Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04872 presentata da TERZONI PATRIZIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 27/02/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-04872 presentato da TERZONI Patrizia testo di Venerdì 27 febbraio 2015, seduta n. 383 TERZONI , CECCONI , DAGA , BUSTO , DE ROSA , MICILLO , MANNINO e ZOLEZZI . — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che: in data 29 novembre 2014 a Corridonia in provincia di Macerata sulla collina che ospita il monastero degli Zoccolanti e a poca distanza dallo stesso è stato eretto un palo dell'altezza di 36 metri che accoglie un ripetitore di telefonia; la struttura sorge su una collina a trecento metri dal centro abitato di Corridonia; il luogo è caratterizzato da un elevatissimo grado di impatto ambientale e la sua posizione, sul versante sovrastato dal monumento, lo rende determinante nella configurazione del paesaggio di Corridonia. L'eccezionalità del sito lo rende luogo di permanenza significativa della stratigrafia storica del territorio comunale e significativo simbolo di cui la collettività si identifica; l'area degli Zoccolanti è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n.1497 del 29 giugno 1939, imposto con decreto ministeriale 23 luglio 1964 e pubblicato sulla G.U. n.209 del 27 agosto 1964. Il monastero degli Zoccolanti rientra nel Piano regionale degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 1997 in attuazione della legge n.61 del 30 marzo 1998. Dal luglio 2006 al settembre 2007 l'immobile è stato oggetto di messa in sicurezza con finanziamento della Regione Marche ai sensi della D.G.R. n.961 del 1 o agosto 2005 del Monastero degli Zoccolanti rientra nelle disposizioni del decreto legislativo n.42 del 2004 Articolo 12 comma 1; il monastero è risultato al 28 o posto in Italia e primo nella regione Marche nella classifica Fai dei luoghi del Cuore 2014; l'antenna è stata innalzata dopo un lungo e travagliato iter burocratico durante il quale la soprintendenza ha espresso più volte parere negativo al progetto arrivando a definire il sito di interesse nazionale e dichiarando che «Ogni tipo di edificazione e/o trasformazione dello stato di fatto è da ritenersi incompatibile per l'eccezionalità del sito»; nella conferenza di servizi decisoria dell'8 gennaio 2010 la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche ha confermato il parere contrario al progetto per l'installazione dell'impianto di telefonia cellulare in località Monastero Zoccolanti rimettendo la decisione al Consiglio dei Ministri in base al decreto legislativo n.259 del 2003 articolo 87 comma 8; il 6 dicembre 2010 in soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche in merito all'installazione dell'antenna SRB sugli Zoccolanti» alla presenza del Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino, dell'Arch. Alberto Mazzoni e i rappresentanti del Comune di Corridonia, si è giunti ad un accordo con la Soprintendenza che esprime parere favorevole all'installazione dell'antenna alle seguenti condizioni: mitigazione paesaggistica da ottenersi mediante schermatura dell'antenna medesima con idonea piantumazione; andrà verificata la possibilità di rendere l'antenna meno visibile e di minor altezza; si esclude la possibilità di realizzare il finto albero per antenna; come misura di compensazione l'amministrazione comunale si impegna ad accantonare il canone del gestore dell'impianto per finalizzarlo alla redazione di progetti e lavori di restauro dei beni di interesse storico-artistico di proprietà del Comune di Corridonia; con il raggiunto accordo la Presidenza del Consiglio dei ministri ha preso atto della nuova situazione senza procedere all'esame della questione (Nota n.0023211-3.13.16 del 28 dicembre 2010); successivamente a questo la Telecom ha redatto un progetto che prevede un palo antenna non mimetizzato di 36 metri (il Monastero misura una altezza massima di 25 metri) respingendo la richiesta pervenuta dalla soprintendenza di limitarne l'altezza a 23 metri; l'11 luglio 2013 il comune di Corridonia fa «Richiesta alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche di parere preventivo su proposta progettuale alternativa» della Telecom. Il 22 luglio 2013 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, delle Marche, di fatto smentendo se stessa fa presente preventivamente che nulla osta a quanto prospettato dalla Telecom mantenendo l'antenna ad una altezza di 36 m. Al nuovo progetto architettonico parzialmente modificato, con Prot. n.16609 del 22 ottobre 2013, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche dà parere definitivo favorevole; il responsabile del settore VII, Arch. M. Luisa Deminicis in data 21 marzo 2014 ha emesso l'autorizzazione paesaggistica n.5 per la «Pratica Edilizia n.3766» autorizzando la «realizzazione ed esercizio di impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia mobile cellulare nell'area ex convento Zoccolanti (e cessazione/dismissione dell'attuale impianto sito in via Cappuccini Vecchi, n.14 del comune di Corridonia), in quanto l'intervento di che trattasi risulta compatibile con il contesto ambientale interessato»; oltre a tutto questo risulta che la relazione geologica della Telecom redatta nel dicembre 2013 è in contrasto con una relazione geologica del 2000 che prevedeva la messa in sicurezza dell'area. Questa relazione del 2000 prevedeva l'arretramento di 13-14 metri dello sperone della collina proprio in prossimità dell'area di sedime dell'antenna; in data 3 maggio la collina che ospita la struttura ha subito cedimenti ed è stata interessata da cospicui movimenti franosi che hanno coinvolto una porzione della scarpata che si trova a soli 3 metri dalla platea che accoglie l'antenna; l'articolo 9 della Costituzione come noto inserisce il paesaggio tra i beni tutelati dalla Repubblica italiana; nell'articolo 117 alla nozione di paesaggio sono state affiancate quelle di ambiente e di ecosistema. Inserendo questi concetti non si sono solo specificate le competenze dello Stato, ma si è dato un nuovo significato ai contenuti dell'articolo 9 che, essendo inserito nella prima parte della Costituzione, detta i princìpi primari che prevaricano e mettono in secondo piano altri interessi pubblici pur essi meritevoli; la Corte Costituzionale si è espressa più volte affermando che quello dell'ambiente, e quindi quello del paesaggio, è un valore primario e assoluto; tale antenna secondo gli interroganti confligge con gli interessi legati al piano regionale degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 1997 in attuazione della legge n.61 del 30 marzo 1998, all'interno del quale lo stesso monastero è inserito–: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa; non intenda acquisire le opportune informazioni per accertare che le procedure messe in atto siano conformi alla normativa vigente in tema di tutela del paesaggio in particolare; se si ritenga compatibile con la tutela del paesaggio e dei beni culturali previsti dalla Costituzione la realizzazione di un'antenna alta 36 metri a pochi metri da un monastero cinquecentesco vincolato e all'interno di un paesaggio di elevatissimo valore identitario; se, alla luce delle numerose criticità riportate in premessa, considerato che il sito è stato dichiarato di importante interesse culturale attraverso l'apposizione di un vincolo di tutela diretta e indiretta, il Ministro interrogato, per le proprie competenze, non ritenga opportuno, sentiti gli enti coinvolti, accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta, al fine di evitare che sia compromessa l'integrità del bene e «ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro» (articolo 45 del decreto legislativo n.42 del 2004), avviare il procedimento per la reintegrazione del bene monumentale nel sito tutelato paesaggisticamente ed il ripristino dei luoghi (articolo 160 del decreto legislativo n.42 del 2004) al fine di attenuare la gravità del danno e ricondurre l'assetto dell'area alla situazione originaria, compatibile con la tutela e la valorizzazione del monastero. (5-04872)