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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04748 presentata da VACCA GIANLUCA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 17/02/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04748 presentato da VACCA Gianluca testo di Martedì 17 febbraio 2015, seduta n. 376 VACCA . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: in base alla normativa vigente sono definite «scuole paritarie» le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n.62; tra i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della parità scolastica da parte dello Stato vi sono anche: a) l'impiego di personale docente fornito del titolo di abilitazione; b) la stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore; la parità e riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti normativi vigenti, adottando motivato provvedimento entro il 30 giugno; secondo il decreto n.83 del 10 ottobre 2008, il direttore dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio riconosce o nega la parità, adottando motivato provvedimento entro il 30 giugno; il decreto del 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, regolamenta la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento; l'articolo 3, comma 1 del decreto emanato il 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, prescrive che il gestore o il rappresentante legale della scuola paritaria, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti; l'articolo 3, comma 3 del decreto emanato il 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, stabilisce che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste dalle norme vigenti (l'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n.62, le disposizioni del decreto del 29 novembre 2007, n.267, le disposizioni vigenti in materia di esami di Stato) ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Aggiunge che, scaduto il termine di 30 giorni, senza che la scuola abbia provveduto a regolarizzare quanto prescritto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti; l'articolo 3, comma 6, del decreto emanato il 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, stabilisce che l'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento; l'articolo 3, comma 7, del decreto emanato il 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, prescrive che nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni; sempre l'articolo 3, comma 7 del decreto emanato il 29 novembre 2007, n.267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2008, stabilisce che scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità; con il decreto n.83 del 10 ottobre 2008, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta le linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale emanato il 29 novembre 2007, n.267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento; il punto 5.2 del decreto n.83 del 10 ottobre 2008 prescrive che il gestore o il rappresentante legale della scuola paritaria, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti; il punto 5.4 del decreto n.83 del 10 ottobre 2008 prescrive, tra le altre cose, che in caso di irregolarità di funzionamento, cioè la violazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n.62, delle disposizioni del decreto del 29 novembre 2007, n.267 e delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali; il punto 5.8 del decreto n.83 del 10 ottobre 2008 prescrive che nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti per la parità, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni; il punto 5.8 del decreto n.83 del 10 ottobre 2008 stabilisce che, scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca della parità; il punto 5.10 del decreto ministeriale n.83 del 10 ottobre 2008 prescrive che la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta dal direttore dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62; l'ufficio scolastico regionale che non revoca la parità qualora si ravvisi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti o che ne ritarda la revoca, provoca, di fatto, un danno al sistema scolastico nazionale. Da un lato, si contribuisce a prolungare la presenza di istituti scolastici non all'altezza degli standard medi nazionali, dall'altro si provoca una concorrenza scorretta nei confronti di quelle scuole paritarie che rispettano le norme. Infatti, tra i casi frequenti di violazione dei requisiti richiesti spicca la violazione dei contratti nazionali di lavoro soprattutto riguardo la mancata erogazione degli stipendi a favore dei docenti, anche nei casi in cui la scuola paritaria dimostra la regolare emissione della busta paga e i versamenti dei contributi presidenziali; l'ufficio scolastico regionale che ritarda la revoca della parità qualora si ravvisi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti di fatto pregiudica qualsiasi forma di controllo sulla parità. Infatti se la scuola cede l'attività o cambia gestione, la parità permane comunque, nonostante gli illeciti; è evidente che esiste un vuoto normativo nel sistema, anche grazie alle lentezze degli uffici scolastici regionali, che permette alle scuole paritarie che non rispettano le regole di escogitare un sistema di passaggi di gestione che, di fatto, è teso a mantenere il requisito della parità pur non rispettando le regole; la mancata revoca della parità delle scuole irregolari danneggia, prima di tutto, le scuole paritarie che rispettano le