Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10064 presentata da CESARO ANTIMO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 30/07/2015
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10064 presentato da CESARO Antimo testo di Giovedì 30 luglio 2015, seduta n. 472 ANTIMO CESARO e PALLADINO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, che interessano potenzialmente circa 22 milioni di soggetti ed oltre 5 milioni di imprese, riguardano nello specifico, anche l'accordo per la formazione dei lavoratori e l'accordo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, previsti rispettivamente dall'articolo 37, comma 2, e dall'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni; l'accordo Stato-regioni descrive cosa si intende per e-learning , in particolare, l'Allegato I precisa le condizioni in base alle quali si può ricorrere alle modalità e-learning . Tra queste merita segnalare: la garanzia di un esperto (tutor o docente), con esperienza almeno triennale, a disposizione per la gestione dell'intero percorso formativo; la previsione di prove di autovalutazione « in itinere », dovendo in ogni caso la verifica finale di apprendimento essere effettuata «in presenza»; la tracciabilità dei tempi di fruizione (ore di collegamento), con la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo obiettivi didattici prefissati. Le ore dedicate alla formazione (anche presso il domicilio del partecipante) vanno peraltro considerate come orario di lavoro effettivo; le linee guida applicative degli accordi, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2012, prevedono che la verifica finale «in presenza», può essere effettuata anche in «videoconferenza», in quanto realizza una situazione di contesto tale da renderla equivalente alla presenza fisica. Infatti, la videoconferenza consente la interattività contestuale ed immediata di tutti i partecipanti: tra docente e discenti e tra discenti tra loro, contesto non realizzabile con la semplice modalità e-learning ; la formazione specifica, a parere degli interroganti, avendo finalità e modalità diverse dall'addestramento, previsto in altro ambito della norma, può essere erogata mediante videoconferenza–: quale sia l'orientamento del Ministro in merito e se ritenga opportuno consentire al mondo produttivo di operare in un quadro di certezza attraverso la possibilità di formazione specifica, da impartire, in videoconferenza, specificandone i principi essenziali con l'emanazione di ulteriori linee guida dirette alla formazione specifica dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul lavoro. (4-10064)