Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00247 presentata da GINETTI NADIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/02/2015
Atto Senato Interpellanza 2-00247 presentata da NADIA GINETTI giovedì 12 febbraio 2015, seduta n.390 GINETTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"; il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28, recante "Ordinamento giudiziario", tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario; secondo le originarie previsioni il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero mentre l'aggettivo "onorario" sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta; con la riforma attuata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, denominata "del giudice unico", sono state istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale ed il vice procuratore onorario; la disciplina è stata poi integrata da appositi provvedimenti del Ministero (ad esempio il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale"); il giudice onorario di tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito; la durata in carica è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio e attualmente il loro numero è di circa 3.700 unità; l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario possano essere addetti magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art. 72 nonché delle altre funzioni loro attribuite dalla legge; il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio nei procedimenti per interdizione); i GOT ed i VPO a causa della necessità ed emergenza che caratterizza l'organizzazione giudiziaria sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati; valutato che dalla natura temporanea dell'incarico, originariamente prevista per la magistratura onoraria, consegue la mancanza di ogni forma assicurativa e previdenziale; considerato che il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l'attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese; considerato, inoltre, che è opportuno dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale; considerato, ancora, che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 riconosce la rilevanza della funzione della magistratura onoraria inserendola nell'assetto organizzativo del cosiddetto ufficio del processo ed in particolare l'articolo 50 testualmente stabilisce che: "Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito preso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42- ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" ; considerato, infine, che una riforma organica della disciplina ordinamentale della magistratura onoraria, che negli anni è andata acquisendo quote sempre più rilevanti di giurisdizione, è necessaria ed attesa da anni, per fornire razionali criteri sistematici e per superare la diffusa e generale situazione di precarietà, sia per la condizione personale e professionale degli stessi magistrati onorari che per la programmazione e gestione dell'attività giudiziaria, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ridefinire le competenze della magistratura onoraria in settori specialistici di minore complessità o allarme sociale; se intenda promuovere la stabilizzazione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura ordinaria estendendo le disposizioni di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, come integrate dalla legge 26 luglio 1984, n. 417, ovvero disporre la reiterazione degli incarichi temporanei dei giudici onorari attualmente in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista, previa conferma di idoneità ad ogni scadenza da parte del Consiglio superiore della magistratura; quali iniziative intenda assumere per giungere ad uno statuto unico della magistratura onoraria avente disciplina omogenea rispetto all'accesso, alla formazione, al sistema disciplinare; se ritenga di rivedere le regole che presiedono alla determinazione dei compensi e riconoscere agevolazioni di natura previdenziale coerenti con il carattere onorario e temporaneo della funzione nonché l'estensione, nelle forme compatibili, della tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (2-00247)