Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07389 presentata da PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 15/01/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-07389 presentato da PESCO Daniele testo di Venerdì 15 gennaio 2016, seduta n. 548 PESCO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: da un articolo de Il Fatto Quotidiano del 29 settembre 2015 a firma Paolo Fior, dal titolo «Usura bancaria, Confedercontribuenti Veneto contro Popolare Verona: «Clienti “rapinati” con spese e interessi», sottotitolo «Secondo il presidente Alfredo Belluco, “in oltre l'85 per cento dei contratti si scoprono anomalie nei calcoli”», si apprende che «l'associazione chiede alle Camere, di Commercio di invitare gli iscritti a far analizzare i loro rapporti bancari per verificare se le condizioni sono regolari», nell'articolo si legge inoltre che «Sono circa 800 i casi di usura bancaria che stiamo seguendo in Veneto, in buona parte in provincia di Padova – spiega Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti Veneto –, ma il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale e riguarda praticamente tutte le banche: se si analizzano i contratti, in oltre l'85 per cento dei casi si scoprono anomalie nei calcoli»; il caso della Popolare di Verona però è uno dei più eclatanti, dato che l'istituto aveva inserito nei suoi contratti un'indennità di sconfinamento tra i 10 e i 600 euro al giorno, a seconda dell'entità del «rosso», e questa commissione si andava ad aggiungere agli interessi calcolati su base trimestrale facendo lievitare il debito a livelli impossibili. «Una vera e propria rapina da banditi del Far West, ma senza armi e a viso scoperto», sottolinea Belluco, presentando il caso di una piccola commerciante di Padova che aveva un debito di duemila euro con la Popolare di Verona e si era impegnata a saldare con trecento euro a trimestre. «Ogni trimestre la banca le applicava tra interessi e spese, competenze e commissioni, importi superiori ai suoi versamenti, per la precisione oltre settecentosessanta euro a trimestre, più del 150 per cento su base annua, quando per legge avrebbe dovuto applicarle meno di cento euro tra interessi e spese. Il debito si era raddoppiato in meno di tre trimestri», dice Bellucco; un altro imprenditore veneto, a fronte di un debito di ventimila euro, si è visto addebitare dalla Popolare commissioni nell'ordine del 45 per cento grazie alla famosa «indennità di sconfinamento»; cui si aggiungono interessi del 10 per cento circa, per un totale del 55 per cento. «Sono solo due dei casi più eclatanti – continua Belluco – la banca si è anche detta disponibile a restituire i soldi, ma non è questo il punto: l'usura è un odioso e gravissimo reato di pericolo sociale e nonpuò cancellarsi con la restituzione del maltolto. Nel caso della piccola commerciante, nonostante l'evidenza documentale, la procura ha archiviato la denuncia senza nemmeno disporre una perizia. E le banche, a fronte di una legge, quella sull'usura, che non viene applicata, continuano come nulla fosse, contando sul fatto che solo una minima parte dei clienti contesterà i calcoli, mentre quasi nessuna procura perseguirà il reato; le cose non sono cambiate nemmeno in seguito all'abolizione di tutti gli oneri e i costi sostituiti dall'introduzione di una commissione omnicomprensiva, la commissione di istruttoria veloce, a opera del decreto «Salva Italia» del 2012. Anzi, come si è visto qualche settimana fa, la Banca d'Italia spinge anche per la reintroduzione dell'anatocismo (cioè gli interessi prodotti dagli interessi) nonostante sia una pratica vietata per legge; in merito, l'articolo, sempre de Il Fatto Quotidiano e sempre a firma Paolo Fior, titolava il 28 agosto 2015 «Interessi sugli interessi, consumatori: “Commissariare Bankitalia” nuovi attacchi alla proposta che via Nazionale ha concordato con il Tesoro, di reintrodurre l'anatocismo bancario. Adusbef e Federconsumatori: “Abuso di potere e concorso in usura”, in cui si apprende «Di ora in ora si moltiplicano le critiche alla proposta di Bankitalia sull'anatocismo (il calcolo, vietato per legge, degli interessi sugli interessi) e si preannunciano anche iniziative giudiziarie nei confronti dell'istituto guidato da Ignazio Visco. Ai rilievi molto pesanti avanzati da Unimpresa che ha parlato di un “intervento vergognoso” con cui “viene clamorosamente aggirata una legge dello Stato oltre che calpestate numerose pronunce giurisprudenziali”, si uniscono anche Adusbef e Federconsumatori che, con un comunicato durissimo, chiedono il commissariamento di Banca d'Italia e preannunciano una denuncia penale nei confronti dell'istituto centrale per concorso nel reato di usura ed abuso di potere. Nell'occhio del ciclone c’è la norma che Banca d'Italia, in accordo con il Ministero del Tesoro, intende proporre al Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) che reintroduce di fatto la capitalizzazione degli interessi vietata dalla legge: un regalo che per le banche vale circa 2 miliardi di euro. In