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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/060 presentata da VAZIO FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 26/02/2015

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02894/060 presentato da VAZIO Franco testo di Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382 La Camera, premesso che: come è stato sottolineato nel parere espresso dalla Commissione Giustizia, il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2015 non costituisce alcun vulnus alla legalità, in quanto non viene data alcuna licenza per commettere reati al Commissario straordinario o tanto meno a soggetti da questo funzionalmente delegati, come invece affermato da alcuni parlamentari nel corso del dibattito parlamentare; nel leggere ed interpretare il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 occorre tenere conto che l'oggetto della interpretazione è una norma giuridica che come tale deve essere interpretata secondo le regole dell'ermeneutica giuridica: l'interpretazione, quindi, deve essere letterale, ma deve essere anche sistematica ed, in particolare, costituzionalmente orientata; nel caso in esame la disposizione legislativa prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro; leggendo questa disposizione alla luce dei princìpi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale, che esclude la possibilità che l'ordinamento preveda cause di esclusione della punibilità di contenuto generico, ne deriva – come è stato evidenziato nel parere della Commissione Giustizia – che il suo significato deve essere inteso nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale può escludere la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione. Tale affermazione si basa sulla considerazione che si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge; da un punto di vista meramente giuridico, il richiamo che viene fatto dalla legge al Piano ambientale dà forza di legge allo stesso Piano per quanto attiene al profilo penalistico ed alla delimitazione dell'ambito della sfera penalmente lecita, per cui, per esempio, non vi è alcun dubbio che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non potrà essere esclusa la punibilità di condotte corruttive, per quanto l'autore delle stesse possa considerarle poste in essere per realizzare il Piano, in quanto, in termini giuridici, non possono essere considerate «in attuazione» del Piano; auspicato che il potere di delega funzionale del Commissario straordinario di cui al comma 6 dell'articolo 2 sia esercitata in piena attuazione del Piano ambientale e limitatamente a compiti per i quali vi siano reali e concrete esigenze di delega, considerata la delicatezza delle competenze attribuite al Commissario straordinario anche alla luce del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, impegna il Governo a monitorare l'attuazione del Piano ambientale la cui delicatezza è resa ancora più evidente dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, dando eventuali indicazioni con particolare riferimento all'esercizio del potere di delega funzionale conferito al Commissario straordinario, che dovrà essere contenuto e limitato a casi strettamente necessari per far fronte a reali e concrete esigenze per l'attuazione del Piano ambientale, ciò anche in considerazione dell'applicabilità ai soggetti delegati di quanto prevista dalla disposizione sopra richiamata. 9/2894/ 60 . Vazio .

 
Cronologia
martedì 24 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva la proposta di legge recante disciplina della responsabilità civile dei magistrati (C. 2738), licenziata dal Senato il 20 novembre (legge 27 febbraio 2015, n. 18).



giovedì 26 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 156 voti favorevoli, 78 contrari e 1 astenuto, nel testo licenziato dalla Camera, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1779), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia (legge 27 febbraio 2015, n. 11).



venerdì 27 febbraio
  • Politica, cultura e società

    Il differenziale c.d. spread tra Btp e Bund scende sotto i 100 punti. E' il livello più basso dal 2010.