Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05059 presentata da PRATAVIERA EMANUELE (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 18/03/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05059 presentato da PRATAVIERA Emanuele testo di Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394 PRATAVIERA e FEDRIGA . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: l'articolo 1, commi 118-124, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190), ha previsto per i datori di lavoro (eccetto il settore agricolo) che procedono a nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico), decorrenti dal 1 o gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua; con circolare n.17 del 29 gennaio 2015, l'Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo, precisando – tra l'altro – che «L'applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33 per cento della retribuzione lorda imponibile»; tale beneficio, in combinato con il contratto di lavoro a tutele crescenti di cui al decreto legislativo n.23 del 2015 dovrebbe negli intenti del Governo promuovere forme di occupazione stabile; in più di un'occasione gli interroganti hanno, manifestato il loro scetticismo circa le finalità di tali interventi normativi, atteso che l'ampliamento della base occupazionale e la stabilità dei posti di lavoro dipende da una ripresa economica a sua volta generata da misure permanenti di defiscalizzazione per le imprese; nelle medesime circostanze gli interroganti hanno espresso il timore che le neo-assunzioni con contratto di lavoro a tutele crescenti agevolate dall'esonero contributivo possano avere effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, in mancanza di garanzie certe dell'accredito figurativo–: se ed in quali termini il Ministro interrogato intenda riconoscere ai neo lavoratori di cui in premessa la certezza dei diritti pensionistici acquisiti, ovvero il riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali per tutto il periodo di godimento da parte del datore di lavoro dell'esonero e la contemporanea garanzia che tali contributi figurativi siano riconosciuti e conteggiati ai fini della maturazione del diritto a pensione. (5-05059)