questi anni, ricordano Adusbef e Federconsumatori, e la Confedercontribuenti, Banca d'Italia è intervenuta illegittimamente con sue circolari per rendere sostanzialmente inapplicabile la legge sull'usura, espungendo ad esempio la commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo della soglia ed è stata sconfessata dalla Corte di cassazione che non solo ha stabilito che la commissione dovesse rientrare nel calcolo, ma ha anche sottolineato come «le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti di credito, e che la Banca d'Italia aggira le norme penali. Ora l'intervento a gamba tesa sull'anatocismo bancario, che – come la legge sull'usura – ha avuto un iter piuttosto travagliato, ma che dal 2013, con la riformulazione dell'articolo 120 del Testo unico bancario, è vietato a tutti gli effetti e senza possibili fraintendimenti, anche se manca appunto la delibera del Cicr per renderla operativa a tutti gli effetti. E così le banche hanno continuato e continuano a calcolare gli interessi sugli interessi, gli utenti sono costretti a rivolgersi ai tribunali (che condannano le banche, come da ultimo è successo alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno) e la Banca d'Italia, anziché intervenire a tutela del pubblico risparmio, propone ancora una volta il colpo di spugna. Come? Stabilendo una deroga: secondo la proposta di Via Nazionale gli interessi verrebbero calcolati su base annua, ma andrebbero obbligatoriamente liquidati entro 60 giorni dalla ricezione dell'estratto conto di fine anno (o di chiusura del rapporto). Qualora l'utente non si trovi nelle condizioni di poterli liquidare (perché ha il conto in rosso), sarebbe possibile di mutuo accordo tra cliente e banca utilizzare il fido per estinguere il debito da interessi. Ed è proprio in questo modo che su conti correnti e carte di credito viene reintrodotto l'anatocismo perché – come si legge nello stesso documento di Via Nazionale – si avrebbe appunto una “conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi”. Un meccanismo perverso che negli anni della crisi ha contribuito a strozzare tante famiglie e imprese e contro il quale si prepara una mobilitazione compatta di associazioni, imprenditori e cittadini»; va considerato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione II penale, con la sentenza 19 dicembre 2011, n.46669, in tema di applicazione dell'articolo 644 del codice penale, sul reato di usura: «Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla Banca d'Italia, fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei quali è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite previsto dall'articolo 644, comma 3, del codice di procedura penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, articolo 2, comma 1; fin dal primo decreto ministeriale (decreto ministeriale 22 marzo 1997), il Ministro del tesoro determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che «i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata». Solamente col decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, articolo 2- bis , comma 1, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2 si prevede che «le commissioni... comunque denominate... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice di procedura civile, dell'articolo 644 del codice di procedura penale e della legge 7 marzo 1996, n.108, articoli 2 e 3». La Banca d'Italia, solo nell'agosto 2009, in applicazione di tale nuova normativa, ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura, ricomprendendo, (nel calcolo delle varie voci, la commissione di massimo scoperto, correggendo una prassi amministrativa difforme–: se il Governo non intenda assumere un'iniziativa normativa interpretativa ad hoc affinché sia recepito immediatamente quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, obbligando gli istituti di credito a uniformarsi immediatamente e a informare immediatamente cittadini e imprese suddette condizioni, al fine di una loro lecita rivendicazione del maltolto; se il Governo non intenda assumere iniziative normative al fine di obbligare gli istituti di credito e qualunque ente finanziario ricompresi nel TUB e nel TUF operanti in Italia, a identificare, per ogni filiale o sede aventi rapporti con il pubblico, uno o più soggetti penalmente responsabili, come già avviene per le norme antiriciclaggio, per il reato di usura, innalzando la soglia minima di reclusione in caso di condanna da 2 a 5 anni e non consentendo altresì ai periti nominati dagli Istituti di credito consulenti di parte nei giudizi di essere nominati consulenti tecnici d'ufficio del giudice (cosiddetti Ctu), essendo chiaramente incompatibili le due figure chiamate una volta a proteggere gli interessi delle banche e, un'altra volta a svolgere il delicatissimo ruolo di consulente tecnico del giudice, prevedendo altresì l'interdizione dei CTU da tale attività nel caso siano sorpresi a utilizzare nelle proprie perizie e valutazioni formule matematiche e finanziarie diverse da quelle previste dalla legge. (5-07389)