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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00878 presentata da BERGAMINI DEBORAH (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 06/03/2015

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00878 presentato da BERGAMINI Deborah testo presentato Venerdì 6 marzo 2015 modificato Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana n.328 del 27 febbraio 2015, frutto di un ricorso effettuato nel 2010 da parte di un concessionario contro il comune di Isola del Giglio, ha stabilito che il concessionario balneare ha il diritto di superficie sugli immobili da lui realizzati sul demanio; più in dettaglio, la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana stabilisce che «laddove la concessione demaniale marittima stabilisca di concedere al concessionario il diritto di occupare un'area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura, viene ad essere costituito in capo al concessionario un diritto reale a immagine del diritto di superficie. Infatti, il diritto di mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l'oggetto del diritto di superficie, così come delineato dall'articolo 952 codice civile (“il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri”), con il risultato che siamo qui in presenza di un atto amministrativo che attribuisce al concessionario il diritto di superficie sugli immobili in considerazione. Ne discende che i suddetti beni sono in proprietà superficiaria del concessionario e non sono quindi di proprietà demaniale, situazione che si è protratta nel tempo, essendo stata la concessione n.1 del 2007 successivamente rinnovata sino all'attualità»; la pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Toscana muta notevolmente lo scenario, proprio nel momento in cui il Governo dovrebbe presentare il disegno di legge per la riforma generale del sistema balneare italiano; oltre a ciò, la sentenza ha un diretto effetto sull'incameramento dei beni. Come afferma infatti il tribunale amministrativo regionale della Toscana, «la mancanza di proprietà demaniale esclude quindi in radice che si possa parlare di “pertinenze demaniali marittime”, mancando i presupposti di cui all'articolo 29 del codice della navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo “le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”, richiedendo quindi la titolarità della proprietà in capo allo Stato». Ne discende che, nel calcolo del canone demaniale marittimo, l'autorità concedente non deve tener conto dei beni che sono oggetto del diritto superficiario di cui è titolare il concessionario, non trovando perciò applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, comma 251, n.2, riferito appunto alle opere pertinenziali, in luogo di quella di cui all'articolo 1, comma 1, n.1, lettera b) , della legge n.296 del 2006; si tratta, quindi, di una storica sentenza di cui il Governo non può non tenere conto. Tanto pacifico appare ormai il principio che le opere sono di proprietà superficiaria del concessionario, che il tribunale amministrativo regionale della Toscana ha condannato il comune di Isola del Giglio al pagamento delle spese processuali che l'imprenditore ha dovuto sostenere per difendere e far valere i propri diritti; inoltre, non si tratta della prima sentenza che sostiene le ragioni dei balneari. Infatti, come già successo con le sentenze del Consiglio di Stato n.626 e n.3196 del 2013 e, addirittura, della Corte di cassazione n.9935 del 2008, è stato ribadito che: a) sino a quando non viene formalmente incamerato attraverso la specifica procedura prevista dalla legge, il bene è e rimane di proprietà del concessionario che lo ha legittimamente costruito e, di conseguenza, i canoni da applicare devono essere quelli tabellari e non i «valori omi»; b) il codice della navigazione dispone l'incameramento dei beni nel momento in cui viene a cessare la concessione (spirare del rapporto), per cui, visto che le concessioni sono state rinnovate automaticamente e quindi sono tuttora perfettamente vigenti, qualsiasi procedura adottata in tal senso appare illegittima; a questo punto, è necessario dare effettivo seguito ad una giurisprudenza ormai consolidata, consentendo così di risolvere non pochi casi che riguardano l'impossibilità da parte delle imprese di corrispondere canoni insostenibili e che, a causa di ciò, stanno per vedersi revocato il titolo; una problematica, quella dei canoni, che ha da tempo paralizzato ogni nuovo investimento indispensabile per conservare il livello raggiunto dalle imprese; ad ogni modo, non è più prorogabile una riforma dell'assetto normativo del settore delle concessioni demaniali marittime, fra l'altro più volte annunciata, e su cui il Governo ha un preciso impegno previsto dalla legge. Un comparto di eccellenza del turismo italiano, che ha subito pesantemente i contraccolpi della crisi, aspetta da troppo tempo risposte che non sono mai arrivate. Il rilancio dell'economia passa anche dal turismo e dalla tutela di quelle tante imprese balneari che oggi rischiano di essere messe in crisi, insieme a tutto il loro indotto, dalle interpretazioni date alle norme e ai principi del Trattato europeo, da ultimo con la «direttiva servizi» conosciuta come Bolkestein, e dall'inerzia del Governo–: quale sia la posizione del Governo in merito alla grave situazione in cui tuttora versano i concessionari balneari pertinenziali, quale sia lo stato di avanzamento del progetto di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e se non ritenga, in attesa del riordino della materia – da effettuarsi auspicabilmente di concerto con le organizzazioni di categoria – di assumere iniziative dirette a sospendere la riscossione dei canoni pertinenziali e la revoca della concessione ai balneari pertinenziali incapaci di far fronte al pagamento dei canoni calcolati sui «valori omi». (2-00878) « Bergamini , Brunetta , Castiello , Vella , Vito , Palmieri , Sandra Savino , Milanato , Gregorio Fontana , Prestigiacomo , Picchi , Occhiuto , Ravetto , Calabria , Giacomoni , Gelmini , Palmizio , Squeri , Laffranco , Biasotti , Latronico , Russo , Fabrizio Di Stefano , Catanoso , Alberto Giorgetti , Centemero , Giammanco , Abrignani , Mottola , Carfagna , Palese ».





 
Cronologia
mercoledì 4 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Il Presidente del Consiglio Renzi si reca in visita in Ucraina e nella Federazione russa.



giovedì 12 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844).