Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04831 presentata da CARRESCIA PIERGIORGIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/02/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04831 presentato da CARRESCIA Piergiorgio testo di Mercoledì 25 febbraio 2015, seduta n. 381 CARRESCIA . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che: molte imprese e professionisti del settore rifiuti riscontrano difficoltà nell'affrontare le attività connesse alla bonifica di siti inquinati a causa del quadro normativo di riferimento che presenta criticità e difformità interpretative da parte degli enti preposti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori e da parte degli organi preposti ai controlli ambientali; il 14 maggio 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con propria circolare ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo; restano però ancora incertezze su taluni aspetti come, ad esempio, sui criteri per classificare e gestire i riporti di materiali da scavo eterogenei; una delle maggiori criticità riguarda la classificazione dei rifiuti in quanto se i rifiuti misti a terreno sono classificati pericolosi, tutte le terre dell'area da bonificare devono essere ritenute pericolose e rimosse, indipendentemente dalla percentuale in cui le sostanze pericolose sono presenti; ciò impone una inutile ed onerosa rimozione anche di materiali che non superano i valori che rendono pericoloso un rifiuto; a ciò si aggiunga che il 18 febbraio 2015 è entrata in vigore la modifica alla normativa sulla classificazione dei rifiuti – con particolare, riferimento alla distinzione fra quelli pericolosi e quelli non pericolosi – prevista dall'articolo 13 comma 5- bis della legge 11 agosto 2014 n.116, che ha convertito il decreto legislativo 24 giugno 2014, n.91 (lettera b- bis ); il 1 o giugno 2015 sono poi previsti ulteriori cambiamenti, perché le norme sui CER verranno superate con l'applicazione del Regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche ma soprattutto dal Regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e dalla decisione 2014/995/UE recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti (Eer); le difficoltà interpretative ed applicative della normativa sulle terre e rocce da scavo, nonostante l'atto del Ministero dell'aprile 2014, sono state colte dallo stesso legislatore il quale all'articolo 8 del decreto legge n.133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1014 n.164, ha previsto che «... al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente... saranno adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia...»; in questo complesso quadro normativo, se non si provvede a fare quella chiarezza che il Parlamento ha demandato al Governo e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il cosiddetto «Sblocca Italia», si rischia la paralisi degli interventi di bonifica fin dalle fasi di caratterizzazione dei materiali presenti nei siti–: se ed entro quando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Governo intendono rispettare il mandato conferito loro con lo Sblocca Italia e assumere gli atti necessari per consentire l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di modifica di aree con presenza di tali materiali. (5-04831)