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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00256 presentata da CIOFFI ANDREA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/03/2015

Atto Senato Interpellanza 2-00256 presentata da ANDREA CIOFFI martedì 24 marzo 2015, seduta n.414 CIOFFI, GAETTI, MIRABELLI, VACCARI, RICCHIUTI, BULGARELLI, GIARRUSSO, MORONESE, MARTON, SERRA, AIROLA, CRIMI, BERTOROTTA, NUGNES, SCIBONA, CASTALDI, MONTEVECCHI, LEZZI, MORRA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO, PAGLINI, BOTTICI, PETROCELLI, FUCKSIA, FATTORI, LUCIDI, MARTELLI, MANGILI, PUGLIA, DONNO, ENDRIZZI, COTTI, BLUNDO, VACCIANO, TAVERNA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti: nella giornata di mercoledì 11 marzo 2015 a Villa di Briano (Caserta), in un locale sede di una concessionaria di automobili si è consumata una sparatoria che solo per una dinamica fortuita ha visto solo il ferimento di un uomo; nella circostanza era coinvolto un collaboratore di giustizia, che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola dopo un contrasto di natura familiare a causa di una presunta relazione extraconiugale che lo stesso pentito aveva avuto con la sorella del ferito, prima di iniziare a collaborare con le forze dell'ordine; prima di allontanarsi da Villa di Briano, paese di origine, il collaboratore di giustizia avrebbe anche tentato una rapina presso un fornitore di materiale edile, non riuscita a causa dell'opposizione del titolare; veniva successivamente fermato poco dopo all'interno della stazione ferroviaria di Napoli centrale dagli agenti della squadra mobile di Caserta mentre cercava di salire su un treno diretto verso il nord, probabilmente per rientrare nella località "protetta" in cui da tempo era stato collocato; la persona risultava affiliata alla camorra e in particolare gli investigatori avevano accertato il suo ruolo di "contabile" per conto del boss imprenditore Michele Zagara; considerato che: a seguito della decisione di collaborare con la giustizia e subito dopo le sue prime dichiarazioni su fatti particolarmente gravi che aveva fornito all'autorità giudiziaria, era stato disposto per la sua tutela l'affidamento al programma di protezione così come previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, poi modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45; lo speciale programma di protezione è adottato dalla commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione e sottoscritto dall'interessato; l'art. 12, comma 2, della legge n. 8 del 1991, e successive modifiche, recita: "Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure", e dunque costituiscono oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi; la revoca o la modifica del programma di protezione possono essere disposte o per cessazione o modifica del presupposto essenziale delle misure, ossia del pericolo cui è esposto il collaboratore di giustizia in conseguenza dei suoi apporti alle indagini, oppure per i comportamenti inadempienti dello stesso collaboratore; nell'ambito di tale servizio di protezione, oltre a gestire le problematiche assistenziali dei collaboratori, va tutelata la loro incolumità, al fine di impedire atti ritorsivi da parte delle organizzazioni criminali di cui ha svelato la struttura e le strategie, anche attraverso l'assegnazione di documenti con le generalità fittizie in osservanza della cosiddetta mimetizzazione anagrafica dei tutelati prevista dalla normativa di riferimento; valutato inoltre che: il controllo dei collaboratori di giustizia spetta alle forze di polizia della località protetta in cui è domiciliato; occorre però specificare che la maggior parte dei collaboratori è in stato di libertà, non in quanto persone protette, ma perché hanno scontato le condanne loro inflitte. In ogni caso, la strada che sarebbe stata intrapresa tende ad un'intensificazione dei controlli nei domicili protetti, d'intesa tra le forze territoriali di polizia e il personale dei nuclei operativi di protezione (articolazioni periferiche del servizio centrale di protezione) e in una pronta opera di segnalazione alla commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione quale unico organo competente a decidere sulla revoca del programma per comportamenti violatori; la disciplina riguardante il servizio centrale di protezione viene ridisegnata sia dalla legge n. 45 del 2001, sia dal decreto ministeriale 26 maggio 1995; il servizio centrale viene designato come centro costituito in rapporto di ausiliarietà con la commissione quando svolge compiti istruttori, come stabilito dall'art. 10, comma 2- quater , del decreto-legge n. 8 del 1991. Inoltre fornisce informazioni alla commissione centrale sulla situazione di particolare gravità fondative della richiesta di ammissione alle misure speciali, come prevede il nuovo art. 13, comma 1, che attribuisce anche una particolare funzione consultiva a tale organo allorché il presidente della commissione centrale, dopo l'adozione del piano provvisorio, richiede al servizio una relazione riguardante l'idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12, si chiede si sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda adottare tutti gli idonei provvedimenti per verificare come sia stato possibile che un collaboratore di giustizia, soggetto già sottoposto a determinate prescrizioni e in aggiunta sottoposto a regime di detenzione ai domiciliari, abbia potuto raggiungere il territorio di residenza; se non intenda avviare un iter istruttorio per accertare quante e di quale natura siano le violazioni delle prescrizioni a cui sono soggetti i collaboratori di giustizia, e se intenda procedere, laddove se ne rassegni la necessità, alla revoca o alla modifica dei programmi di protezione; se non intenda attivarsi al fine di rivedere la normativa di riferimento, la legge n. 45 del 2001, al fine di individuare e rivedere i confini tra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli delle varie autorità amministrative coinvolte nel procedimento di protezione, anche tenendo conto del gran numero di congiunti da proteggere, delle difficoltà sulle località di dislocazione, delle scelte sulle modalità dell'assistenza e delle forme di tutela carceraria ed extracarceraria. (2-00256 p. a. )

 
Cronologia
venerdì 20 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Dopo le dimissioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi, il Presidente del Consiglio Renzi assume ad interim l'incarico.



martedì 24 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 155 voti favorevoli e 92 contrari, nel testo licenziato dalla Camera, l'articolo unico del d.d.l. di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (S.1813), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia (legge 24 marzo 2015, n. 33).



martedì 31 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 15 aprile (legge 17 aprile 2015, n. 43).