Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11673 presentata da MORASSUT ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 14/01/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11673 presentato da MORASSUT Roberto testo di Giovedì 14 gennaio 2016, seduta n. 547 MORASSUT . — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: il piano di zona D3 Tor Vergata – comparto K3 è compreso nel II piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, approvato con deliberazione G.R.L. n.7378 del 1 o dicembre 1987; con delibera del Comitato esecutivo del C.E.R. (comitato per l'edilizia residenziale) presso il Ministero dei lavori pubblici, datata 26 marzo 1992, è stata approvata al Consorzio edilizio di cooperative Lega San Paolo Auto, la realizzazione di un intervento di edilizia sperimentale agevolata nel comune di Roma, per un totale di 70 alloggi. Tale intervento veniva finanziato con un contributo in conto interessi (mutuo agevolato) a valere sui fondi previsti dall'articolo 2, lettera f) , della legge 5 agosto 1978, n.457, ed un contributo in conto capitale a copertura del sovra costo sperimentale, a valere sui fondo previsti nella delibera C.E.R. dell'8 maggio 1990, n.33; successivamente, con nota del 6 giugno 1996, il Consorzio edilizio di cooperativa «Lega San Paolo Auto» ha fatto richiesta al segretario generale del C.E.R. di presa d'atto di aver proceduto a ripartire le 70 quote di finanziamento su n.76 alloggi, al fine dell'ottenimento della concessione edilizia da parte del comune di Roma. Il segretario generale del C.E.R., con nota 1316 – Div V, datata 5 luglio 1996, ha autorizzato in sanatoria la predetta ripartizione del contributo; con nota n.381/97 CB/as, il «consorzio edilizio di cooperative Lega San Paolo Auto» ha fatto una nuova richiesta al C.E.R., consistente nel ridurre la ripartizione del contributo su n.72 alloggi. Tale richiesta veniva autorizzata in data 17 luglio 1997, con nota 1637 – Div V, pertanto su 76 alloggi, solo 72 erano fruenti del contributo pubblico; con decreto ministeriale n.2059 del Ministero dei lavori pubblici datato 16 ottobre 1997, è stato concesso al «Consorzio/edilizio di cooperative Lega San Paolo Auto» un contributo in conto interessi, a fronte di un mutuo agevolato, nei limiti di massimo di spesa di lire 75.000.000 ad alloggio (e limite di impegno annuo massimo di lire 368.550.00), nonché un contributo in conto capitale di lire 350.000.000+IVA a copertura del sovra costo sperimentale; con decreto ministeriale n.974 del Ministero dei lavori pubblici – dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia – direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, datato 3 settembre 2002, i contributi sono stati ridotti ad 179.463,61 euro in conto interessi (limite di impegno annuo massimo) da ripartire su tutti i 72 alloggi e di 170.430,78 in conto capitale, pari ad un contributo unitario ad alloggio di 2.367,09 euro; il comune di Roma con delibera del consiglio comunale n.13 del 19 febbraio 1996 localizzava l'intervento di edilizia sperimentale in località «Tor Vergata piano di zona D3- ter , comparto K3» e il «Consorzio edilizio di cooperative Lega San Paolo» stipulava convenzione con il comune di Roma ai sensi dell'articolo 35 della legge n.865 del 1971, concessionaria del diritto di superficie secondo la convenzione del 2 giugno 1997 rep. N. 22167 racc. n.10736; da, notizie apparse sugli organi di stampa, si apprende che il 27 novembre 2014 la guardia di finanza aveva proceduto, dopo mesi di indagini, al sequestro di 13 appartamenti, per un valore di circa 3,5 milioni di euro, e le quote societarie delle cooperative edilizie «Lega San Paolo Auto» e «San Paolo V Auto», per un valore di oltre 2,3 milioni di euro, sequestrati nell'ambito di un'inchiesta relativa alla maggiorazione dei prezzi di acquisto imposta agli assegnatari, rispetto a quelli fissati dal comune. Nell'atto emesso dal giudice per le indagini preliminari si evidenziava appunto l'anomalia dell'applicazione dei prezzi massimi di cessione, ipotizzando a carico di nove amministratori delle cooperative il reato per tentata concussione ed estorsione aggravata; negli articoli apparsi sulla stampa si apprendeva inoltre che le Fiamme gialle avevano scoperto che 9 amministratori delle cooperative, titolari dopo avere stipulato la convenzione con il comune di Roma, e ottenuto i finanziamenti pubblici ed incassato le quote di prenotazione dai soci, avevano minacciato a questi ultimi che la stipula del contratto sarebbe avvenuta solo laddove, per ogni metro quadro, fosse stato pagato il prezzo di 1.060 euro, immotivatamente maggiorato rispetto a quello massimo di cessione approvato dal comune di Roma; con ordinanza del 12 dicembre 2014 il tribunale del riesame di Roma, a seguito di istanza di riesame nell'interesse del presidente del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Lega San Paolo Auto» avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale tribunale il 24 novembre 2014 avente per oggetto quote del capitale sociale della «società cooperativa edilizia S. Paolo V. Auto» e di tredici unità immobiliari in proprietà di dette cooperative, ha annullato detto decreto, con effetto di dissequestro degli alloggi; ad oggi i tredici inquilini sono sottoposti a provvedimento di sfratto pur avendo versato dei fondi alla cooperativa e a quanto si apprende le indagini non sono ancora terminate da parte dell'autorità giudiziaria; sulla vicenda dell'edilizia pubblica è necessario richiamare qualche premessa in merito al quadro normativo di riferimento. L'edilizia residenziale pubblica, è articolata su tre principali ambiti di intervento: edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata, edilizia convenzionata/sovvenzionata; l'edilizia sovvenzionata è costruita a