Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02479 presentata da MARTON BRUNO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 12/01/2016
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02479 presentata da BRUNO MARTON martedì 12 gennaio 2016, seduta n.557 MARTON, SANTANGELO, CRIMI - Al Ministro della difesa - Premesso che: l'emanazione del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha consentito all'Italia di adeguarsi agli standard normativi internazionali ed europei in tema di salute e sicurezza sul lavoro; la normativa promuove la prevenzione dei rischi lavorativi, non solo attraverso l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche attraverso la formazione, l'informazione e la sorveglianza. Nel decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni sono presenti specifiche prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia a carico del datore di lavoro che ha l'obbligo giuridico di valutare i rischi e porre in essere tutte le misure necessarie per prevenirli senza eccezioni o ritardi, che a carico degli stessi lavoratori. Difatti, a giudizio degli interroganti, l'efficacia del sistema della prevenzione è assicurata soltanto se i lavoratori stessi sono consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme vigenti; considerato che: presso l'amministrazione della Difesa, la normativa a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con riferimento alle disposizioni che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. da 244 a 264), lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato una specifica direttiva (prot. n. 5469 del 2010), con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei comandanti a cui sono attribuite funzioni, responsabilità e obblighi del "datore di lavoro", in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; secondo quanto dettato dalla normativa nazionale, recepita altresì dallo Stato Maggiore dell'Esercito, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare loro dei danni; il datore di lavoro provvede altresì "affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione" (art. 36, del decreto legislativo n. 81 del 2008) attraverso i percorsi di informazione e addestramento necessari per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un ulteriore importante obbligo del datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il documento per la valutazione dei rischi (DVR), ossia il documento che attesta tutte le misure di prevenzione e protezione adottate per migliorare i livelli di sicurezza, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I); gli articoli 115 e 116 del citato decreto legislativo disciplinano rispettivamente i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto e gli obblighi dei datori di lavoro, concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ivi compresi gli obblighi relativi alla formazione del personale, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi di abilitazione di cui all'allegato XXI; considerando inoltre che: il 27 maggio 2015 veniva data la notizia sui principali media nazionali della morte del caporal maggiore VFP4 (volontario in ferma prefissata di 4 anni) dell'Esercito italiano Alessia Chiaro, di 26 anni e originaria di Accumuli (Rieti). Il caporal maggiore Alessia Chiaro, in servizio presso il reparto supporto tattico e logistico del reggimento Brigata Alpina Julia di Merano dal novembre 2012, svolgeva l'incarico di radiofonista conduttore. Il militare, in occasione di un'esercitazione in montagna in zona Falzeben, verso le ore 10.30 del 27 maggio 2015, mentre percorreva il sentiero numero 18, che collega la località Piffing con la Malga Monte Ivigna, ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è precipitata verso il vuoto per una cinquantina di metri, perdendo la vita. A nulla è servito il trasporto nell'ospedale di Bolzano che ne ha annunciato poche ore dopo il decesso, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa; quali iniziative abbia intrapreso per appurare se, al momento della tragica morte del caporal maggiore VFP4 Alessia Chiaro, risultasse redatto il documento di valutazione dei rischi e se nella scheda individuale di rischio fosse contemplato il rischio di cadute dall'alto ed indicati quelli interferenti, residui ed innescanti da questo evento; se abbia avviato indagini interne per verificare quale mansione lavorativa fosse stata assegnata al caporal maggiore VFP4 Alessia Chiaro e se, da parte del Comando, fosse stato opportunamente disposto l'obbligo di sorveglianza sanitaria, presso il medico competente, con relativo conferimento del necessario giudizio di idoneità ai lavori in quota o comunque ad attività di addestramento, come quella in corso al momento del tragico evento; se, nell'ambito dei riscontri interni, abbia appurato la messa a disposizione del militare deceduto dell'opportuno dispositivo anticaduta, durante l'esercitazione e se sia stata effettuata la preventiva formazione dei lavoratori addetti ai lavori in quota (obbligatoria ai sensi dell'art. 116 ed allegato XXI del decreto legislativo n. 81 del 2008); se al momento del tragico evento, risultava essere presente il personale preposto alla sicurezza e se il medesimo fosse stato preventivamente formato sui rischi connessi con i lavori in quota (decreto legislativo n. 81 del 2008) nonché sul piano di emergenza e sulle tematiche di pronto soccorso aziendale, ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388; quali provvedimenti siano stati adottati per accertare le eventuali responsabilità in relazione alla morte del militare in questione; se non ritenga necessario, a seguito di un fatto così grave, predisporre controlli permanenti, al fine di monitorare lo stato di osservanza della normativa in materia di sicurezza all'interno dell'amministrazione della Difesa, anche valutando i dati relativi al numero di incidenti e di morti registrati in questo ambito negli ultimi anni. (3-02479)