Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02476 presentata da ROSSI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/01/2016
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02476 presentata da GIANLUCA ROSSI martedì 12 gennaio 2016, seduta n.557 Gianluca ROSSI, MANASSERO, ANGIONI, PEZZOPANE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: a seguito degli accordi che la Thyssenkrupp Acciai speciali Terni SpA ha firmato, nell'ottobre 2009, con la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Terni, un verbale di accordo prevedeva il collocamento in mobilità dei lavoratori interessati (100 unità) ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 marzo 1991, n. 223; il collocamento nelle liste di mobilità è avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2012; considerato che: l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità (le cosiddette finestre mobili), fissando il termine per la decorrenza del trattamento pensionistico a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 mesi per determinate categorie di lavoratori autonomi; l'applicazione della nuova disciplina ha comportato un periodo di "vuoto economico" intercorrente tra la data di cessazione degli ammortizzatori sociali e la data di decorrenza del trattamento pensionistico; il comma 5 del citato articolo 12 prevede che, ai soggetti individuati dal medesimo comma (nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari), si applichino le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011; si tratta: a) dei lavoratori collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) dei lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore; per ovviare a questa situazione di difficoltà, il comma 5- bis del citato articolo 12, con riferimento ai lavoratori in mobilità o ai titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa disporre, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico in favore di quei lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità, e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente e la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010; in attuazione di quanto disposto dal comma 5- bis , con il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012, è stato riconosciuto il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito (indennità di mobilità o assegno straordinario), con esclusione della contribuzione figurativa, a favore di 677 lavoratori che nell'anno 2011 non rientravano nel citato contingente di 10.000 unità (cosiddetta salvaguardia), ancorché avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; successivamente è stata emanata una serie di decreti ministeriali (decreto ministeriale 2 ottobre 2012, n. 68225; decreto ministeriale 16 ottobre 2013, n. 76353; decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 79413; decreto ministeriale 24 ottobre 2014, n. 85708; decreto ministeriale 9 marzo 2015, n. 88332, e decreto ministeriale 29 settembre 2015, n. 92094) sulla concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito per i lavoratori rimasti esclusi dalla "salvaguardia"; si fa però notare che i decreti ministeriali hanno limitato la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai lavoratori cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, contrariamente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 che non fa riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro entro la data del 30 aprile 2010, ma ad accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30 aprile 2010; quindi, la data prevista si riferisce esclusivamente alla sottoscrizione degli accordi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori siano stati posti successivamente in mobilità; ciò ha causato enormi difficoltà e ulteriori sofferenze ai lavoratori che, pur avendone diritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78, non hanno potuto usufruire del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito; si sta parlando di persone che, a seguito della riforma delle pensioni, hanno visto allontanarsi la data della decorrenza del trattamento pensionistico e hanno visto respingersi dall'Inps la richiesta di pensione anticipata in quanto non rientranti nel numero dei beneficiari della salvaguardia relativa alla possibilità di accedere alla pensione con le modalità previgenti al decreto-legge n. 78 del 2010, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, in ossequio alle disposizioni di legge, affinché siano inclusi nella "salvaguardia" anche i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 (così come previsto dal decreto-legge), ponendo finalmente termine a una situazione che ha creato inique disparità di trattamento. (3-02476)