totale carico dello Stato attraverso la regione e gli enti locali. Si realizza mediante l'intervento del comune o delle ATER (aziende territoriali per l'edilizia residenziale); nell'edilizia convenzionata il partner privato interviene con capitali integralmente propri su aree pubbliche cedute a mezzo bandi o gare, a prezzi iniziali calmierati e con una serie di vincoli di cessione stabiliti in convenzione; nell'edilizia agevolata lo Stato interviene favorendo la costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione: mettendo a disposizione una certa quantità di contributi da destinare alle singole famiglie; a tale riguardo si distinguono due tipologie d'intervento: i finanziamenti in conto interessi e i contributi in conto capitale. Nel primo caso il finanziamento prevede un contributo da parte dello Stato o della regione concesso alle famiglie acquirenti attraverso un, mutuo agevolato: l'agevolazione consiste nella riduzione degli interessi poiché lo Stato o la regione si accolla una parte degli interessi da corrispondere agli istituti di credito. Le nuove forme di contribuzione da parte dello stato e della regione sono dettate con delibera del Cipe del 16 marzo 1994 (e leggi n.457 del 1978, la n.179 del 1992, n.493 del 1993 e successive modifiche) con previsioni di finanziamento agevolativi in conto capitale; la circolare CER 3 settembre 1990 prot. 1116 chiarisce che nella convenzione ex articolo 35 della legge n.865 del 1971 dovrà risultare che il prezzo di prima cessione è determinato detraendo dal prezzo fissato dal comune per l'edilizia agevolata-convenzionata il contributo in conto capitale erogato dal CER; detta affermazione, esplicitamente contemplata dalla interpretazione della legge n.94 del 1982, è tuttavia da ritenersi espressione di un principio di carattere generale che vede nel cittadino il beneficiario effettivo e finale del finanziamento pubblico ed è stata riaffermata dalle recenti sentenze emesse dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda bis ); l'articolo 35 della legge n.865 del 1971, riporta integralmente l'oggetto delle convenzioni edilizie e nello specifico definisce che: «La concessione edilizia è deliberata dal consiglio comunale o all'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente»; in merito all'applicazione di costi riferiti alle migliorie fatte, all'interno degli alloggi, si rammenta che la normativa vigente nonché il disciplinare del comune di Roma, stabiliscono che possono essere applicati costi aggiunti solo se concordati e/o richieste dai singoli acquirenti e/o assegnatari degli alloggi all'atto della prenotazione (articolo 11 della delibera del consiglio comunale di Roma n.173 del 2005); tale tesi è stata recentemente confermata dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio nella sentenza n.02262/2010 dove si ribadisce che sono remunerate solo le migliorie interne previste dall'articolo 11 dell'allegato alla deliberazione n.173 del 2005 del comune di Roma, e chiarisce in via definitiva che non possono gravare sugli inquilini i costi delle migliorie riferite all'edificio perché espressamente realizzate in attuazione di prescrizioni o indirizzi della pubblica amministrazione per realizzarne una migliore qualità; il mancato rispetto delle convenzioni e delle normative in materia, relativo ai prezzi massimi di cessione, in questi anni è stato più volte oggetto di controversie fra inquilini e operatori economici, generando in taluni casi ingiustizie in relazione alle quali non solo le istituzioni proposte ma la giurisdizione amministrativa hanno dovuto richiamare alla giusta applicazione. La detrazione dei contributi pubblici a favore degli inquilini è un principio richiamato dalla norma; diversa interpretazione prefigurerebbe un indebito aiuto di Stato agli operatori economici contravvenendo i principi della legge sull'edilizia agevolata. È evidente in tale ottica come la realizzazione delle finalità ultime del contributo in agevolazione è condizionata alla effettiva decurtazione del contributo in conto capitale; la normativa di primo grado, legge n.179 del 1992, articolo 8, comma 3, testualmente definisce la quantificazione del corrispettivo in godimento da porsi a carico del fruitore finale; dai costi effettivi deve essere detratto il contributo pubblico in quanto la stessa norma si riferisce a costi effettivi sopportati dai soggetti attuatori al netto del contributo pubblico. Il soggetto attuatore lucra dunque due volte sul contributo pubblico sia nella determinazione del prezzo di cessione che nella determinazione del canone di locazione; la mancata detrazione del finanziamento ha condotto alla realizzazione di un paradosso che ha visto lievitare il costo di tali alloggi sottoposti ad un prezzo di cessione persino superiore al prezzo che si sarebbe determinato per analogo intervento privo di contributo pubblico; le recenti affermazioni del prefetto Gabrielli riportate dagli organi di stampa hanno confermato che migliaia di alloggi costruiti in convenzione con il comune di Roma nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata sono stati venduti o affittati a prezzi di mercato nel mancato rispetto delle normative vigenti; il prefetto accusa di chiarissime responsabilità omissive l'amministrazione comunale e ribadisce l'impegno a richiedere al Governo una moratoria sugli sfratti degli inquilini delle case costruite in edilizia agevolata e rimasti vittima di quella che appare una truffa più o meno occulta–: se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali iniziative e verifiche urgenti, per quanto di loro competenza, intendano intraprendere, anche in sinergia con il prefetto Gabrielli e per il tramite del commissario straordinario allo scopo di fare finalmente chiarezza sulla vicenda sopra esposta. (4-11673)