Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00895 presentata da LOMBARDI ROBERTA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/03/2015
Atto Camera Interpellanza 2-00895 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , per sapere – premesso che: il gruppo Almaviva, fondato nel 1983, con 37.000 dipendenti e più di 50 sedi operative, si colloca: a) all'undicesimo posto nella graduatoria dei Gruppi industriali italiani nel mondo per numero di addetti; b) al sesto posto, nella medesima graduatoria, tra i Gruppi privati; in ambito CRM ( customer relationship management ), il Gruppo Almaviva opera attraverso la società Almaviva Contact, ed è tra i leader di mercato con circa 10.000 lavoratori, tra cui 8.500 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con sede operative a Roma, Milano, Napoli, Rende, Catania, Palermo, con ricavi annui di circa 200 milioni di euro; soffermandoci sui dati inerenti al personale: 1. il 90 per cento sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2. quasi il 70 per cento sono localizzati nelle regioni meridionali; 3. il 68 per cento sono donne; 4. L'età media è di 38 anni – oltre 3.000 persone hanno superato i 40 anni; 5.aziendale media è di oltre 8 anni – oltre 3.000 persone vantano una presenza in azienda di oltre 10 anni; 6. i familiari fiscalmente a carico sono oltre 4.000; con riferimento al periodo 2000-2013, il Gruppo Almaviva è di gran lunga il Gruppo italiano – di qualunque comparto industriale – che ha creato più posti di lavoro in Italia: circa 15.000. E si tratta di lavoro «buono», perché stabile e generato prevalentemente nelle aree economicamente più svantaggiate del paese; nonostante le indubbie competenze vantate dalle società di Almaviva, negli specifici settori di competenza di ciascuna, negli ultimi mesi il gruppo sta attraversando una fase di crisi economica le cui conseguenze si stanno ripercuotendo sulle migliaia di dipendenti che rischiano il posto di lavoro; Almaviva prevede nel proprio statuto, caso unico in Italia, il divieto di delocalizzazione la propria attività e si batte da tempo perché venga fermato il fenomeno della delocalizzazione selvaggia, chiedendo con forza il rispetto della normativa esistente; l'attività svolta dai call center collocati al di fuori dell'Unione europea è oggetto delle disposizioni di legge introdotte dall'articolo 24- bis del decreto-legge n.83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.134 del 2012), rubricato «Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center »; in particolare, la norma prevede, al comma 4, che quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale; il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia con la delibera n.444 del 10 ottobre 2013, recante «Provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di call center collocati in paesi al di fuori dell'Unione europea» e, successivamente, con delibera n.582 del 18 dicembre 2013; in data 2 dicembre 2014, a conclusione del Tavolo AlmavivA Contact, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, viene annunciato l'avvio immediato dei controlli sul rispetto da parte dei call center di quanto previsto dal richiamato articolo 24- bis del decreto-legge n.83 del 2012; successivamente, in data 15 gennaio 2015, in occasione della riunione del tavolo governativo sul settore dei call center , ed in relazione alla annunciata attività di verifica, il Ministero dello sviluppo economico ha ufficialmente reso noto che «i controlli a campione e quelli a tappeto effettuati da dicembre ad oggi dicono che sono eccessivamente diffuse nei call center le violazioni relative al trattamento dei dati personali. Il Ministero dello sviluppo economico, dunque, fa scattare le previste sanzioni pecuniarie nei confronti dei committenti, responsabili del mancato rispetto dell'articolo 24- bis del decreto n.83 del 2012»; inoltre, l'articolo 24- bis del decreto-legge n.83 del 2012, al comma 3, prevede che gli incentivi all'occupazione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n.407, non possano essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri; alle su esposte criticità v’è da aggiungere che le disposizioni in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, di cui al decreto legislativo 183 del 2014, hanno di fatto posto talune aziende in una posizione di favore rispetto ad altre, essa deriva, in modo evidente, dalla possibilità di godere o meno dell'opportunità di contrattualizzare i dipendenti con la nuova tipologia contrattuale cosiddetta «a tutele crescenti»; va altresì tenuto conto che la legge di stabilità 2015 l'articolo 1, comma 118, ha introdotto un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2015, ponendo anche in questo caso talune aziende in una posizione di favore rispetto ad altre–: se alla luce del complesso quadro di criticità afferente il settore dei call center , il Ministro interrogato, per quanto di competenza, non ritenga opportuno intervenire con maggior concretezza, anche in sede normativa, al fine di porre in essere ogni iniziativa utile a tutelare i lavoratori del settore medesimo; se, a seguito dell'introduzione della normativa in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 183 del 2014 nonché all'introduzione dell'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015, ritenga utile avviare una approfondita indagine circa l'impatto e/o le eventuali ripercussioni, che potrebbero derivare dall'applicazione delle predette norme, le quali adducono il rischio di immettere nel mercato elementi di discrasia in materia di concorrenza tra imprese titolari di rapporti contrattuali a tempo indeterminato ante o post « jobs act ». (2-00895) « Lombardi , Cominardi , Tripiedi , Ciprini , Dall'Osso , Chimienti ».