Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04833 presentata da ANZALDI MICHELE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/02/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04833 presentato da ANZALDI Michele testo di Mercoledì 25 febbraio 2015, seduta n. 381 ANZALDI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: l'ENAC (Ente nazionale aviazione civile), in relazione a quanto stabilito dal decreto istitutivo n.250 del 1997 e dell'articolo 687 del codice della navigazione ha emanato il Regolamento Enac «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» del 16 dicembre 2013 entrato in vigore il 30 aprile 2014; il suddetto regolamento in base all'articolo 743 del Codice della navigazione prevede, nella definizione di «aeromobile», anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR); ENAC tuttavia non ha però, tuttora, determinato il sistema sanzionatorio per le violazioni al Regolamento stesso, proprio perché in base al principio delle riserva di legge prevede, infatti, che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto da una legge primaria dello Stato; questo fa sì che attualmente gli APR, ricompresi, come evidenziato in precedenza, nella categoria di «aeromobili», abbiano una regolamentazione specifica ma senza un'altrettanto specifica previsione sanzionatoria, con la conseguenza che le sanzioni applicabili rimangono esclusivamente ed obbligatoriamente quelle già previste dal codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327, ed aggiornato con il decreto legislativo n.96 del 2005 e con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n.151); questa lacuna legislativa determina che ad un APR dal peso di poche centinaia di grammi si possano applicare le stesse sanzioni previste per un aeromobile dell'aviazione commerciale; questa incongruità sta comportando, anche in relazione alla diffusione dell'uso degli APR, una serie di ricorsi a presunte violazioni e conseguenti sanzioni che hanno come risultato quello di andare ad intasare ulteriormente le aule giudiziarie; le stesse autorità competenti per la rilevazione di infrazioni sono in difficoltà per l'assenza di uno specifico regime sanzionatorio; un siffatto sistema sanzionatorio rischia inoltre di compromettere un settore, quale quello degli APR in espansione e che la stessa Commissione europea ne ha raccomandato agli Stati membri di agevolarne lo sviluppo del settore nel pieno rispetto della sicurezza delle persone e dei beni; la FIAPR (Federazione italiana aeromobili a pilotaggio remoto) che oggi rappresenta la più grande organizzazione della filiera degli APR ha sollecitato un intervento legislativo per la individuazione di una categoria specifica proprio per gli APR al di sotto dei 25 chilogrammi di peso, avendo come paradigma quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.133 «Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.106 [...]» che ha regolamentato il settore del volo da ultraleggero da diporto–: se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di individuare al più presto un nuovo quadro legislativo per consentire l'applicazione di criteri di aeronavigabilità maggiormente rispondenti alle caratteristiche di questi mezzi, con la definizione di sanzioni specifiche per le violazioni del regolamento sugli aeromobili a pilotaggio remoto. (5-04833)