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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05001 presentata da CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 11/03/2015

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05001 presentato da CANCELLERI Azzurra Pia Maria testo di Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389 CANCELLERI e PESCO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge n.192 del 2014, come convertito dalla legge n.11 del 2015, cosiddetto milleproroghe, ha nuovamente aperto i termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e che la relativa richiesta sia presentata non oltre il 31 luglio 2015; la norma ripropone, nella sostanza, quanto già sperimentato con il decreto-legge n.66 del 2014 (articolo 11 -bis ), che aveva consentito ai debitori decaduti entro il 22 giugno 2013 di presentare domanda di concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31 luglio 2014; così come per la precedente riapertura di termini, il nuovo piano di rateazione non è prorogabile, essendone altresì prevista la decadenza con il mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive. Ciò diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in virtù della quale la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate complessive; la facoltà è concessa per le dilazioni di pagamento (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973), relative a tutte le somme iscritte a ruolo e in carico presso l'agente della riscossione; la nuova possibilità sancita dal milleproroghe si ritiene sia applicabile alle precedenti dilazioni straordinarie, richieste in applicazione del decreto-legge n.66 del 2014; sul punto, però sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale. Infatti, sembrerebbe che Equitalia intenda interpretare in maniera restrittiva la disposizione di cui al milleproroghe, negando la rateazione per i contribuenti già decaduti da precedenti dilazioni straordinarie richieste in applicazione dell'articolo 11 -bis del decreto-legge n.66 del 2014; se così fosse, la portata applicativa e la stessa utilità della disposizione verrebbe gravemente compromessa dal momento che la misura di cui al milleproroghe era diretta, per l'appunto, a favorire soprattutto la rimessione in termini dei contribuenti decaduti dalla dilazione straordinaria di cui al decreto-legge n.66 del 2014–: se confermi l'orientamento restrittivo del concessionario Equitalia e se non ritenga opportuno, in ogni caso, intervenire con una circolare ministeriale interpretativa al fine di chiarire che il beneficio di cui all'articolo 10, comma 12 -quinquies , del decreto-legge n.192 del 2014 si intende esteso anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11 -bis del decreto-legge n.66 del 2014, in attuazione e armonia con la ratio legis della disposizione di cui al decreto-legge n.192 del 2014. (5-05001)

 
Cronologia
mercoledì 4 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Il Presidente del Consiglio Renzi si reca in visita in Ucraina e nella Federazione russa.



giovedì 12 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844).