norme e, naturalmente, gli studenti, in termini di formazione, frequentanti le scuole che non idonee a rilasciare i titoli di studio e ad assolvere gli obblighi scolastici; l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo in data 23 gennaio 2014 dirama una circolare avente come oggetto il piano di vigilanza per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica presso le istituzioni scolastiche paritarie; nel mese di dicembre 2014, da notizie apparse sulla stampa, si apprende che la Guardia di finanza ha sequestrato i prospetti e le istanze di finanziamento delle scuole paritarie Iri School College a Chieti e a Francavilla e del Nazareno a Pescara, amministrate da Carmine de Nicola. Secondo le notizie di stampa da uno stralcio della relazione tecnica riportato nel decreto di sequestro «Negli anni dal 2009 al 2012 le società che gestivano il polo scolastico Iri School College omettevano di dichiarare ricavi attraverso la mancata fatturazione e sottofatturazione dei servizi didattici erogati almeno pari a 3 milioni e 999 mila euro. Le società che gestivano il polo scolastico Il Nazareno», si legge ancora nel decreto, «omettevano di dichiarare ricavi attraverso mancata fatturazione e sottofatturazione dei servizi didattici erogati almeno per 2 milioni e 215 mila euro. Può affermarsi che le omesse fatturazioni e sottofatturazioni venivano effettuate attraverso la manipolazione delle scritture contabili»; la «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» con sede legale a Pescara è sottoposta alla procedura di fallimento; l'istanza di fallimento della «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» è stata presentata da una docente che vantava un credito in seguito a sentenza definitiva di cause di lavoro; la causa di lavoro contro «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» è stata promossa davanti al tribunale del lavoro di L'Aquila che nel 2011 emette una sentenza di condanna n.596 del 2011 a carico dell'UCIS – Unione Cristiana Istituti Scolastici «Il Nazareno» srl alla corresponsione delle retribuzioni non percepite; il docente-lavoratore che ha depositato l'istanza di fallimento vanta un credito pari a euro 45.426,70, quantificato in seguito alla sentenza di lavoro; là «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» in udienza davanti al tribunale competente non ha contestato il debito; la «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» che in un primo momento chiedeva un termine di tempo per il raggiungimento di un accordo stragiudiziale con il ricorrente rendendosi disponibile al pagamento, in realtà non è comparsa all'udienza, il che sta a dimostrare una situazione di evidente impotenza economica della società la quale neppure è in grado di far fronte a debiti non particolarmente elevati; da visure di atti si evince che la «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» non ha beni immobili intestati; è stata disposta l'apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili dell'impresa; anche la «S. Maria Assunta S.r.l.», società che si occupa di gestione di scuole paritarie, di cui era procuratore speciale Carmine de Nicola, è sottoposta a procedura di fallimento; nel mese di agosto 2009 la «U.C.I.S. srl – unione cristiana istituti scolastici Il Nazareno» ha ceduto rami di azienda alla «S. Maria Assunta S.r.l.»; dal portale internet dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo si può verificare che Il Nazareno figura nell'elenco delle scuole paritarie della provincia di Pescara a.s. 2014-2015–: se, in caso di condanna di una scuola paritaria, da parte del giudice del lavoro con sentenza definitiva, per violazione delle norme contrattuali, sia previsto l'avvio della procedura per la revoca della parità dell'istituto condannato; come possa una scuola paritaria che è stata condannata dal giudice del lavoro per non aver rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale impiegato mantenere la parità; in caso di passaggio di gestione di una scuola paritaria che è stata condannata dal giudice del lavoro a pagare gli stipendi dei docenti non erogati regolarmente, permanga lo status di parità; se e quali iniziative intenda assumere il Ministro per rendere efficiente, efficace e tempestivo lo strumento di verifica dei requisiti di parità delle istituzioni scolastiche private, così che possa essere revocata la parità alle scuole che non rispettano i requisiti stabiliti dalle norme, ed in particolar modo nei casi in cui sia accertata l'inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti dei docenti o in presenza di condanne del giudice del lavoro o in presenza di assunzione di personale sprovvisto di abilitazione nonostante la contemporanea disponibilità di docenti abilitati; a quante scuole paritarie sia stata revocata la parità negli ultimi 5 anni, escludendo dal conteggio le scuole che hanno rinunciato volontariamente alla parità e quelle che si sono sciolte; se e fino a quando una scuola paritaria sottoposta a procedura di fallimento possa mantenere la parità. (5-04748)





 
Cronologia
domenica 15 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'ambasciata italiana a Tripoli sospende le attività, a seguito della crescente instabilità del paese e delle peggiorate condizioni di sicurezza.

giovedì 19 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 354 voti favorevoli, 167 contrari e 1 astenuto, nel testo delle Commissioni, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.