Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07363 presentata da MARZANO MICHELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 14/01/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07363 presentato da MARZANO Michela testo di Giovedì 14 gennaio 2016, seduta n. 547 MARZANO , ROSTAN , GIUDITTA PINI , VERINI , VAZIO , MATTIELLO , ANDREA MAESTRI , CAMPANA , MORANI , ERMINI , IORI , MAZZOLI , MARCHETTI , MARTELLI , PASTORELLI , CAPUA , VEZZALI , FITZGERALD NISSOLI , MAZZIOTTI DI CELSO , BRIGNONE , CIVATI , PASTORINO , TINAGLI , GNECCHI , GREGORI , FASSINA , CINZIA MARIA FONTANA e LOCATELLI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: in base al decreto legislativo n.80 del 2015 il congedo parentale è un diritto spettante sia alla madre sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali; il diritto al congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto, nonché alle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di tre mesi; alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; per ottenere il congedo parentale, se solo, il genitore richiedente deve compilare in tutte le parti un modulo in cui deve specificare i motivi per cui è solo scegliendo tra le seguenti opzioni: morte dell'altro genitore; grave infermità dell'altro genitore; abbandono del figlio da parte dell'altro genitore; affidamento esclusivo del figlio al solo genitore richiedente; esistono numerosi casi di genitori single che, costretti a scegliere l'opzione «abbandono del figlio da parte dell'altro genitore» sono poi obbligati a specificare la data dell'abbandono, anche in casi in cui lo statuto di «genitore single» non è la conseguenza di un abbandono ma di una scelta; i dati personali presenti nei moduli possono essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria–: se il Governo intenda: a) individuare una soluzione che eviti che i genitori single , nel momento in cui specificano i motivi per cui sono soli, siano costretti a dichiarare l'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore; b) valutare l'opportunità di inserire un'opzione supplementare del tipo «unico genitore ad aver riconosciuto il figlio» oppure semplicemente «genitore single » senza che questo comporti la necessità di spiegarne i motivi. (5-07363)