti esterni; se il Ministro abbia verificato, o se non intenda verificare, che i curricula dei dirigenti esterni siano adeguati alle posizioni di vertice ricoperte e che tali professionalità, oltre ad essere altamente qualificate, siano effettivamente indispensabili al raggiungimento di obiettivi non diversamente perseguibili; come l'impossibilità di evincere dal sito dell'AIFA l'identità e il numero dei dirigenti esterni, nonché il primo conferimento dell'incarico, si concili con la legge sulla trasparenza decreto legislativo n.33 del 2013; se le procedure di assunzione ex articolo 19, comma 6, decreto legislativo n.165 del 2001 siano state svolte in modo trasparente adottando una disciplina puntuale ed esaustiva dei criteri di conferimento e supportando i relativi provvedimenti con adeguata motivazione ed analitica indicazione dell’ iter preordinato all'adozione; quali siano le ragioni per cui l'AIFA sia ricorsa alla proroga di contratti con soggetti esterni nonostante l'espletamento di consistenti procedure concorsuali tenutesi nel 2010 e nel 2012. (5-04682)