Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07354 presentata da PAGLIA GIOVANNI (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 13/01/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07354 presentato da PAGLIA Giovanni testo di Mercoledì 13 gennaio 2016, seduta n. 546 PAGLIA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: dopo un'attesa di più di quattro anni, la riforma del cosiddetto TUB (testo unico bancario) in materia di intermediari operanti nel settore finanziario, come introdotta dal decreto legislativo n.141 del 2010, ha trovato la sua compiuta attuazione grazie all'adozione da parte delle autorità creditizie di due importanti provvedimenti regolamentari: il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, n.53, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, 112 e 114 del TUB, e con il quale si è inteso chiarire la qualificazione dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'esercizio della stessa nei confronti del pubblico, e la circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n.288, recante le disposizioni in tema di vigilanza sugli intermediari finanziari; il nuovo scenario normativo declinato dai due richiamati provvedimenti attuativi prevede, tra l'altro, un albo unico per gli intermediari finanziari, superando in tal modo il preesistente dualismo tra gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui al citato articolo 106 del TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 dello stesso TUB, ossia tra soggetti censiti e soggetti vigilati; pertanto, al fine di poter svolgere ex novo o di continuare ad operare nel settore della concessione o del recupero del credito, o del trasferimento di denaro, l'intermediario finanziario si deve misurare con un procedimento autorizzativo da parte della Banca d'Italia, finalizzato a verificare in capo ad esso la sussistenza dei requisiti necessari a garantire, da parte sua, una sana e prudente gestione dell'attività finanziaria; per le società di nuova costituzione, l'autorizzazione, occorrente per lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti, di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, deve essere richiesta prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese; inoltre, rispetto alla normativa previgente, è previsto un innalzamento del capitale sociale minimo in misura proporzionale al parametro dimensionale e variabile a seconda se le stesse esercitano la propria attività con o senza il rilascio di garanzie; quanto poi alla suddetta circolare n.288 della Banca d'Italia, la stessa richiede agli intermediari finanziari iscritti all'albo unico il rispetto delle regole relative al governo societario, anche al fine di assicurare che gli organi aziendali siano in grado di garantire l'efficienza e la correttezza della gestione dell'intermediario, nonché la previsione di un sistema di controlli interni attraverso l'istituzione di funzioni di controllo ( risk management , compliance , internal audit, e altro); con riferimento alle scadenze previste dalla nuova normativa per chiedere l'autorizzazione e passare all'albo unico da parte degli intermediari già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, questi sono tenuti a presentare istanza entro e non oltre i novanta giorni antecedenti il 12 maggio 2016 (ossia entro il 12 febbraio 2016); gli stessi possono quindi operare fino al 12 maggio 2016 sulla base delle autorizzazioni esistenti, mentre possono continuare a svolgere attività finanziaria oltre tale data solo se hanno presentato istanza di autorizzazione all'iscrizione nell'albo unico entro il previsto termine del 12 febbraio 2016; il suddetto nuovo quadro normativo, finalizzato ad allineare la disciplina dell'intermediazione finanziaria a quella dell'attività bancaria, rafforzando la struttura patrimoniale ed organizzativa dei soggetti vigilati e rendendo più incisivi i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, porrà non poche difficoltà di adeguamento e, quindi, di operatività, a tutti quegli intermediari finanziari fino ad oggi iscritti nell'elenco generale di cui al citato articolo 106 del TUB; come dichiarato dal dottor Paolo Strocci, presidente di Fbs spa (società attiva nel settore dei mutui non performanti, NPL, non performing loans , valutazione portafogli NPL e processi due diligence ), a tutt'oggi, a meno di un mese dalla scadenza dei termini, ancora sono pochi i servicer (cioè quegli intermediari che gestiscono sofferenze bancarie) che risultano regolarmente iscritti all'albo, con il rischio che tutti i rimanenti, e sono tanti, cercheranno di continuare ad operare fuori dal perimetro della vigilanza della Banca d'Italia, anche grazie ad accordi stretti con società più grandi (dette per questo «master servicer») che, in sub-appalto, esternalizzano le attività di recupero crediti a terzi non regolarmente iscritti; la riforma quindi rischia di impattare negativamente sull'intero settore bancario, «zavorrato», secondo l'ultimo rapporto Abi, da circa 200 miliardi di euro in sofferenza, elevabili a 350 miliardi se si includono tutti gli altri deteriorati (cioè incagliati, scaduti o ristrutturati), impossibilitato da solo al recupero e pertanto costretto a ricorrere all'aiuto di società esterne che, nel tentativo di aggirare i limiti, le pastoie e le lungaggini burocratiche introdotte dalla nuova disciplina, eludono una riforma voluta dal legislatore per mettere ordine e trasparenza in un settore che fino ad oggi ha potuto operare, spesso dovendosi rapportare con imprese in crisi e famiglie sul lastrico, con troppi margini di discrezionalità e superficialità–: alla luce di quanto premesso, anche nell'ambito di un processo di sviluppo del mercato dei non performing loans , quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di impedire future condotte elusive della normativa, garantire la piena osservanza da parte di tutti gli operatori della filiera dell'intermediazione finanziaria delle suddette nuove disposizioni, ed impedire che nel nostro Paese operino in un settore molto delicato soggetti non pienamente rispondenti alla normativa. (5-07354)