Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01383 presentata da CORDA EMANUELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/03/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01383 presentato da CORDA Emanuela testo presentato Martedì 24 marzo 2015 modificato Mercoledì 25 marzo 2015, seduta n. 399 CORDA , CIPRINI , CANCELLERI , SIBILIA , PESCO , VILLAROSA , ALBERTI , RUOCCO , PISANO , TRIPIEDI , COMINARDI , LOMBARDI , CHIMIENTI e DALL'OSSO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: con la recente sentenza n.37 del 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n.16 del 2012, nonché l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 («milleproroghe 2015», approvato dall'attuale Governo), con le quali è stata prorogata la vigenza del detto articolo 8; la disposizione censurata, oltre ad autorizzare le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti (da completarsi entro il 31 dicembre 2013), consentiva, da un lato, di far salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle dette Agenzie a propri funzionari; dall'altro, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari (con lo stesso trattamento economico dei dirigenti), mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato che consentiva alle Agenzie delle entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni; secondo la Corte costituzionale con tale disposizione è stato eluso il principio secondo cui nel pubblico impiego anche le funzioni di dirigente si acquistano con il concorso pubblico ed anche nell'ipotesi in cui gli incarichi vadano al personale interno. In pratica, consentendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n.16 del 2012 ha aggirato la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, attribuendo la possibilità a funzionari, privi della relativa qualifica, di accedere ad un «ruolo» diverso nell'ambito della propria amministrazione. L'elusione della regola del pubblico concorso avrebbe così determinato un vulnus ai principi del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in un'amministrazione competente, imparziale ed efficiente; la stessa Corte costituzionale ha evidenziato nella sentenza come, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali sia stato prorogato per ben due volte. Dapprima, l'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014. Successivamente, l'attuale Governo lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015 con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»); la sentenza della Corte costituzionale ha posto fine all'accesa disputa relativa all'illegittimità delle nomine dei dirigenti delle dette agenzie ed alla quale il Governo Monti aveva cercato di porvi rimedio con la sanatoria di cui alla norma dichiarata incostituzionale; questione, peraltro, in più occasioni sottoposta al vaglio dei Governi, tra cui anche quello attualmente in carica: gli interroganti, infatti, già con diverse interrogazioni rimaste prive di riscontro (n.4-00943 del 20 giugno 2013, n.3-00525 del 19 dicembre 2013 e n.4-03383 del 30 gennaio 2014) avevano sollevato il problema delle criticità di nomine avvenute in carenza dei presupposti e requisiti previsti dalla legge, nonché della mancanza di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi di dirigente; la sentenza della Corte costituzionale ha posto in evidenza le gravi violazioni perpetrate con le scelte politiche del precedente Governo Monti; di tali inaccettabili violazioni deve senz'altro rispondere anche l'attuale Governo: è la stessa Corte costituzionale ad evidenziare come la disposizione sia stata da ultimo prorogata con il decreto-legge n.192 del 2014 varato dall'attuale Governo Renzi. Al riguardo, vanno stigmatizzate le dichiarazioni apparse sulla stampa nazionale e rilasciate dal Ministro interrogato, con le quali è stato evidenziato che il lavoro dei dipendenti del fisco non è stato certamente facilitato dalla pronuncia della Corte costituzionale; inoltre, va sottolineato come l'illegittimità della nomine, oltre ad evidenziare la deprecabile violazione delle norme in materia di pubblico impiego e pari opportunità nelle progressioni di carriera dei funzionari, mette a rischio anche il gettito erariale, posto che gran parte degli avvisi inviati dall'Agenzia delle entrate e, a cascata, delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia potrebbero risultare nulli, ove i primi risultassero firmati da dirigenti privi della relativa qualifica in quanto illegittimamente nominati; ogni altra sanatoria sarebbe tecnicamente incostituzionale, oltre che moralmente inaccettabile–: se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, quali iniziative intenda assumere per definire la questione dei «falsi dirigenti» e come intende scongiurare il rischio di grave contenzioso che lo Stato italiano dovrà affrontare, nella specie Equitalia e l'Agenzia delle entrate, derivante dall'impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle illegittime, contenzioso che potrebbe avere una portata dirompente per le casse dello Stato. (3-01383)