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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN COMMISSIONE 0/02085/001/10 presentata da BERGER JOHANN KARL (PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI - MAIE) in data 19/01/2016

Atto Senato Ordine del Giorno 0/2085/1/10 presentato da JOHANN KARL BERGER testo presentato Martedì 19 gennaio 2016 modificato mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 262 Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza", premesso che: la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza; nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa; un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale - equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano - della cooperativa; si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.); la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione; in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato); impegna il Governo: ad armonizzare la normativa italiana in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza con quella dell'Unione europea, prevedendo un regime di esenzione al divieto di intese restrittive che non ricadono nell'ambito di applicazione del TFUE ispirato al sistema generale di eccezione legale di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE in presenza delle condizioni ivi previste. In particolare, quindi, a modificare le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che stabiliscono il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza al fine di consentire che le stesse possano essere dichiarate inapplicabili in presenza di (1) qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, (2) qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e di (3) qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. (0/2085/1/10) BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Burkina Faso, un commando jihadista attacca un ristorante ed un albergo della capitale Ouagadougou, causando 30 vittime, tra cui un bambino italiano, Misha Santomenna, e oltre 50 feriti.

martedì 19 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (C. 3495) (legge 22 gennaio 2016, n. 9).



giovedì 21 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva con modificazioni le proposte di legge recanti introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B).