Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07366 presentata da BRUGNEROTTO MARCO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 14/01/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07366 presentato da BRUGNEROTTO Marco testo di Giovedì 14 gennaio 2016, seduta n. 547 BRUGNEROTTO e D'INCÀ . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo n.297 del 1994, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», all'articolo 485, prevede che all'atto della ricostruzione di carriera di cui usufruiscono i docenti immessi in ruolo che hanno superato l'anno di prova, il periodo di precariato è «riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero, per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo»; tali determinazioni parrebbero contrastare, però, con la direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive. Recentemente, infatti, sono sempre più numerose le sentenze di vari tribunali del lavoro, tra cui si citano a titolo di esempio la sentenza n.362/15 del tribunale di Livorno e la n.1319/15 del tribunale del lavoro di Torino, oltre ad altre dei tribunali di Genova e Cremona, nelle quali, in tutti questi casi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è visto condannato al pagamento delle spese processuali, a riconoscere gli aumenti retributivi collegati all'anzianità di servizio, a pagare le differenze retributive maturate e maturande e ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera dei ricorrenti, avvalorando, quindi, il principio di non discriminazione che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola, sia del personale docente che del personale Ata; la ratio di fondo delle sentenze suindicate mira ad evidenziare come «le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte nel contesto di servizi pre-ruolo, in nulla si differenziano con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo» e, quindi, non esistono ragioni oggettive per discriminare e valutare solo parzialmente il lavoro a tempo determinato prestato prima dell'immissione in ruolo ai fini del corretto inquadramento professionale del docente appena confermato in ruolo; gli effetti delle sentenze suindicate non valgono « erga omnes » ma soltanto per chi ricorre, pertanto coloro che vorranno vedersi riconosciuto per intero il periodo pre-ruolo dovranno necessariamente rivolgersi ad un legale; anche eventuali arretrati, maturati durante il precariato, occorrerebbe chiederli con un eventuale ricorso giudiziario che sarebbe vincente qualora si dimostrassero i presupposti di questi arretrati e cioè l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e il diritto di vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità anche da precari; la giurisprudenza nazionale e quella sovranazionale hanno ormai chiarito che, in ossequio al principio comunitario di «non discriminazione», i lavoratori a termine della scuola non possono ricevere un trattamento sfavorevole rispetto ai colleghi di ruolo; da ciò deriva che il diritto a ottenere gli arretrati relativi al pre-ruolo potrebbe essere riconosciuto in tribunale con un sufficiente grado di probabilità–: se non ritenga necessario adottare iniziative normative al fine di riconoscere per intero il periodo pre-ruolo per il personale della scuola neo-immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e della relativa progressione, così come previsto dalla normativa comunitaria, rivedendo conseguentemente gli effetti, anche ai fini contributivi, su pensioni e trattamento di fine rapporto. (5-07366)